F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), DAMIANO BASILE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), Società ASD FUTSAL TERNANA (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) – (nota n. 8214/389 pf16-17 GM/GP/ma del 3.2.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (all’epoca dei fatti Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), DAMIANO BASILE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), Società ASD FUTSAL TERNANA (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) - (nota n. 8214/389 pf16-17 GM/GP/ma del 3.2.2017).
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 3 febbraio 2017 (8214/389pf16-17/GM/GP/ma), ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Raffaele Basile e Damiano Basile, all’epoca del fatto rispettivamente Presidente il primo e Vice Presidente il secondo della Società ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl), ai quali ha contestato la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS perché erano venuti meno all’obbligo di astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi e/o rilievi lesivi della reputazione di soggetti e/o organismi operanti in ambito federale, avendo leso con alcune loro dichiarazioni il prestigio ed il decoro degli organi di giustizia FIGC (segnatamente dell’Ufficio della Procura Federale) e di conseguenza della Federazione intera; è stata nel contempo deferita la Società ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per i comportamenti posti in essere dai Sigg. Basile nelle loro rispettive cariche.
Si legge nella motivazione del deferimento che, a margine di una controversia di natura economica tra la Società e la calciatrice Blanco Maria Gimena, che aveva visto la calciatrice dapprima sanzionata da questo Tribunale (decisione pubblicata sul CU n. 6 del 20.7.2016) e poi prosciolta dalla Corte Federale d’Appello (decisione pubblicata sul CU n. 033 del 1°.09.2016), i deferiti avevano rilasciato dichiarazioni di natura in qualche modo pubblica, perché destinate a diffondersi e ad essere note, che erano state di questo tenore.
Raffaele Basile (da comunicato stampa apparso e pubblicato in data 11 luglio 2016 sul sito internet della Ternana Futsal): “la Procura Federale ci ha convocato (.) corriamo il rischio di essere multati e il sottoscritto (di) essere soggetto a squalifica (.) sembrerebbe che all’atleta verrà proposta una squalifica minima e che potrà essere ulteriormente ridotta tramite patteggiamento (.) sarebbe ribadito il concetto che le società non sono mai tutelate e ““munite”” senza scrupolo (.) la Ternana Calcio Femminile dopo aver preso atto della proposta della Procura Federale della FIGC di multare la società (.) non (si) iscriverà al Campionato di Serie A Elite; (.) abbiamo deciso di non abbassare la testa alla ennesima presa in giro e mancanza di tutele da parte di organi federali”.
Damiano Basile (da un post dal titolo “La pagina del Direttore Damiano Basile”, comparso in data 4 agosto 2016 sul profilo face book del deferito): “pensavate che gli ambienti del calcio fossero immuni a certi meccanismi all’italiana per antonomasia? Se non interveniva il CONI la pratica si sarebbe insabbiata già a dicembre, come del resto tutto sarebbe stato più lieve se non avessi minacciato a destra e a sinistra la non iscrizione”; con riferimento alla calciatrice Blanco Maria Gimena “(.) in Italia si può rubare ed essere assolti lo scoprirete per Gimena Blanco .. il sistema ha salvato l’ennesima volta chi ha rubato in giro una città intera”.
Le memorie difensive
Raffaele Basile e Damiano Basile hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 31 marzo 2017 a firma del loro difensore Avv. Massimo Carignani, con la quale hanno dedotto quanto al primo che le parole dal medesimo usate costituivano espressioni del diritto di critica e non avevano intenti offensivi, quanto al secondo che le sue parole erano quanto meno giustificate dalle contrastanti decisioni degli Organi di giustizia sportiva sul caso della calciatrice; hanno concluso il Sig. Raffaele Basile per il proscioglimento; senza alcuna richiesta il Sig. Damiano Basile, il cui scritto può tuttavia interpretarsi come istanza di proscioglimento.
Il dibattimento
Alla riunione del 18 marzo 2017, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 a causa del legittimo impedimento del relatore, nessuno è comparso per i deferiti; è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, che ha succintamente illustrato, con la inibizione di gg. 30 (giorni trenta) per ciascun deferito e l’ammenda di € 300,00 (euro trecento) per la Società ASD Futsal Ternana (oggi Ternana Calcio Femminile SSB rl).
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Pur nel silenzio del deferimento si ritiene di ricondurre il deferimento stesso nell’ambito dell’art. 5 CGS (Dichiarazioni lesive), il cui primo comma recita testualmente: “ai soggetti dell’Ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”; aggiunge il comma quarto della norma che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.
In questo preciso contesto, le parole pronunciate dal Sig. Raffaele Basile nel testo sopra riportato non sembrano aver disatteso il divieto normativo; esse peraltro hanno voluto riferirsi a momenti precedenti le decisioni degli organi di giustizia sportiva ed appaiono finalizzate più ad esternare uno stato d’animo di preoccupazione ed ansia per quel che poteva essere la decisione della controversia, a tal punto che, se gli fosse stata contraria, lo avrebbe indotto a non iscrivere la squadra al campionato di competenza.
Di tutt’altro contenuto appaiono invece le parole pronunciate dal Sig. Damiano Basile, il cui contenuto è palesemente offensivo e per certi versi addirittura ingiurioso; una natura diversa giammai potrebbe attribuirsi ad espressioni come il “pensavate che gli ambienti del calcio fossero immuni da certi meccanismi (.), in Italia sia può rubare ed essere assolti”, “il sistema ha salvato l’ennesima volta chi ha rubato in giro una città intera”, essendo sufficientemente chiaro il riferimento agli organi di giustizia sportiva (nella specie la Corte Federale d’Appello, che aveva assolto la calciatrice) ed agli ambienti del calcio, cioè a dire l’intera Federazione, con il sospetto che avrebbe insabbiato la pratica se non fosse intervenuto il CONI.
Quanto poi al mezzo usato dal deferito per esprimere i propri convincimenti, si potrà discutere sulle potenzialità di diffusione del sistema Facebook, ma è certo che l’insieme degli amici con i quali è possibile connettersi a mezzo di detto sistema garantisce la conoscenza di tutto ciò che in quel sistema viene scritto.
Il deferimento va pertanto accolto limitatamente alla posizione del Sig. Damiano Basile e di conseguenza della Società deferita, per quest’ultima con riduzione alla metà della sanzione pecuniaria richiesta, stante il proscioglimento del Sig. Raffaele Basile.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Damiano Basile, nella qualità come in atti, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società Ternana Calcio Femminile SSB rl (già ASD Futsal Ternana) l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta); proscioglie il Sig. Raffaele Basile dalla violazione che gli è stata ascritta.
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