F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO GRILLO (Vice Presidente della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), PAOLO GRIFONI (Segretario della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), Società FC RIETI – (nota n. 8353/369 pf16-17 GP/GT/ag dell’8.2.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO GRILLO (Vice Presidente della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), PAOLO GRIFONI (Segretario della Società FC Rieti – s.s. 2015-16), Società FC RIETI - (nota n. 8353/369 pf16-17 GP/GT/ag dell’8.2.2017).
Il deferimento
La Procura Federale, con atto datato 8 febbraio 2017 (prot. 8553/369pf16-17GP/GT/ag) ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Mario Grillo e Paolo Grifoni, nella loro rispettiva qualità il primo di vice Presidente della Società FC Rieti nella stagione sportiva 2015/2016, il secondo segretario della stessa Società nella medesima stagione sportiva, per violazione, contestata ad entrambi, dell’art. 1 bis comma 1 CGS; ha altresì deferito la Società FC Rieti per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma secondo CGS in relazione ai comportamenti dei Sigg.ri Grillo e Grifoni.
Era accaduto che il Grillo, in occasione della normale attività di variazione di tesseramento di un giovane calciatore proveniente dal settore giovanile della Società FC Rieti, in data 4 luglio 2016 aveva sottoscritto su carta intestata della Società una dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione relativo a detto calciatore, pur non ricoprendo più in quel momento alcuna carica all’interno della Società e non avendo quindi il potere di firma; era altresì accaduto che il Grifoni aveva concorso in maniera determinante alla irregolare formulazione ed al rilascio del documento firmato dal Grillo.
Il patteggiamento
Alla riunione del 18 maggio 2017, di rinvio di quella del 6 aprile 2017 a causa del legittimo impedimento del relatore, sono comparsi la Procura Federale (Avv.ti Sansi e Capozzoli) e per i Sigg.ri Mario Grillo e Paolo Grifoni l’Avv. Luca Albano munito di delega, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Mario Grillo sanzione base inibizione di gg. 60 (giorni sessanta) diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di gg. 40 (giorni quaranta); per il Sig. Paolo Grifoni sanzione base inibizione di gg. 30 (giorni trenta) diminuita di 1/3 sanzione finale inibizione di gg. 20 (giorni venti); Società FC Rieti sanzione base ammenda € 100,00 (euro cento) diminuita di 1/3 sanzione finale ammenda di € 67,00 (euro sessantasette).
Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Il Tribunale Federale nazionale – Sezione Disciplinare,
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sigg.ri Mario Grillo e Paolo Grifoni, nonché la Società FC Rieti, a mezzo del loro difensore Avv. Luca Albano, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. Mario Grillo l’inibizione di gg. 40 (giorni quaranta),
- al Sig. Paolo Grifoni l’inibizione di gg. 20 (giorni venti),
- alla Società FC Rieti l’ammenda di € 67,00 (euro sessantasette).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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