F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 91/TFN-SD del 29 Maggio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ROMITI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Buldog TNT Lucrezia), Società ASD BULDOG TNT LUCREZIA – (nota n. 10088/684 pf16-17 AS/GP/ac del 17.03.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ROMITI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Buldog TNT Lucrezia), Società ASD BULDOG TNT LUCREZIA - (nota n. 10088/684 pf16-17 AS/GP/ac del 17.03.2017).

Il deferimento

Con nota del 17 marzo 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Romiti (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD Buldog TNT Lucrezia), la Società ASD Buldog TNT Lucrezia per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria di importo pari ad € 2.500,00 e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Per  contro  è  pervenuta  in  data  11  aprile  2017  una  nota  a  firma  del  Presidente dell’associazione sportiva dilettantistica con la quale in ordine all’atto di deferimento della procura  federale  regolarmente  ricevuto  si  rappresenta:  a)  la  mancata  notifica  della comunicazione di conclusione         delle indagini; b) l’impossibilità a  parteciparealla convocazione del 18 maggio 2017 dinanzi al TFN sezione disciplinare per motivi di lavoro.

Il dibattimento

Alla riunione del 18 maggio 2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 30 (trenta) giorni di in inibizione per il Sig. Giorgio Romiti;

- € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda per la ASD Buldog TNT Lucrezia.

 Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Quanto alla questione pregiudiziale posta dalla Società circa la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, risulta dal fascicolo che la comunicazione di conclusione delle indagini inviata in data 13 febbraio 2017 è stata rifiutata dai destinatari, come risulta dal report del corriere incaricato della consegna Nexive.


 

 

 

Conseguentemente ai sensi dell’art. 38 CGS e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 140 cpc, il rifiuto di ricezione dell’atto ha la stessa valenza della sua consegna.

Quanto all’impossibilità di partecipazione alla seduta del TFN del 18 maggio 2017 va osservato che il generico richiamo a “motivi di lavoro” privo di qualsiasi supporto probatorio, non costituisce legittimo impedimento tale da giustificare il rinvio della seduta del Tribunale. Il procedimento trae origine dalla nota del 18 luglio 2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all’obbligo di  depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, l’originale della fideiussione per € 2.500,00 come prescritto al punto A5) del C.U. n. 800 del 18/06/2015 – LND- Divisione Calcio a 5.

il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del suddetto termine del 10 luglio 2015, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 300,00, per ciascun inadempimento”; Incombeva dunque sull’incolpato l’onere, non assolto, di provare l’avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l’esistenza di esimenti.

Sennonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 15 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 13 febbraio 2017, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 17 marzo 2017 e notificato nella stessa data.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Giorgio Romiti risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Buldog TNT Lucrezia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Giorgio Romiti, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Buldog TNT Lucrezia, ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

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