F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 05/TFN-SD del 19 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl), LORUSSO PASQUALE (all’epoca dei fatti Sindaco Unico della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl – (nota n. 13563/1102 pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società Matera Calcio Srl), LORUSSO PASQUALE (all’epoca dei fatti Sindaco Unico  della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 13563/1102  pf16-17 GP/GC/blp del 7.6.2017).

Il deferimento

Con atto del 7/6/2017 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Taccogna Antonio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl;

- il Sig. Lorusso Pasquale, Sindaco unico della Società Matera Calcio Srl;

- la Società Matera Calcio Srl; per rispondere:

- Taccogna Antonio, della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni del medesimo, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Taccogna Antonio e Lorusso Pasquale, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 18 aprile 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Matera Calcio Srl:

- a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, dal Sig. Lorusso Pasquale, Sindaco Unico della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

- a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 18 aprile 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie.

Il Patteggiamento

Alla riunione del 14 luglio 2017 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) e per il deferito Taccogna Antonio l’Avv. Francesco Scotti, munito di delega, in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Taccogna Antonio, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Taccogna Antonio, a mezzo del proprio difensore Avv. Francesco Scotti, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

I rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Pasquale Lorusso, inibizione di mesi 2 (due); per la Società Matera Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

La difesa della Società ha concluso per il proscioglimento della stessa o in subordine per l’irrogazione di una ammenda.

Nessuno è comparso per il Sig. Lorusso.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Con nota del 10 maggio 2017, la Co.Vi.So.C. ha segnalato che, in base ai report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, la Società Matera Calcio Srl (e per essa l’Amministratore unico sopra indicato) ha omesso di comunicare e documentare presso gli Organi preposti della FIGC, entro il termine perentorio previsto dall’art. 85, lett. C, par. V), i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti all'erario relativi agli emolumenti spettanti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2017.

Ai sensi dell’art. 85, lettera C), paragrafo V, delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, quale è la Società Matera Calcio Srl, sono tenute a documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre 1° gennaio-28/29 febbraio, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Inoltre, l’art. 10, comma 3, CGS prevede che il mancato pagamento da parte delle Società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, comporta l’applicazione, a carico della Società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Come detto, dagli atti del procedimento risulta l’inosservanza del termine perentorio di cui al citato art. 85 NOIF, del 18 aprile, quale primo giorno successivo non festivo successivo al 16 aprile, festivo.

Non solo. Entro il termine perentorio in esame la Società ha depositato un’attestazione a firma  dell’Amministratore  unico,  Antonio  Taccogna,  e  del  Sindaco  unico,  Pasquale Lorusso, circa l’effettuazione di tutti i versamenti dovuti della ritenute Irpef e dei contributi Inps. La dichiarazione, smentita dalla documentazione in atti (attestazione Co.Vi.So.C. e nota del 3 aprile 2017 della Società Netium), evidenzia la responsabilità del Sindaco e della Società sotto il profilo di condotta sleale ai sensi dell’art. 1 bis CGS. Conseguentemente, la responsabilità disciplinare della Società e del suo dirigente sussiste e va sanzionata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Taccogna Antonio.

Infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Sig. Pasquale Lorusso;

- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.

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