F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl – (nota n. 14044/1188 pf16-17 GP/ag del 19.06.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ANDREOLETTI (all’epoca dei fatti Presidente e legale della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 14044/1188 pf16-17 GP/ag del 19.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1188 pf 16-17, avente a oggetto: “Dichiarazioni lesive del nome della Società Lucchese Libertas rese, in occasione della riunione dei Presidenti di Lega Pro, dal Sig. Gianfranco Andreoletti Presidente della Società Albinoleffe”; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento innanzi indicato sono stati acquisiti elementi istruttori, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa l'esposto del Segretario Generale della Lega Pro datato 28/05/2017, con allegato articolo del quotidiano “Il Tirreno – Lucca”, contenente le dichiarazioni rese dal Sig. Andreoletti Gianfranco, Presidente della UC Albinoleffe Srl; la copia del foglio censimento stagione 2016-2017 della UC Albinoleffe Srl.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 07/06/2017.

Rilevato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati.

Rilevato che dagli atti sopra indicati è emerso che:

- il Sig. Andreoletti Gianfranco, Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della UC Albinoleffe Srl, intervenendo nel corso della riunione dei Presidenti delle Società di Lega Pro svoltasi in data 25/05/2017, così riportato dal quotidiano “Il Tirreno – Lucca”, utilizzava le seguenti testuali espressioni nei confronti della Società AS Lucchese Libertas: “mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi dallo scorso ottobre. Peccato sia andato ai quarti al posto nostro”;

- le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Andreoletti Gianfranco sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione su un quotidiano nazionale); le stesse dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione e ledono la reputazione della Società AS Lucchese Libertas.

- dalle  azioni  e  dai  comportamenti  disciplinarmente  rilevanti  posti  in  essere  dal  suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Andreoletti Gianfranco, consegue la responsabilità diretta della Società UC Albinoleffe Srl. Rilevato che né il Sig. Andreoletti Gianfranco, né la UC Albinoleffe Srl, hanno provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni.

Per i motivi sopra elencati, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, ha deferito dinanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Andreoletti Gianfranco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro- tempore dotato di poteri di rappresentanza della UC Albinoleffe Srl, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in un intervento nel corso della riunione dei Presidenti delle Società di Lega Pro svoltasi in data 25/05/2017, riportato dal quotidiano “Il Tirreno – Lucca”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società AS Lucchese Libertas; nel citato intervento in particolare si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi dallo scorso ottobre. Peccato sia andato ai quarti al posto nostro”;

- la Società UC Albinoleffe Srl, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del  Codice  di  Giustizia  Sportiva,  a  titolo  di  responsabilità  diretta  per  le  azioni  e  i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Andreoletti Gianfranco.

Le memorie

Entrambi i deferiti depositavano le rispettive memorie chiedendo il proscioglimento per non aver proferito le parole di discredito in danno della Lucchese Libertas. Esibivano infatti il Verbale della Assemblea delle Società di Lega Pro del 25/05/17, rimarcando come l'intervento in quella sede fosse univocamente finalizzato al rispetto delle regole, senza nessuna specifica menzione diretta alla individuazione delle morosità del sodalizio toscano, precisando che quanto apparso sulla stampa (quotidiano “Il Tirreno – Lucca”), peraltro appreso di recente dal sodalizio, non rispondeva agli accadimenti assembleari. In punto di fatto, riferivano di aver avuto effettiva contezza della morosità posta in essere dalla Lucchese Libertas nei confronti di una dipendente, esibendo una dichiarazione resa in autocertificazione da un dirigente dell'Albinoleffe. Concludevano quindi per la richiesta di integrale proscioglimento dall'addebito.

Il dibattimento

Alla odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento e chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Andreoletti: inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- UC Albinoleffe Srl: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Sono comparsi i difensori dei deferiti i quali hanno contestato quanto argomentato dalla Procura Federale, concludendo per il proscioglimento in relazione a entrambe le posizioni.

La decisione

Il caso in esame espone due distinti elementi istruttori riferiti all'apprendimento del fatto verbale oggetto della contesa (cioè la frase screditante proferita dal Presidente dell'Albinoleffe, in danno della Lucchese Libertas), in netto contrasto tra loro e provenienti rispettivamente da Procura e Difesa: 1. L’articolo giornalistico apparso sul quotidiano "Il Tirreno - Lucca", sul quale fonda l'accusa; 2. Il Verbale assembleare della Lega Pro esibito in atti, a discarico dei deferiti. I contenuti tematici dell'assunto, pur essendo identici nella esplicazione concettuale, differiscono diametralmente nella individuazione del destinatario: infatti il Verbale assembleare non reca alcuna menzione diretta della Lucchese, mentre l'articolo giornalistico espone chiaramente il nome del sodalizio. In presenza di una dicotomia così evidente, ritiene il TFN di dover prestare maggiore fede al titolo che proviene dalla fonte più autorevole, cioè il Verbale assembleare della Lega Pro che non menziona affatto il diretto riferimento orale al sodalizio toscano (intervento del Presidente Andreoletti - stralcio: ".... Ritiene importante il rispetto delle regole e fa l'esempio dell'eliminazione della propria squadra dai play off ad opera di una Società che sembra sia da ottobre che non paga gli stipendi...), limitandosi invero a esporre semplici e impersonali valutazioni metodologiche riferite al rispetto delle regole sportive e al criterio meritocratico da adottare. Il tenore interpretativo dell'intervento svolto dal Presidente dell'Albinoleffe nella sede istituzionale, va quindi collocato in senso scriminante secondo quanto è possibile evincere dalla mera lettura del citato documento proveniente, in via diretta e autentica, dalla Lega Pro. Al contrario, l'articolo giornalistico del 27/05/17 (Il Tirreno - Lucca) contiene un "virgolettato" riferito alle parole del Presidente Andreoletti, per una ingerenza mirata avverso la Lucchese Libertas ("mi risulta che la Lucchese non paghi gli stipendi..."), ma reputa il TFN che tale reportage non sia concretamente supportato dalla esegesi ufficiale del consesso assembleare che risiede, appunto, del citato Verbale redatto e sottoscritto proprio in quella sede, peraltro in presenza di tutti gli interessati. La parallela comparazione tra i due strumenti istruttori consente quindi di ritenere che il Verbale (prodotto dalla Difesa) assuma maggior vigore nella esplicazione degli eventi occorsi, superando i contenuti di un articolo giornalistico che ha limitato il suo àmbito al racconto di fatti appresi de relato (l'articolo menziona infatti testualmente: "...la frase, che andrà a creare non poche polemiche, è stata pronunciata durante la riunione dei presidenti di Lega Pro.... Dal Presidente dell'Albinoleffe Gianfranco Andreoletti). Per tali motivazioni, l'Albinoleffe e il suo Presidente vanno quindi prosciolti.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione  Disciplinare  proscioglie  il  Sig.  Gianfranco Andreoletti e la Società UC Albinoleffe Srl dagli addebiti contestati.

 

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