F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO SOLAZZO (Calciatore svincolato) – (nota n. 1638/78 pf 15-16/SP/gb del 4.8.2016).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO SOLAZZO (Calciatore svincolato) - (nota n. 1638/78 pf 15-16/SP/gb del 4.8.2016).

La Corte Federale di Appello a Sezioni Unite emetteva la Sentenza di rinvio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 005/CFA del 03/07/17: "accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale per l'esame di merito relativo alla posizione del Sig. Marcello Solazzo"), giudicando in tal senso il Ricorso a essa inoltrato dal Procuratore Federale avverso il giudizio di non doversi procedere emanato dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in prime cure, nei confronti del Sig. Marcello Solazzo. La CFA motivava la decisione di rinvio nella maniera che segue: "...quanto al ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione del TFN impugnata, esso va accolto nella parte in cui quest’ultima dichiara erroneamente il non doversi procedere nei confronti del Sig. Marcello Solazzo, all’epoca dei fatti calciatore svincolato. Sussistono, infatti, la dedotta violazione del disposto dell’art. 4 del regolamento FIFA che disciplina lo status dei calciatori in relazione al Sig. Solazzo, nonché la rilevata erronea valutazione dei presupposti di fatto posti a base del deferimento. In punto di diritto, il richiamato art. 4 reg. FIFA viene in effetti recepito e trova applicazione nel nostro Ordinamento sportivo attraverso l’art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto Federale che impone il rispetto in ogni momento degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni FIFA e UEFA, In punto di fatto, dal documento storico di tesseramento versato in atti, risulta che il calciatore in questione è stato tesserato per la Società SSD San Pietro Vernotico sino alla data (di svincolo) del 15/07/2016 e che lo stesso ha partecipato alla gara San Pietro – Veglie del 06/12/2015, così come si ricava dalla distinta di gara presente in atti. Ne consegue, ai sensi del citato articolo 4 del reg. FIFA, che lo status di calciatore del Sig. Solazzo si è, pertanto, protratto per un periodo di 30 mesi a decorrere dal giorno in cui ha giocato l’ultima volta in una gara ufficiale per la sua ultima Società di appartenenza, ovvero, come si è detto, dal 06/12/2015 e non può allora che convenirsi con la Procura Federale che il Solazzo, al momento della commissione dei fatti, fosse (ancora) effettivamente da considerarsi tesserato per la predetta Società dilettantistica, benché svincolato al momento della proposizione dell’azione disciplinare. In definitiva, ai sensi dell’art. 4 del reg. FIFA, egli era ed è senz’altro soggetto all’Ordinamento Federale e alla giurisdizione sportiva e, dunque, la sua posizione in relazione alle gare 4 (Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015), 6 (Santarcangelo – Ascoli del 25/04/2015) e 7 (Salernitana – Barletta) dovrà essere nuovamente esaminata e valutata nel merito dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare...".

Con documento prot. n. 546/AM/ri del 07/07/17, la CFA rimetteva quindi gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, affinché quest'ultimo procedesse all'esame del merito.

La memoria

Non venivano depositate memorie a discarico.

Il dibattimento

Alla odierna udienza sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Avv. Nicola Monaco e Avv. Dario Perugini), i quali si sono riportati all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento e formulando la seguente richiesta sanzionatoria:

- inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) con proposta di preclusione da ogni rango e/o Categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) a carico del Sig. Marcello Solazzo. Le sanzioni richieste sono da intendersi in continuazione con quelle già irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

In onore alla evidenziata Sentenza, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, prende atto che la posizione di Marcello Solazzo va giudicata all'interno dell'Ordinamento sportivo Federale per immedesimazione organica del suo status secondo i principi sanciti dalla Corte Federale di Appello: art. 1, co. 5, lett. c) dello Statuto Federale, così recepito dall'art. 4 del Reg. Fifa, per cui ottempera all'analisi comportamentale del merito chiesta dalla CFA, traendo preliminare contezza metodologica dall'originario deferimento contestato dalla Procura Federale in seno al primo giudizio, avverso la posizione di Marcello Solazzo:

(4) Gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/15 (Lega Pro Girone B); violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS dell’effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione.

(6) Gara Santarcangelo - Ascoli del 25/04/2015 (Lega Pro Girone B); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS dell’effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

(7) Gara Salernitana – Barletta del 25/04/2015 (Lega Pro Girone C); violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS dell’effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

La  sanzione  chiesta  dalla  Procura  Federale,  sempre  in  primo  grado,  prevedeva l'applicazione della squalifica di 1 anno e 6 mesi + proposta preclusione ed € 30.000 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all’esito del procedimento 859pf14-15. Svolte  le  doverose  premesse  di  carattere  storico-procedurale,  ritiene  il  TFN  che  la contestazione spiegata dalla Procura Federale, in punto di merito, sia fondata e come tale meritevole di accoglimento. Infatti Marcello Solazzo (in alcune circostanze denominato "Bobo") viene in più riprese qualificato come uomo di fiducia di Massimiliano Carluccio, anch'egli implicato e condannato in relazione a numerose gare. Il format di attuazione illecita concepito dai sodali era pressoché identico in ogni situazione, muovendo le dinamiche da iniziali telefonate esplorative grazie alle quali diveniva possibile individuare i partecipanti alla combine, onde giungere alla fase della concreta conclusione degli accordi da realizzare. Il collaudato format viene chiaramente individuato, descritto e provato dalla Procura Federale nella misura in cui emerge dal coacervo degli atti processuali confluiti nel deferimento, il cui dettaglio prende forma sostanziale dalle emergenze istruttorie relazionate a ogni singolo incontro, che vengono di seguito rimarcate.

4) Gara Gubbio - Santarcangelo del 19/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B.

(P.R.), Solazzo e Falconieri, si sono adoperati per organizzare e attuare la contestata combine. Nelle conversazioni trascritte si rinviene la prova dell’incontro avvenuto il 17.04.2015 presso un parcheggio antistante una sala bingo tra Carluccio e Solazzo, da un lato, e il calciatore Falconieri dall’altro, nonché l’oggetto del colloquio intervenuto tra gli stessi avente a oggetto la proposta di alterazione del risultato della gara (con un pareggio) alla quale aderirono tutti i partecipanti al piano concordato. L'incontro si tenne regolarmente come confermato dallo stesso Falconieri nell’interrogatorio reso all’A.G. di Catanzaro e successivamente in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale. Per le esplicate ragioni la posizione di Marcello Solazzo appare quindi assorbente ai fini della perpetrata combine, in quanto partecipante attivo in concorso con i sodali. In tal senso sussiste la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, co. 6, del CGS.

6) Gara Santarcangelo – Ascoli del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B.

Marcello Solazzo, unitamente agli altri soggetti indicati nell’incolpazione per illecito, hanno partecipato all’organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell’intento. In particolare, nella giornata del 22.04.2015, Solazzo e Di Lauro si incontravano mentre Ulizio e Carluccio avevano un contatto telefonico dal quale emerge chiaramente la preoccupazione del primo di poter fornire, ai finanziatori della combine, garanzie sul buon esito della stessa. Il Carluccio, nella stessa giornata, si premurava di contattare il Solazzo per assicurarsi sull’operatività del Di Lauro nelle attività necessarie all’alterazione del risultato della partita, e in tale contesto gli interlocutori facevano esplicito riferimento al contenuto reale dei propri contatti, costituito dalla combine riferita alla gara in esame. In tal senso sussiste la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS

7) Gara Salernitana - Barletta del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone C.

Tutti i soggetti elencati nell'originario deferimento (cioè Ulizio, Carluccio, Solazzo e Pietanza), si sono adoperati al fine di proporre l’alterazione del risultato della partita, in favore della Salernitana, a Giuseppe Perpignano (Presidente del Barletta), il quale accettò la proposta a fronte di un corrispettivo in denaro.

Per quanto concerne la posizione di Marcello Solazzo, è opportuno constatare che lo stesso oltre ad impegnarsi a contattare tale Fabio, chiedeva a Carluccio disposizioni in merito a un incontro che avrebbe dovuto avere a Genova, in un albergo, con “il Presidente” (appunto, Perpignano). Carluccio asseriva che tale incontro si sarebbe tenuto il giorno seguente grazie anche all’intercessione di tale Edmond Nerjaku (allegato 12 dell'informativa di reato Prot. 495/2015/Mob/SCO_A/RM; telefonata del 22/04/2015 ora 23,57, tra Solazzo e Carluccio). In altra conversazione telefonica Carluccio consigliava a Solazzo il comportamento da tenere durante l’incontro che avrebbe avuto con Edmond Nerjaku nella città di Genova.

 Le disposizioni di Carluccio prevedevano che, una volta recuperata la cifra, lo stesso Solazzo avrebbe dovuto lasciare quindicimila euro al Presidente Perpignano, quale prezzo della combine che avevano pattuito. Carluccio raccomandava a Solazzo di farsi garantire il risultato che avevano già concordato tra loro, altrimenti non ne sarebbe valsa la pena (allegato 16 dell'informativa di reato Prot. 495/2015/Mob/ SCO_A/RM).

In altra conversazione il Carluccio, mentre era in viaggio per Genova, si rammaricava con il Solazzo che la partita non fosse quotata sui palinsesti dei bookmakers; quest’ultimo imputava la responsabilità di questa situazione al Presidente Perpignano, il quale aveva evidentemente dichiarato che quattro dei suoi giocatori (appellati nella circostanza con il termine criptico “operai” per come era solito loro indicare i calciatori) non erano stati convocati (allegato 19 dell'informativa di reato Prot. 495/2015/Mob/SCO A/RM). In tal senso sussiste la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS dell’effettiva alterazione del risultato di gara nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati.

Le menzionate emergenze sostanziali e processuali, analiticamente valutate, convergono in modo inequivoco verso il giudizio di condanna che va ascritto al prevenuto in ragione della personale partecipazione alle perpetrate azioni illecite. La sanzione va quindi comminata nella esatta misura in cui proposta dalla Procura Federale, che peraltro applica il principio della continuazione tra le odierne richieste punitive, con le sanzioni irrogate all’esito del precedente procedimento 859pf14-15 (per il quale il Sig. Marcello Solazzo è stato già giudicato in maniera colpevole). Le sanzioni vengono trascritte in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le sanzioni dell’inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) nei confronti del Sig. Marcello Solazzo.

 

 

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