F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASTORE VINCENZO (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania – LND) – (nota n. 734/1037 pf16-17 GP/MB/CS/gb del 24.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASTORE VINCENZO (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania - LND) - (nota n. 734/1037 pf16-17 GP/MB/CS/gb del 24.7.2017).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, visti gli atti del procedimento n. 1037/pf 16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 734/1037pf16-17/GP/MB/CS/gb del 24 luglio 2017, il Sig. Vincenzo Pastore:
per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6, CGS perché, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale della Campania (dal 5.12.2012 al 13.9.2015) rivestita all’epoca dei fatti, poneva in essere, in particolare e fra l’altro nella stagione sportiva 2014/2015, condotte rivolte ad alterare il risultato di singole gare ed il medesimo esito dei relativi campionati, nella piena consapevolezza delle conseguenze del proprio operato;
in particolare, provvedeva a concretizzare un sistema incentrato sulla costante, deliberata violazione della regolamentazione sportiva del C.O.N.I., nonché delle norme federali, legittimando l’utilizzazione, nei vari campionati, di un numero elevatissimo di calciatori risultati privi di tesseramento e di certificazione di idoneità sanitaria, nonostante le informative e le richieste di chiarimenti del presidente della L.N.D. dell’epoca, rag. Tavecchio, di cui tra l’altro alle note riservate del 24.2.2014,del 26.3.2014 e del 9.5.2014, e le successive note del presidente Bellodi del 16.1.2015 e del 26.3.2015, e nonostante con lettera a sua firma del 30.1.2015 avesse promesso che avrebbe provveduto ad una “settimanale verifica della situazione in esame”, nonché omettendo di trasmettere gli atti, benché consapevole della illiceità delle condotte realizzate, ai competenti organi della Giustizia Sportiva;
ritenuto che dai dati statistici acquisiti si evince, sempre nell’ambito del C.R. Campania e per la stagione sportiva 2014 – 2015, quanto segue:
- calciatori raggiunti da sanzioni e che non risultavano tesserati, n. 828;
- Società sportive coinvolte, n. 357;
- gare “irregolari”, per la partecipazione di calciatori in posizione irregolare, n. 1272; ritenuto, altresì, che, quanto ai campionati, sulla base dei medesimi dati e con riferimento alla stagione sportiva 2014 – 2015 nonché ai contesti nei quali l'evento alterazione è più marcato, si è giunti - nell’ambito delle 1272 gare accertatamente irregolari, utilizzando i filtri del numero delle gare disputate da ciascun Società che aveva schierato calciatori in posizione irregolare, per ciascun campionato, nonché quello delle gare vinte o pareggiate dalle Società che avevano realizzato e quindi beneficiato dell’illecito - all'individuazione dei seguenti campionati, gare e Società, che risultano all’evidenza alterati, suddivisi per ambiti territoriali:
- Seconda Categoria (Società della Provincia di Salerno), almeno 52 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 18 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 11 pareggiate;
- Terza Categoria Avellino, almeno 161 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 57 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 24 pareggiate;
- Terza Categoria Napoli, almeno 93 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 33 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 12 pareggiate;
- Terza Categoria Salerno, almeno 61 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 15 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 7 pareggiate;
- Regionale Attività Mista (Napoli), almeno 105 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 24 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 15 pareggiate;
- Regionale Attività Mista (Salerno), almeno 61 gare irregolari per la partecipazione di calciatori non tesserati, 15 delle quali vinte dalla Società che li aveva schierati e 7 pareggiate;
con le seguenti circostanze aggravanti:
a) di avere agito con abuso della qualità e delle funzioni di Presidente del Comitato Regionale Campania;
b) dell’assoluta gravità dei fatti, per l’estensione del fenomeno in tal guisa ingenerato all’intero calcio dilettantistico della regione Campania, con conseguente ed ingente danno per l’immagine della organizzazione federale
c) di avere predisposto una lettera da indirizzare alla Società, con richiesta di “regolarizzazione” delle posizioni di tesseramento (lettera fatta firmare da un dipendente addetto all’Ufficio Tesseramenti), con indicazione di un termine per effettuare tale regolarizzazione, così consentendo alle Società un ulteriore impiego, in posizione illegittima, dei calciatori e delle calciatrici non in regola con la posizione di tesseramento.
Le memorie difensive
Nei termini prescritti é pervenuta memoria difensiva dell'Avv. Gaetano Aita che, in nome e per conto del deferito ha sollevato diverse eccezioni preliminari che saranno in prosieguo esaminate, concludendo, nel merito, per l'assoluzione del proprio assistito.
Il dibattimento
All'udienza del 22 settembre 2017 la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- inibizione anni 5 (cinque) con richiesta di preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC.
La difesa ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive. All’udienza del 3 marzo si è costituito in giudizio anche il Pini Luca, la cui difesa ha sinteticamente esposto le ragioni del proprio assistito.
I motivi della decisione
Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene il deferimento meritevole di accoglimento, nei termini che seguono.
1. Le eccezioni preliminari
Preliminarmente devono essere esaminate le diverse eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Pastore che, é d'uopo premettere, si ritiene siano infondate.
Con riferimento al difetto di giurisdizione appare sufficiente richiamare le decisioni giá adottate sullo specifico punto dagli organi di giustizia sportiva proprio con riferimento alla posizione del Pastore (per tutte Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. II, 12 luglio 2017, n. 51).
Ulteriore eccezione, anch'essa infondata, riguarda la presunta estinzione dell'azione disciplinare per violazione dell'art. 32 ter, 32 quinquies, 34 bis e 38 CGS Figc.
Invero l'azione risulta essere stata avviata a seguito della segnalazione del 20 marzo 2017 del Commissario Straordinario Cosimo Sibilia; se é vero che tale nota ha contenuto similare rispetto a quelle giá presentate dal precedente commissario straordinario, che hanno condotto ai diversi deferimenti giá proposti avverso il Pastore, é pur vero che l'ampiezza e l'entità delle irregolaritá contestate ben hanno potuto legittimare diverse azioni della Procura Federale volte a censurare svariati profili di illiceità. In altri termini le precedenti segnalazioni, lungi dall'essere state accantonate ed ignorate dal Procuratore Federale, hanno portato all'adozione di atti di deferimento ben definiti; pertanto, a parere del Collegio nulla vieta alla Procura Federale di avviare, sulla scorta di una notizia analoga ad altre precedentemente inviate, ulteriori indagini riguardanti diverse e/o piú ampie e delineate condotte illecite poste in essere dal presunto responsabile.
Anche la presunta violazione dell'art. 15, comma 4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali non trova accoglimento giacché la norma citata non trova rispondenza nella versione approvata con deliberazione n. 1523 del 28 ottobre 2014 del Consiglio Nazionale del CONI, né nei principi di giustizia sportiva approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1519 del 15 luglio 2014.
Del pari infondata deve ritenersi la presunta violazione del ne bis in idem.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 200 del 2016 (citata anche dalla difesa), nel dichiarare illegittima la disposizione di cui all'art. 649 cpp nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale fra il reato giá giudicato con sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui é iniziato il nuovo procedimento penale, ha, tuttavia, delineato la portata della propria sentenza precisando, in motivazione che "È il caso di precisare che la conclusione appena raggiunta non impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un’unica azione o omissione.È infatti facilmente immaginabile che all’unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi costituiti dall’oggetto fisico di quest’ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall’evento. Tale ultima posizione, in particolare, è fatta propria dal diritto vivente nazionale e se ne è già accertata la compatibilità con la Costituzione e con lo stato attuale della giurisprudenza europea."
In tale contesto, pertanto, sembra a questo Collegio che i fatti contestati con il presente procedimento, pur riguardanti lo stesso periodo storico nonché la medesima attivitá gestoria, siano ontologicamente diversi rispetto a quelli contestati con i precedenti deferimenti, sia sotto il profilo del nesso causale che sotto il profilo degli eventi consequenziali.
Oggetto di contestazione, nel caso attuale, infatti, a prescindere dalle norme che si sussumono violate, é l'aver posto in essere reiterate condotte illecite volte a favorire una serie di club al fine di alterare il regolare svolgimento delle gare. I deferimenti precedenti, invece hanno avuto ad oggetto da un lato le irregolaritá nella gestione finanziaria del Comitato Regionale Campania,dall'altra la circostanza che alcune societá ben definite, si fossero iscritte ai campionati di loro competenza con un numero di giocatori tesserati di gran lunga inferiore rispetto al necessario, gettando le basi per l'utilizzo di calciatori non tesserati e in posizione irregolare. Ció viene precisato anche nel corpo motivazionale della sentenza della Corte Federale d'Appello 112/CFA del 17 marzo 2017, liddove si specifica che "appare circostanza pacifica e, comunque, non contestata e tantomeno smentita che le societá meglio specificate nel deferimento di cui trattasi sono state iscritte a competizioni ufficiali organizzate nell'ambito del Comitato regionale Campania pur in difetto del numero minimo di calciatori tesserati e, ancor meno, di un numero utile di giocatori ponendo, cosí, le premesse perché le societá dovessero, di fatto, avvalersi per la disputa di singole gare, di calciatori tesserati."
Trattasi, pertanto, di contestazione fattuale che, per l'ampiezza del fenomeno contestato, per la ripetitivitá delle condotte contestate, per il diverso titolo di responsabilitá contestata, si appalesa differente rispetto a quelle oggetto dei precedenti deferimenti, cosí come appare diversa la qualificazione del fatto contestato, inquadrato sotto il profilo del dolo e non giá di una mera violazione colposa dell'obbligo di vigilanza
Non a caso, anche nella relazione di accompagnamento al deferimento n.811 (richiamata dalla difesa) da cui, poi, é scaturita la decisione n. 35/TFN, la Procura Federale non esamina la vicenda oggetto del presente deferimento, limitandosi ad affrontare il tema relativo al tesseramento di un numero di giocatori inferiore ad 11 da parte di alcune societá; anche la comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale (sempre richiamata dalla difesa) relativa al predetto deferimento dá contezza del fatto che la vicenda relativa all'utilizzo dei calciatori non in regola sarebbe stata affrontata con separata indagine.
Nel merito, come giá accennato, il deferimento si appalesa fondato sotto il profilo disciplinare; ritiene, infatti, il Collegio che non vi siano elementi probatori sufficienti a far ritenere sussistenti le ipotesi violative formulate dalla Procura Federale. Invero dalle dichiarazioni raccolte in atti si appalesa chiaramente la piena consapevolezza del Pastore nella perpetrazione degli illeciti e il suo concorso nella causazione degli stessi, tuttavia, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'ipotesi di illecito sportivo il presente deferimento soffre di qualche lacuna probatoria.
Non vi é , infatti, alcuna prova e/o riscontro volto ad individuare la concreta alterazione dello svolgimento delle singole gare contestate in elenco (che si sono regolarmente svolte), né l'individuazione dei soggetti che hanno beneficiato di tale presunta volontaria alterazione, anche in ragione del fatto che in tali casi il codice di giustizia sportiva, all'art.17, ha giá previsto una specifica sanzione nel caso, appunto, di comportamenti idonei ad influire sul regolare svolgimento della gara e sembra che, comunque si sia proceduto a deferire i calciatori e le societá coinvolte per effetto dell'irregolare utilizzo di calciatori non tesserati. Non vi é, pertanto, quel quid pluris idoneo a far ritenere il comportamento, seppur doloso, sussumibile nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 7 del CGS, la cui ratio é quella di impedire comportamenti volti ad alterare, mediante condotte che si pongono al di fuori degli ambiti tipici del diritto sportivo, nonché penalmente rilevanti, idonei ad alterare l'andamento ed i risultati delle partite di calcio.
Le dichiarazioni assunte in atti dalla Procura Federale, se da un lato evidenziano un gravissimo modus operandi nella gestione del Comitato Regionale Campania - che non si comprende come abbia potuto essere tollerato dagli stessi dichiaranti - tuttavia non definiscono alcun fatto concreto idoneo a far ritenere che sia stato posto in essere alcun atto o tentativo atto ad influire in concreto sui risultati delle numerose partite ove sono stati irregolarmente utilizzati giocatori non tesserati.
La dolosa inerzia mostrata dal Pastore che avrebbe ammesso che tali comportamenti rispondevano ad una presunta logica di "politica federale" si inseriscono in un quadro di generale malgoverno, giá censurato, sotto i profili strettamente contabili. con i deferimenti giá oggetto di decisione.
D'altronde, come ha giustamente osservato la difesa del Pastore, risultano incomprensibili i motivi per i quali la Procura Federale, ritenendo sussistente la violazione contestata con il deferimento, non abbia deferito sia le societá presunte beneficiarie del comportamento tenuto dal deferito, sia i soggetti che hanno dichiarato di essere pienamente a conoscenza dei gravi illeciti posti in essere dal Pastore, per violazione dell'obbligo di denuncia. Tale doveroso adempimento, fra l'altro, non avrebbe richiesto alcun ulteriore particolare attivitá di indagine, avendo, le dichiarazioni rese, una palese valenza confessoria.
In conclusione il Collegio reputa che il Pastore abbia consapevolmente violato l'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustiza Sportiva, proprio in relazione al concorso consapevole dello stesso alle causazione delle infrazioni perpetrate dalle Società, dai dirigenti e dai calciatori ex art. 17 CGS e, pertanto, il deferimento debba essere accolto con riferimento a tale condotta, non risultando, allo stato degli atti - sufficientemente provata la piú grave responsabilitá contestata dalla Procura federale (sulla possibilitá di riqualificare i fatti contestati dalla Procura Federale vedasi, per tutte, TFN-SD, Comunicato Ufficiale n. 17 del 20 agosto 2015.)
In ragione della sussistenza della recidiva, trattandosi di fatti della stessa natura di quelli già sanzionati, il Collegio ritiene congrua la sanzione pari a mesi 18 (diciotto) di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rigettate le eccezioni preliminari, accoglie il deferimento nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inbizione al Sig. Vincenzo Pastore.
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