F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACOPINA JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente della Società Venezia FC Srl SSP), Società VENEZIA FC Srl SSP – (nota n. 12241/510 pf16-17 GP/MB/gb del 05.05.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACOPINA JOSEPH (all’epoca dei fatti Presidente della Società Venezia FC Srl SSP), Società VENEZIA FC Srl SSP - (nota n. 12241/510 pf16-17 GP/MB/gb del 05.05.2017).
Il deferimento
Con provvedimento prot. 12241/510pf16-17/GP/MB/gb in data 5 maggio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Joseph Tacopina, Presidente della Società Venezia FC Srl SSP nella stagione sportiva 2016/17, per essersi avvalso, o comunque per non aver impedito di avvalersi, nello svolgimento delle attività attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori, di soggetti non autorizzati, così violando i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 Bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall’art. 10, comma 1, del CGS;
- la Società Venezia FC Srl SSP, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS in relazione all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili al suo Presidente e ad entrambi i tecnici, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS.
Il Sig. Joseph Tacopina e la Società Venezia FC Srl SSP, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano che:
- “le risultanze istruttorie hanno pacificamente escluso la circostanza. È emerso infatti che tra i giocatori indicati nell’esposto alcuni non erano stati in alcun modo contattati. Altri contrariamente a quanto denunciato erano stati contattati a stagione conclusa”;
- “la Procura Federale non contesta una condotta rispettosa dell’Ordinamento Federale, poiché ogni contatto è avvenuto dopo la cessazione del vincolo annuale dei calciatori”;
- al Sig. Collauto il Presidente ha attribuito il ruolo di responsabile del settore tecnico, seppur lo stesso sia censito come “allenatore di seconda categoria”;
- “Speggiorin è allenatore professionista di prima categoria è stato giocatore professionista e, attualmente, è un collaboratore esterno della Venezia Soccer Accademy”;
- “non si può non rilevare come dalle risultanze istruttorie, ad eccezione di un unico caso isolato, non emerga mai la figura dello Speggiorin”;
- “in un unico caso, come detto, emerge il nominativo dello Speggiorin”; conclude chiedendo “il proscioglimento dei propri assistiti”.
Il dibattimento
Alla udienza del 28 giugno 2017, i deferiti hanno formulato istanza di rinvio con sospensione dei termini alla quale la Procura Federale non si è opposta, associandosi alla richiesta di applicazione dell’art. 34 bis CGS. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha rinviato la trattazione del deferimento, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
In data 18/9/2017 i deferiti hanno fatto pervenire una “memoria difensiva integrativa”.
Alla udienza del 21 settembre 2017, il rappresentante della Procura Federale Avv. Luca Sanzi si è riportato alle argomentazioni esposte nell’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni: per il Sig. Joseph Tacopina, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); per la Società Venezia FC Srl SSP, la sanzione della ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
È comparso il difensore del Sig. Joseph Tacopina e della Società Venezia FC Srl SSP, il quale, dopo articolata discussione in cui ha ripreso e meglio illustrate le ragioni di difesa, si è riportato in conclusione alle argomentazioni difensive esposte nella memoria evidenziando, in particolare, l’assenza di responsabilità in capo ai deferiti e concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive, ovvero il proscioglimento dei deferiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
Preliminarmente questo Tribunale rileva la irricevibilità della memoria integrativa in data 18/9/2017 in quanto la stessa è stata depositata in violazione dell’art. 30, comma 10 CGS, secondo cui “.gli atti rimangono depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa ...”.
È di tutta evidenza che il termine ultimo per il deposito degli scritti difensivi è legato alla udienza di dibattimento del 28/6/2017, atteso che la decisione di rinvio non aveva autorizzato il deposito di ulteriori memorie difensive ai deferiti ovvero di integrazioni dell’atto di deferimento alla Procura Federale, né autorizzata la remissioni in termini.
Nel merito.
L’art. 10 CGS prevede “Ai dirigenti federali, ai dirigenti . . è fatto divieto di svolgere comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interessi della propria Società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati . .”.
La ricostruzione fornita dalla Procura Federale - supportata sia dalla copiosa documentazione agli atti sia dalle affermazioni contenute nella memoria difensiva (ad eccezione di un unico caso isolato) - evidenzia che il Presidente Tacopina abbia disatteso il dettato normativo essendosi avvalso della collaborazione di due soggetti Collauto e Speggiorin per il tesseramento di alcuni giocatori, nello specifico Z.R. e D.T.
Ed invero, ai Sigg.ri Collauto e Speggiorin, entrambi censiti nell’archivio del Settore Tecnico con la qualifica (il primo) di allenatore professionista di seconda categoria e di allenatore professionista di prima categoria (secondo), era “fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. . essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura tecnica”, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico.
I fatti hanno disvelato l’esistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, tenuto conto del ruolo ricoperto dal deferito (presidente della Società) al quale era richiesta la diligenza media, propria del professionista del settore sportivo, per evitare che soggetti non autorizzati esercitassero attività irregolari.
Con riguardo al Sig. Speggiorin, rileva la sua appartenenza, con ruoli di responsabilità tecnica, ad una Società gemellata con il Venezia FC e, quindi, il rapporto di stretta collaborazione ragionevolmente esistente tra le due compagini; rapporto che il deferito non poteva, per il proprio ruolo, non conoscere.
Il contatto tra lo Speggiorin e giovani atleti è stato sufficientemente comprovato in atti con riguardo alla posizione del minore R.Z.) il cui tesseramento è stato proposto alla Società Venezia. Neppure rileva l’esito della proposta, trattandosi di illecito disciplinare che si consuma con la condotta-evento e non con gli effetti-conseguenza.
Per il sig, Collauto, rileva la circostanza che le attività contestate (segnatamente avuto riguardo al minore T.D.) risalgono ad un periodo (mese di giugno 2016) in cui egli, ad ogni modo e comunque, non aveva (ancora) assunto il ruolo di responsabile del settore giovanile (che assumerà formalmente il 26 luglio 2016); né – e questo rileva in via tranciante - che si fosse cancellato dall’Albo del Settore tecnico per evitare di incorrere nel conflitto di interessi a cagione del doppio incarico.
Il Tribunale Federale Sezione Disciplinare, non può quindi condividere le tesi difensive esposte dai deferiti le quali cozzano, in linea di fatto, con quanto documentalmente provato dalla Procura Federale ed in linea di diritto con una corretta e rigorosa applicazione del dettato normativo.
Questo Tribunale, tuttavia, in considerazione del limitato numero di casi contestati (2 calciatori) ritiene opportuno ridurre le sanzioni proposte dalla Procura Federale.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ritiene congrua e dispone la applicazione per il Sig. Joseph Tacopina della sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e per la Società Venezia FC Srl SSP della sanzione della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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