F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE – (nota n. 1077/1142 pf16-17 GC/AA/mg del 1.8.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 1077/1142 pf16-17 GC/AA/mg del 1.8.2017).
Il deferimento
Con provvedimento n. 1077/1142pf16-17/GP/AA/mg del 1° agosto 2017la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Missiroli Marcello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Mariano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 127/Cae/2016-17, della detta pronuncia;
- la Società APD Ribelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
In data 7.03.2017, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Sig. Mariano Francesco, condannava la Società APD Ribelle, al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.100,00 (CU n. 251).
La predetta decisione veniva comunicata alla Società APD Ribelle in pari data mediante PEC e avverso la stessa non veniva proposta impugnazione.
La Società APD Ribelle non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.
Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.
I deferiti non hanno depositato memorie difensive.
Il dibattimento
La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Missiroli Marcello, n. q.
- 1 (uno) punto di penalizzazione, in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a carico della Società APD Ribelle.
Per i deferiti, nessuno è comparso.
I motivi della decisione
La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.
Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto appena precisato.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:
- del Sig. Missiroli Marcello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Mariano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot 127/Cae/2016-17, della detta pronuncia;
- nonché della Società APD Ribelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il dispositivo
Per l’effetto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Missiroli Marcello, n. q.
- 1 (uno) punto di penalizzazione, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a carico della Società APD Ribelle.
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