F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SD del 27 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLIVERI PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) – (nota n. 1143/969BIS pf16-17/GC/blp del 1.8.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLIVERI PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) – (nota n. 1145/970BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  OLIVERI PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1143/969BIS pf16-17/GC/blp del 1.8.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  OLIVERI PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 1145/970BIS pf16-17/GC/blp del 2.8.2017).

I deferimenti

Preliminarmente il TFN, in adesione a conforme richiesta della Procura Federale, dispone la riunione per connessione soggettiva dei due procedimenti in epigrafe.

I deferimenti

Con nota del 1° agosto 2017, n. 1143 /969BISpf16-17/GC/blp, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Oliveri Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Quanto sopra, in relazione ai poteri e funzioni del deferito, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Con ulteriore nota del 2 agosto 2017, n. 1145 /970BISpf16-17/GC/blp, la Procura Federale ha deferito il medesimo soggetto, sempre in relazione ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi, per sentirlo rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Memorie difensive

L’incolpato non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 26.10.2017, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti dei deferimenti, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), di cui 3 (tre) di pena base ed 1 (uno) in continuazione.

Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Il primo procedimento trae origine dalla nota 8.3.2017, n. 2828.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società ACR Messina Srl il mancato versamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par.V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017.

Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 08.03.2017, n. 2827.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato l’omesso pagamento entro il termine del 16 febbraio 2017 degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2016 e la omessa trasmissione dei documenti alla Co.Vi.So.C. da parte della Società ACR Messina Srl.

Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Allo scontato esito dell’esame documentale hanno trovato conferma, in punto di fatto, gli addebiti contestati dalla Procura.

Gli atti del procedimento hanno evidenziato, in modo puntuale, obiettivo ed inconfutabile, sia il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Inps terzo bimestre 2016/2017 - sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS; sia l’inosservanza da parte della Società ACR Messina Srl del termine perentorio fissato dall’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF per l’invio della documentazione correlata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. sanzionato ai sensi dell’art. 90, comma 2 NOIF, il quale prevede che: “La violazione, da parte della Società e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico”.

Ugualmente provato, in punto di fatto, il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per il terzo bimestre 2016 previsto e sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS ed anche l’omessa trasmissione entro il 16 febbraio 2017 della relativa documentazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., come previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF e sanzionato dall’art. 90, comma 2 NOIF.

Dalle omissioni consegue la responsabilità del deferito in forza del principio di immedesimazione organica.

Per completezza, va rilevato che l’art. 90, comma 2 NOIF non è stato indicato nei due atti di deferimento; tuttavia, la norma deve ritenersi pacificamente applicabile al caso di specie, sia in quanto le condotte da sanzionare (consistenti nell’aver omesso di documentare alla Co.Vi.So.C., entro il prescritto termine, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto) sono state chiaramente contestate al deferito Oliveri, sia perché la norma in questione risulta direttamente correlata all’art 85, lettera C), delle NOIF, contemplando le sanzioni da applicare nel caso in cui l’interessato abbia tenuto le condotte deontologicamente rilevanti descritte ai paragrafi IV) e V) del citato articolo 85.

Per completezza d’esposizione appare, infine opportuno precisare che, per i medesimi fatti ascritti a Oliveri Pietro risultano già essere stati sanzionati da questo Tribunale sia il Sig. Gugliotta Pietro, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl che la stessa Società (C.U. n. 81/TFN – Sez. Disciplinare del 3/5/2017); e che la posizione dell’Oliveri è stata separata da quella dei predetti in quanto si era reso necessario acquisire corretta e piena cognizione dell’avvenuto perfezionamento, anche nei suoi confronti, della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini: verifica positivamente avvenuta nelle more.

Sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, irroga nei confronti di Oliveri Pietro la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).

 

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