F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BAÙ (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL – (nota n. 11680/507 pf16-17 MB/GP/gb del 21.04.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BAÙ (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 11680/507 pf16-17 MB/GP/gb del 21.04.2017).
Il deferimento
Il Collegio Arbitrale FIGC – LND (istituito dalla Presidenza Federale a norma dell’art. 4 comma 5 Legge n. 91/1981), adito dal Sig. Stefano Lombardi, allenatore dilettante di base UEFA B, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della Società SSD Sacilese Calcio arl, partecipante al Campionato Interregionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, con delibera assunta il 26 settembre 2016 e riportata al punto 60 del C.U. n. 1 della detta stagione sportiva, accoglieva parzialmente il ricorso del Lombardi e faceva obbligo alla Società di cui sopra di corrispondere al ricorrente la somma di € 9.200,00 a titolo di premio di tesseramento annuale relativo ai ratei scaduti alla data di spedizione del ricorso, ovvero ai ratei da dicembre 2015 a marzo 2016, oltre gli interessi legali di € 90,00.
Il Collegio, nel contempo, constatato che il premio di cui trattasi era stato pattuito in ragione di € 12.950,00 e che tale somma violava per eccesso l’accordo sui massimali previsti dalla LND e dall’AIAC, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Era difatti accertato in quella sede che per la stagione sportiva 2015/2016 il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per il Campionato Nazionale Serie D era stato fissato nell’importo massimo di € 10.000,00.
La Procura Federale, in tale contesto, con atto del 21 aprile 2017 deferiva a questo Tribunale il Sig. Francesco Baù, all’epoca del fatto amministratore unico della Società SSD Sacilese, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 in relazione al superamento da parte del tecnico Stefano Lombardi e della Società Sacilese dei massimali stabiliti dall’accordo LND-AIAC pubblicato sul C.U. n. 1 stagione sportiva 2015 - 2016.
Veniva altresì deferita la stessa Società ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 per gli addebiti mossi al proprio legale rappresentante ed al tecnico.
Nel deferimento si dava atto che il Sig. Stefano Lombardi, di seguito alla notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini, era addivenuto ad un patteggiamento ex art. 32 sexies CGS.
Il dibattimento
Alla riunione del 15 giugno 2017 questo Tribunale, avendo verificato che gli avvisi di convocazione per detta udienza, inviati ai deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS, non erano andati a buon fine, a mezzo di ordinanza riservata disponeva l’acquisizione a cura della Procura Federale dell’attuale indirizzo di residenza del Sig. Francesco Baù, nonchè dell’attuale domicilio/sede legale della Società Sacilese Calcio SSD a rl, da trasmettere a questo stesso Tribunale entro il termine di gg. 30 (trenta); nel contempo sospendeva il decorso dei termini ai sensi degli artt. 34 bis comma 5 CGS e 38 CGS Coni.
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha confermato l’esistenza dei recapiti già noti di entrambi i deferiti, escludendone la sussistenza di altri.
Ha dedotto che i suddetti recapiti erano quelli risultanti dalla Anagrafe Federale (S400) e che, peraltro, presso tali recapiti gli attuali deferiti erano stati ritualmente notificati dell’atto di conclusioni delle indagini e del successivo deferimento; ha insistito per l’integrale accoglimento del deferimento, in uno alle sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) a carico di Baù Francesco e dell’ammenda di € 600,00 (euro seicento) per la Società Sacilese Calcio SSD a rl.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Le ragioni della Procura Federale, tese all’accoglimento del deferimento e delle istanze sanzionatorie, non possono essere accolte.
Osta all’accoglimento la circostanza che gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati da questo Tribunale ad entrambi i deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS agli indirizzi in questa sede confermati dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con la dicitura destinatario irreperibile.
Il contraddittorio non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l’improcedibilità del deferimento.
Se così non fosse e se si accedesse alle ragioni della Procura Federale si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo.
Pertanto, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile, con cancellazione del procedimento dal ruolo di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e dispone la cancellazione dal ruolo del relativo procedimento.
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