F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (nota n. 14193/872 pf16-17 GP/AA/mg del 21.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 14193/872 pf16-17 GP/AA/mg del 21.7.2017).

Con provvedimento del 21 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore Sig. Sergio Augusto Pereira Rocha Junior, le somme accertate dalla CAE - LND con provvedimento prot. 59/CAE 16-17 del 7.12.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- Società ASD SS Lazio Calcio A 5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e il Signor Luciano Chilelli e la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, rappresentati dall’ Avv. Michele Cozzone, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Luciano Chilelli, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00), sanzione finale ammenda pari a € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Luciano Chilelli e la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Luciano Chilelli, inibizione di mesi 4 (quattro).

- per la Società ASD SS Lazio Calcio A 5, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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