F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL – (nota n. 2582/70 pf17-18 GP/GC/blp del 4.10.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL - (nota n. 2582/70 pf17-18 GP/GC/blp del 4.10.2017).
Il deferimento
Con provvedimento 2582/70pf17-18/GP/GC/blp in data 4 ottobre 2017, il procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- Il Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati . In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società Unione Sportiva Arezzo Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;
d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.
Le memorie difensive
Il Sig. Mauro Ferretti, in proprio e quale legale rappresentante della Unione Sportiva Arezzo Srl hanno fatto pervenire una memorie difensiva, con la quale evidenziano:
- in linea di fatto, che la Co.Vi.So.C., in data 11/7/2017, ha accertato il mancato rispetto della Società deferita dei criteri legali ed economici per l’ottenimento della licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di competenza 2017/2018 in quanto la stessa non avrebbe corrisposto gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 “(sul punto, nulla quaestio)”; i contribuiti INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati fino al mese di maggio 2017 nonché’ quelli relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure previste dal sistema delle licenze nazionali;
- che l’INPS in data 11/7/2017 ha accettato la richiesta di rateizzazione formulata dalla deferita la quale, di conseguenza, versava la prima rata;
- nessun inadempimento deve ascriversi ai deferiti, in relazione ai contributi INPS, non essendo loro imputabile la ritardata accettazione della rateizzazione da parte del competente ufficio. Salvo il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai tesserati, nessun rimprovero può essere mosso ai deferiti.
Concludono chiedendo per il loro proscioglimento dalle rispettive incolpazioni ed irrogazione della sanzione minima edittale con riguardo al solo capo 1 A. dell’atto di deferimento.
Il dibattimento
Alla udienza del 17 novembre 2017, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) e per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Entrambe le sanzioni vengono determinate in considerazione della continuazione tra le violazioni contestate.
È comparso l’Avv. Paolo Rodella, difensore del Sig. Mauro Ferretti e della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
Il deferimento è parzialmente fondato.
La difesa dei deferiti conferma, nel proprio elaborato, che il sodalizio sportivo non ha provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e che non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Non vi è dubbio quindi che in relazione a tale contestazione gli stessi debbano essere sanzionati.
La Società sportiva dichiara di non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, né, entro lo stesso termine, ha documentato alcunché alla Co.Vi.So.C..
Tuttavia, nello scritto difensivo i deferiti evidenziano, e depositano documentazione atta a confermare quanto esposto (all.ti 2 - 2bis e 3 della memoria), che in data 27 giugno 2017 il sodalizio sportivo, ha presentato presso i competenti uffici dell’INPS, richiesta di rateizzazione dei contributi riferibili al periodo marzo, aprile e maggio 2017. È pertanto documentale che la domanda di rateizzazione sia stata proposta prima del termine del 30 giugno 2017, termine di scadenza dell’adempimento contestato. Attesa l’accettazione della rateizzazione ed il versamento della prima rata, si deve ritenere che i deferiti non possano subire conseguenze sanzionatorie derivanti dal periodo utilizzato dall’ente impositore per accettare la proposta rateizzazione. Sul punto pertanto Mauro Ferretti e la Società US Arezzo Srl devono essere dichiarati esenti da responsabilità.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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