F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNIBOLETTI CRISTIAN (all’epoca dei fatti Segretario della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl), SPERA ANTONINO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL – (nota n. 1941/1061 pf16-17 Gp/AA/mg del 7.9.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANNIBOLETTI CRISTIAN (all’epoca dei fatti Segretario della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl), SPERA ANTONINO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Città Di Foligno 1928 Srl), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL - (nota n. 1941/1061 pf16-17 Gp/AA/mg del 7.9.2017).
Il deferimento
Con atto di deferimento del 07.09.2017 (nota n. 1941/1061 pf 16-17/GP/AA/mg) il Procuratore Federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di Cristian Anniboletti, in qualità di Segretario della ASD Città di Foligno 1928 Srl e di Antonino Spera, in qualità di Vice Presidente della ASD Città di Foligno 1928 Srl per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 16.12.2016, in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente p.t., Gianluca Ius, richiesto ed ottenuto dalla LND – Dipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle precedenti password, in possesso esclusivo del Presidente Ius, con nuove password funzionali all’accesso al sistema telematico www.lnd.it; successivamente, sempre in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente p.t., Gianluca Ius, proceduto, mediante l’abusivo ed illegittimo utilizzo della password, allo svincolo in danno della Società di nr. 15 giocatori tesserati con la medesima; ha altresì deferito la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva stante le violazioni ascritte ai Sig.ri Anniboletti e Spera.
Le memorie difensive
Nei termini consentiti il difensore costituito ha depositato memoria nell’interesse del Sig. Anniboletti.
Negli scritti difensivi si evidenzia come il Sig. Anniboletti non sia mai stato inserito nell’organigramma societario, essendosi limitato a collaborare con la segreteria della ASD Città di Foligno 1928 Srl in virtù dell’esperienza maturata negli anni nell’utilizzo delle procedure telematiche previste dalla LND.
Il Sig. Anniboletti, peraltro, anche in sede di memoria depositata il 25.08.2017 presso la Procura Federale (cui la difesa rinvia), descrive la situazione di grave dissesto economico che ha travolto la Società a partire dal mese di settembre 2016, la crescente preoccupazione tra i calciatori tesserati sfociata nella richiesta avanzata da gran parte degli atleti di ottenere lo svincolo in vista dell’apertura della finestra di mercato il 02.12.2016.
Con l’apertura del mercato, infatti, alcuni giocatori venivano svincolati e ceduti con la collaborazione del Sig. Anniboletti per ciò che concerneva le procedure telematiche ma sotto la direzione ed il controllo del Presidente Ius, del Vice Presidente Spera e/o del Consigliere Trella.
Il giorno 15.12.2016, ossia il giorno prima che si chiudesse la finestra di mercato, il Presidente Ius ed il Consigliere Trella venivano tratti in arresto. Tale circostanza creava seri problemi di gestione della Società ed in particolare dei calciatori ancora vincolati ad essa e desiderosi di fuoriuscirne immediatamente per non rimanere contrattualmente legati fino al 30 giugno.
Nella stessa giornata del 15 dicembre, pertanto, Anniboletti contattava la Lega ed illustrava la difficile situazione venutasi a creare e l’impossibilità di entrare in possesso delle credenziali informatiche per lo svincolo degli atleti in quanto detenute esclusivamente dal Consigliere Trella e dal Presidente Ius.
Il giorno 16 dicembre, quindi, il Sig. Anniboletti, come da accordi telefonici intercorsi con il Dott. De Angelis, inviava alla LND Dipartimento Interregionale di Roma una mail per conto della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e del Vice Presidente Spera alla quale allegava una richiesta a firma di quest’ultimo per la emissione di nuove password di accesso al sistema telematico “al fine di garantire le procedure connesse agli svincoli degli atleti di prima squadra e juniores ancora presenti nei tabulati”.
La LND comunicava le nuove credenziali nella stessa giornata del 16 dicembre consentendo ad Anniboletti di redigere tempestivamente il documento di svincolo, di farlo sottoscrivere al Vice Presidente Spera ed inviarlo alla LND.
Le difese portate avanti dal Sig. Anniboletti anche nel corso della riunione odierna, ne hanno evidenziato, per un verso, il ruolo meramente esecutivo all’interno della compagine societaria, per altro verso, l’opportunità e perfino la necessità delle operazioni poste in essere dal Vice Presidente con il suo ausilio in considerazione dell’eccezionalità degli eventi.
Il dibattimento
Alla seduta del 23/11/2011, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:
- inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Cristian Anniboletti;
- inibizione di giorni 45 (quarantacinque)per il Sig. Antonino Spera;
- ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la Società ASD Città di Foligno 1928 Srl La difesa del Sig. Anniboletti, dopo aver esposto al Collegio le proprie ragioni, si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.
Nessuno è comparso per il deferito Antonino Spera.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl non essendo la stessa più affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Il proposto deferimento, nei confronti degli altri soggetti deferiti, è fondato e merita accoglimento.
Le contestazioni scaturiscono dalle indagini svolte dalla Procura Federale nell’ambito del procedimento disciplinare n. 1061 pf 16-17 avente ad oggetto “Accertamenti in merito ad operazioni di mercato (svincoli e trasferimenti) effettuate dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl nel mese di Dicembre 2016 e riguardanti nr. 15 calciatori, posto che il Sig. Gianluca Ius, unico legale rappresentante con potere di firma, ha dichiarato di non averle mai autorizzate”.
L’attività della Procura Federale trae, quindi, origine dall’esposto del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Gianluca Ius, inviato in data 16.01.2017 alla Lega Nazionale Dilettanti – Segreteria Generale.
In particolare, il Dott. Ius, unico rappresentante legale con potere di firma della Società, riferiva di essere venuto a conoscenza di alcune operazioni di svincolo e/o trasferimento di giocatori poste in essere senza la sua autorizzazione e chiedeva alla Lega di ricevere tempestivi chiarimenti circa i soggetti, i tempi e le modalità di tali iniziative.
Le indagini della Procura Federale hanno consentito di ricostruire ogni aspetto delle vicende segnalate dal Dott. Ius, come puntualmente ammesse dalla difesa del Sig. Anniboletti.
Risulta, pertanto di pacifica acquisizione che il Sig. Anniboletti tra il 15 ed il 16 dicembre 2016 ha coadiuvato il Vice Presidente Spera, senza preventivamente informare il Consiglio di Amministrazione e/o il legale rappresentante della ASD Città di Foligno 1928 Srl, inoltrando ed ottenendo dalla LND – Dipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle password funzionali all’accesso al sistema telematico www.lnd.it.
I documenti in atti dimostrano, altresì, come i Sig.ri Spera ed Anniboletti, ottenute le nuove chiavi di accesso al sistema, abbiano provveduto allo svincolo di n. 15 giocatori in danno della ASD Città di Foligno 1928 Srl, ancora una volta senza ricevere la necessaria autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del legale rappresentante p.t. Tuttavia, questo collegio non può non tenere nella dovuta considerazione le circostanze di fatto per certi versi eccezionali che hanno spinto gli odierni deferiti ad agire in violazione dell’Ordinamento federale seppur nel chiaro interesse della Società.
Se, quindi, risulta provata per i due deferiti, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS per aver, in data 16.12.2016, in assenza dei relativi poteri e senza aver preventivamente informato il CDA e/o il Presidente p.t., Gianluca Ius, richiesto ed ottenuto dalla LND – Dipartimento Interregionale di Roma – la sostituzione delle precedenti password, in possesso esclusivo del Presidente Ius, con nuove password funzionali all’accesso al sistema telematico www.lnd.it e per aver successivamente proceduto, mediante l’abusivo ed illegittimo utilizzo della password, allo svincolo in danno della Società di nr. 15 giocatori tesserati con la medesima, tuttavia, ai fini di una corretta valutazione della colpevolezza si deve apprezzare lo spirito costruttivo e propositivo con cui il Sig. Anniboletti ed il Sig.Spera hanno agito nell’intento di superare la situazione di stallo in cui versava la Società e di agevolare gli atleti ad essa vincolati.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge al Signor Cristian Anniboletti la sanzione della ammonizione ed al Signor Antonino Spera, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta).
Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società ASD Città di Foligno 1928 Srl.
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