F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GALBUSERA FABIO (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Olginatese), SOCIETÀ USD OLGINATESE – (nota n. 2259/1184 pf16-17 GP/AA/mg del 25.09.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GALBUSERA FABIO (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Olginatese),  SOCIETÀ USD OLGINATESE - (nota n. 2259/1184 pf16-17 GP/AA/mg del 25.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 25.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- il Sig. Galbusera Fabio, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società USD Olginatese,

per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver allontanato, anche con l’uso della violenza, dalle strutture sociali della USD Olginatese il calciatore Mario Rebecchi, all’epoca dei fatti tesserato per la medesima Società sportiva, proferendo altresì nei suoi confronti offese e minacce, nonché per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91 delle NOIF, per aver impedito materialmente, con minacce, offese e violenza fisica, al calciatore Mario Rebecchi, benché regolarmente tesserato per la Società USD Olginatese, di accedere al campo di allenamento e di svolgere regolarmente gli allenamenti con la propria squadra, il tutto come meglio esposto in narrativa;

- la Società USD Olginatese, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni del proprio tesserato Sig. Galbusera.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Fabio Galbusera e la Società USD Olginatese, questi ultimi rappresentati dall’ Avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Fabio Galbusera, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società USD Olginatese, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita di 1/3 pari a € 1.000,00 (Euro mille/00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento l Signor Fabio Galbusera e la Società USD Olginatese hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Fabio Galbusera;

- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico della Società USD Olginatese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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