F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI NICOLA ERCOLE (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto all’interno e nell’interesse della Società US Ancona 1905 Srl, con il consenso dei soci di riferimento Mastropietro e Leone, un’attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 CGS), MASTROPIETRO UGO (all’epoca dei fatti tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl), LEONE RICCARDO (all’epoca dei fatti Amministratore e socio con una quota del 45% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl), MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905 Srl nonché Amministratore Delegato della Società), D’ANGELO GIANFRANCO (all’epoca dei fatti consigliere d’amministrazione della US Ancona 1905 Srl), RANIERI FABIANO (all’epoca dei fatti consigliere d’amministrazione della US Ancona 1905 Srl), NACCIARRITI MARCO (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società US Ancona 1905 Srl), SPADONI GIULIO (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL – (nota n. 2324/1032 pf16-17 GP/GC/blp del 26.09.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI NICOLA ERCOLE (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto all’interno e nell’interesse della  Società US Ancona 1905 Srl, con il consenso dei soci di riferimento Mastropietro e Leone, un’attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 bis,  comma 5 CGS), MASTROPIETRO UGO (all’epoca dei fatti tesserato e socio con una  quota del 40% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl), LEONE RICCARDO  (all’epoca dei fatti Amministratore e socio con una quota del 45% del capitale  sociale della US Ancona 1905 Srl), MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Presidente della  Società US Ancona 1905 Srl nonché Amministratore Delegato della Società),  D’ANGELO GIANFRANCO (all’epoca dei fatti consigliere d’amministrazione della US  Ancona 1905 Srl), RANIERI FABIANO (all’epoca dei fatti consigliere  d’amministrazione della US Ancona 1905 Srl), NACCIARRITI MARCO (all’epoca dei  fatti Direttore Generale della Società US Ancona 1905 Srl), SPADONI GIULIO  (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ  US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 2324/1032 pf16-17 GP/GC/blp del 26.09.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1032 pf 16-17 avente ad oggetto: “Presunte gravi e reiterate violazioni gestionali ed economiche poste in essere dalla Società AC Ancona nella stagione sportiva 2016/2017, anche con riferimento ad operazioni di trasferimento della proprietà della Società stessa”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 05/04/17 al n. 1032 pf 16-17.

Considerato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che con nota in data 30.03.2017, il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, Dott. Gabriele Gravina, ha inviato alla Procura Federale (prot. 10713 del 30/03/2017), per le valutazioni e gli eventuali più opportuni accertamenti, una serie di articoli di stampa riguardanti la Società US Ancona 1905 Srl; e che in data 14/04/2017 (prot. 11412) la Lega Italiana Calcio Professionistico inviava alla Procura Federale un ulteriore articolo di stampa apparso sul quotidiano “Il Corriere Adriatico” con oggetto le vicende societarie della US Ancona 1905 Srl per le valutazioni e gli eventuali più opportuni accertamenti;

Rilevato che dalla lettura di tali articoli di stampa emergevano effettivamente possibili ipotesi di violazioni gestionali ed economiche poste in essere dalla US Ancona 1905 Srl nella stagione sportiva 2016/2017, anche con riferimento a operazioni di trasferimento della proprietà della Società stessa; emergeva altresì la presenza, in seno alla Società, del Sig. Ercole Di Nicola, indicato dagli organi di stampa come “consulente esterno” dell’Ancona;

atteso che, a seguito di quanto segnalato nel suddetto esposto, sono state svolte da parte della Procura Federale le più opportune indagini e in particolare, sono stati acquisiti tutti i documenti rilevanti ed è stata disposta l’audizione dei soggetti che potessero rendere informazioni  utili  all’indagine,  con  particolare  riferimento  alle  violazioni  in  materia gestionale ed economica quali le operazioni di cessione delle quote societarie nonché le operazioni riguardanti tesseramenti, trasferimenti e cessioni di contratti dei calciatori; rilevato che, relativamente alle operazioni di cessione delle quote societarie, l’indagine non ha fatto emergere, allo stato, condotte di rilievo disciplinare imputabili ai soggetti tesserati e/o soci dell’Ancona; mentre per quanto concerne l’ulteriore aspetto della presenza in seno alla Società del Sig. Ercole Di Nicola, si è accertato che il Tribunale Federale con C.U. n. 48 del 01/02/2016 ha inibito il Sig. Ercole Di Nicola a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. per anni cinque (5), decisione successivamente confermata dalla Corte Federale di Appello della F.I.G.C. con C.U. n. 114 del 29/04/2016;

Considerato che dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte è emerso che il Sig. Ercole Di Nicola, ufficialmente privo di ruoli e mansioni ufficiali nella Società sportiva, abbia tuttavia svolto in modo continuativo attività comunque rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse dell’US Ancona 1905 Srl, segnatamente attività di direttore generale e mansioni proprie assimilabili a quelle di direttore sportivo;

Considerato che tale condotta, da parte del Sig. Ercole Di Nicola, è stata posta in essere con il consenso, peraltro mai messo in discussione o contestato in alcuna forma, dei soci di maggioranza della Società US Ancona 1905 Srl, Sig.ri Riccardo Leone ed Ugo Mastropietro, nonché da parte degli amministratori della Società, ed in particolare del Sig. David Miani, Presidente ed Amministratore Delegato, nonché dei Sig.ri Gianfranco D’Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione della Società;

Considerato che alla condotta posta in essere dal Sig. Ercole Di Nicola, non si sono opposti, né espresso in alcuna forma il proprio dissenso, quantomeno informando gli organi competenti, il Sig. Marco Nacciarriti ed il Sig. Giulio Spadoni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo della US Ancona 1905 Srl, e ciò pur nella piena consapevolezza che il Sig. Di Nicola stava di fatto svolgendo compiti propri del ruolo da loro rivestito, omettendo poi di intervenire al fine di far cessare tale comportamento, pur sapendo che lo stesso Sig. Di Nicola fosse colpito da una inibizione e pertanto non poteva svolgere nessuna attività in ambito federale per la US Ancona 1905 Srl;

Ritenuto pienamente provato che il Sig. Ercole Di Nicola abbia svolto all’interno e nell’interesse della Società US Ancona 1905 Srl un’attività rilevante per l’Ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, ed in violazione dell’art. 10 comma 1, CGS, e più in particolare che abbia posto in essere una condotta assimilabile a quella di direttore generale o comunque di direttore sportivo, utilizzando il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., nonché per aver avuto un ruolo attivo nel trasferimento di alcuni calciatori, pur essendo un soggetto non autorizzato e ciò, con l’esplicito consenso dei Sig.ri Riccardo Leone ed Ugo Mastropietro, soci di maggioranza della US Ancona 1905 Srl, del Sig. David Miani, Presidente e A.D. della US Ancona 1905 Srl, dei Sig.ri Gianfranco D’Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione della Società, nonché della mancata opposizione, dissenso ed informazione alle autorità competenti da parte dei Sig.ri Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo della US Ancona 1905 Srl;

Ritenuto che da tale condotta consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della US Ancona 1905 Srl, Società per la quale il Sig. Ercole Di Nicola ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, e per la quale sono tesserati i Sig.ri Riccardo Leone ed Ugo Mastropietro, soci di maggioranza della US Ancona 1905 Srl, il Sig. David Miani, Presidente ed Amministratore Delegato nonché i Sig.ri Gianfranco D’Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione, Marco Nacciarriti Direttore Generale e Giulio Spadoni Direttore Sportivo;

Vista la proposta del Procuratore, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Ercole Di Nicola, all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto all’interno e nell’interesse della Società US Ancona 1905 Srl con il consenso dei soci di riferimento Sig. Mastropietro Ugo e Leone Riccardo, un’attività rilevante per l’Ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS;

a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 19, comma 2, punto a) del CGS per aver contravvenuto al provvedimento di inibizione inflitta come da C.U. della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. n. 114 del 29/04/2016, compiendo attività rilevante per l’Ordinamento sportivo per conto e nell’interesse dell’US Ancona 1905 Srl e, segnatamente, per aver svolto di fatto le mansioni di Direttore Generale o comunque di Direttore Sportivo, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, nonché per aver avuto un ruolo attivo nel trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco), benché nel periodo di tempo in cui sono state poste in essere tali condotte egli fosse inibito alla svolgimento di qualsiasi attività in seno alla

F.I.G.C. e soggetto non autorizzato, e ciò con l’esplicito consenso dei Sig.ri David Miani, Presidente in carica della US Ancona 1905 Srl e suo Amministratore Delegato, Gianfranco D’Angelo e Fabiano Ranieri, consiglieri di amministrazione della Società, nonché della mancata opposizione o comunque del dissenso da parte dei Sig.ri Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore Sportivo della US Ancona 1905 Srl;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS, quale concorrente necessario nella violazione posta in essere dai Sig.ri Mastropietro Ugo, Miani David, Leone Riccardo, Nacciarriti Marco, Spadoni Giulio, D’Angelo Gianfranco, Ranieri Fabiano, per aver concorso nella violazione dei medesimi soggetti avvisati;

2. il Sig. Ugo Mastropietro, all’epoca dei fatti tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito, in maniera consapevole e senza mai dissociarsi, al Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato in quanto inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., di compiere atti e rappresentare la proprietà in riunioni con dirigenti e calciatori nonché di svolgere un’attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

3. il Sig. Riccardo Leone, all’epoca dei fatti Amministratore e socio di maggioranza con una quota del 45% del capitale sociale della US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto  comunque riferibile all’attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito, in maniera consapevole e senza mai dissociarsi, al Sig. Ercole Di Nicola, soggetto già inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., di compiere atti e rappresentare la proprietà in riunioni con dirigenti e calciatori nonché di svolgere un’attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

4. il Sig. David Miani, all’epoca dei fatti Presidente della Società US Ancona 1905 Srl, nonché Amministratore Delegato della Società, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito al Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un’attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.; nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

5. il Sig. Gianfranco D’angelo, all’epoca dei fatti consigliere d’amministrazione della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito al Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un’attività di carattere gestionale- sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività federale, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a  svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

6. il Sig. Fabiano Ranieri, all’epoca dei fatti consigliere d’amministrazione della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito al Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un’attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività federale, nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

7. il Sig. Marco Nacciarriti, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per essersi avvalso e comunque per aver consentito senza opporsi o comunque senza in alcun modo manifestare il proprio dissenso a che il Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un’attività di carattere gestionale- sportivo, utilizzando il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

8. il Sig. Giulio Spadoni, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Ancona 1905 Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva per essersi avvalso e comunque per aver consentito senza opporsi o comunque per non aver manifestato il proprio dissenso a che il Sig. Ercole Di Nicola di svolgere un’attività di carattere gestionale-sportivo della US Ancona 1905 Srl, utilizzando a tal fine il più generico e vago ruolo di “uomo di fiducia della proprietà”, benché nel periodo di tempo in cui è stata posta in essere tale condotta egli fosse inibito allo svolgimento di qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., nonché per essersi avvalso, in sede di trasferimento di alcuni calciatori (Battaglia Simone, Frediani Marco) dell’opera del Sig. Ercole Di Nicola, soggetto non autorizzato ed inibito a  svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C.;

9. la Società US Ancona 1905 Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Ercole Di Nicola, Ugo Mastropietro, Riccardo Leone, David Miani, Gianfranco D’Angelo, Fabiano Ranieri, Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni così come indicati nei capi che precedono.

Le memorie

I Sig.ri Ugo Mastropietro, Riccardo Leone e David Miani, tutti difesi dall'Avv. Flavia Tortorella, si dichiaravano completamente estranei alla vicenda in relazione all'art. 10 comma 1 CGS, insistendo per l'assenza di prove a suffragio della violazione e concludendo per la richiesta di proscioglimento, ovvero, in via gradata, per la derubricazione del fatto ascritto alla norma meno restrittiva. Il solo Sig. Ugo Mastropietro spiegava la eccezione di nullità adducendo la mancata notifica personale dell’atto di convocazione.

Il Sig. Gianfranco D'Angelo (difeso dallo Studio Legale Chiacchio), e i Sig.ri Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni (entrambi difesi dall'Avv. Michele Cozzone), si dichiaravano anch'essi estranei alla vicenda in relazione all'art. 10 comma 1 CGS, insistendo per l'assenza di prove a suffragio della violazione e concludendo per la richiesta di proscioglimento.

Il Sig. Fabiano Ranieri, difeso dall'Avv. Ciro Castaldo, sostenendo la più assoluta carenza probatoria in merito alla posizione contestata in deferimento, rilevava che gli atti del procedimento non conferivano menzione alcuna in ordine alla sua partecipazione, per cui il nominativo permaneva sconosciuto; concludeva quindi per il proscioglimento.

Il Sig. Ercole Di Nicola e la US Ancona non depositavano memorie.

Il dibattimento

Preliminarmente la difesa del Sig. Ugo Mastropietro reiterava l'eccezione di nullità (ovvero improcedibilità) della notifica riferita alla comunicazione personale della odierna udienza, sostenendo di non aver mai ricevuto detta convocazione. Sul punto la Procura Federale si rimetteva alle decisioni del Tribunale. In ordine alla preliminare eccezione, veniva emesso in udienza, e contestualmente letto, il provvedimento che si trascrive di seguito:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preso atto dell’eccezione formulata dal difensore del Sig. Ugo Mastropietro in ordine alla mancata notifica dell’atto di convocazione, il quale precisa che la fattispecie integri una causa di improcedibilità e non di nullità dell’atto di convocazione alla odierna udienza; sentita la Procura Federale, rilevato che la difesa del Sig. Ugo Mastropietro è stata svolta compiutamente  anche  nei  temi  di  merito,  per  cui  il  contraddittorio  si  è  validamente instaurato; rigetta l’eccezione e dichiara procedersi oltre.

Dopo ampia discussione sui temi inquisitori afferenti al procedimento, la Procura Federale concludeva chiedendo l'irrogazione delle sanzioni che si trascrivono:

- Sig. Ercole Di Nicola - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

- Sig. Ugo Mastropietro - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

- Sig. Riccardo Leone – anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

- Sig. David Miani - mesi 10 (dieci) di inibizione ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda;

- Sig. Gianfranco D’Angelo - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

- Sig. Fabiano Ranieri - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

- Sig. Marco Nacciarriti - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

- Sig. Giulio Spadoni - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

- Società US Ancona 1905 Srl - € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

I deferiti, alcuni dei quali presenti aula, rassegnavano conclusioni in linea con le memorie depositate dai rispettivi difensori costituiti, conferendo una approfondita analisi sui temi esimenti e insistendo per il proscioglimento.

Nessuno è comparso per il Sig. Ercole Di Nicola, né per la Società US Ancona.

La decisione

Il deferimento è fondato in relazione alla principale e dirimente contestazione normativa formulata dalla Procura Federale, poiché connessa alla acclarata presenza attiva, in seno alla Società, del Sig. Ercole Di Nicola indicato quale uomo di fiducia della proprietà, o comunque soggetto fiduciario o consulente del sodalizio, nonostante lo stesso fosse stato precedentemente sottoposto a provvedimenti disciplinari. In linea generale, la ratio della violazione risiede pertanto nella mera correlazione tra il contestato art. 10 comma 1 CGS ("è fatto altresì divieto... di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati"), e la pacifica partecipazione nell'occorso del soggetto sanzionato che costituisce l'insormontabile antecedente giuridico-fattuale della vicenda, dal momento che il Sig. Ercole Di Nicola risulta essere persona già condannata (Tribunale Federale con C.U. n. 48 del 01/02/2016: anni cinque di inibizione, decisione confermata dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 114 del 29/04/2016). Tale suo status non gli consentiva di svolgere alcuna funzione in àmbito sportivo; né permetteva a qualsiasi altro interlocutore di avvalersi della sua opera professionale in virtù del divieto sancito espressamente dal citato art. 10, comma 1 CGS, anzi, stando al tenore letterale della citata norma sportiva, vige proprio il divieto assoluto di "avere contatti" con soggetti squalificati. Ciò nonostante la proprietà e il management dell'Ancona hanno accettato la personale presenza del Sig. Di Nicola nei quadri del sodalizio, se pure in maniera federalmente non censita o ufficiale, per cui ritiene il Tribunale che il principio accusatorio assunto dalla Procura Federale sia legittimo e corretto ove relazionato alla stretta comparazione tra fatti e norma, la cui peculiare analisi costituisce il fulcro essenziale di questo procedimento.

Nel merito. Le notizie apparse sui quotidiani delle quali è stata conferita in atti una rilevante rassegna, costituiscono lo spunto della corposa indagine che ha prodotto una serie di elementi probatori di estremo interesse, puntualmente trascritti in deferimento dalla Procura Federale, il cui esame non lascia àdito a interpretazioni difformi. La prova degli assunti accusatori risiede nelle numerose deposizioni acquisite dall'organo inquirente grazie alle quali è stato possibile evincere che all'interno della Società, il Sig. Di Nicola (soggetto squalificato) svolgeva un ruolo di rilievo assimilabile a una presenza attiva. I calciatori Michele Paolucci, Luca Ricci, Enrico Zampa, Matteo Momentè, Stefano Del Sante e Leandro Vitiello, confermano infatti di aver partecipato a una riunione tenutasi presso la sede dell'Ancona, in presenza dei D.S. Giulio Spadoni, del D.G. Marco Nacciarriti e del Consigliere Gianfranco D'Angelo, durante la quale il Di Nicola affermava di essere il reale proprietario dell'Ancona e che i Sig.ri Ugo Mastropietro e Riccardo Leone erano suoi prestanomi. Di contorno, il calciatore Marco Frediani (che conosceva il Sig. Di Nicola in virtù di pregresse esperienze sportive) e il calciatore Simone Battaglia dichiaravano di aver ricevuto due rispettive telefonate dal Sig. Di Nicola, il primo per l'allungamento del contratto con l'Ancona e la successiva cessione al Pescara Calcio; il secondo per il suo trasferimento a Melfi.

In ogni caso, al di là delle specifiche deduzioni scriminanti apportate dalla difesa (in ragione dei tempi successivi del tesseramento riferito ai Direttori, ovvero similari esimenti riferite alla Dirigenza), il comportamento dei deferiti non va valutato in relazione  al quantum di partecipazione, dal momento che la violazione si è immediatamente estrinsecata in re ipsa per il solo fatto che il soggetto squalificato (il Sig. Di Nicola) abbia indetto  e  partecipato  a  riunioni  congiunte  presso  la  sede  della  Società  (circostanza pacifica), ovvero telefonato e interloquito con i calciatori per tracciare le strategie sportive del sodalizio (circostanze altrettanto pacifiche), intrattenendo relazioni o ingerenze in àmbito societario, senza nessuna opposizione. Ove infatti la Società avesse interposto un secco diniego alla intromissione, il Sig. Di Nicola giammai si sarebbe permesso di svolgere un simile ruolo senza lo specifico assenso dei quadri del sodalizio.

Consegue che se i Sig.ri Ugo Mastropietro e Riccardo Leone avevano prestato il loro nome (ai fini della proprietà e in Consiglio) al Sig. Di Nicola dichiaratosi apertamente il reale proprietario dell'Ancona Calcio; se i Sig.ri David Miani (Presidente e Amministratore Delegato) e Fabiano Ranieri (Consigliere), avevano consentito la conformazione di un consiglio di amministrazione che annoverava tra i suoi componenti i due prestanomi del Sig. Di Nicola (cioè i predetti Sig.ri Mastropietro e Leone); e se i Sig.ri D'Angelo, Spadoni e Nacciarriti lo avevano incontrato pubblicamente per discutere e valutare insieme le strategie societarie, vuol dire che la dirigenza e il management sapevano perfettamente di avere a che fare con un soggetto squalificato. In estrema sintesi, ciò che nella specie caratterizza la violazione normativa dell'art. 10 comma 1 CGS è la mera presenza del Sig. Di Nicola all'interno del sodalizio, a vario titolo, più specificamente l'aver assunto contatti con il medesimo (poiché soggetto squalificato) e addirittura consentito di svolgere una qualsiasi attività sociale. In tal senso poco importa se le deposizioni rese dagli informatori non menzionano specificamente i nominativi di proprietà e management dell'Ancona, in quanto la violazione è riscontrabile in re ipsa nel mero contatto con il Sig. Di Nicola di tutti i soggetti deferiti. Del resto i Sig.ri Spadoni, Nacciarriti e D'Angelo non possono negare di aver partecipato alla riunione presso la sede dell'Ancona, della quale si è detto diffusamente, non potendo certo trincerarsi dietro elementi di misconoscenza dello status del Sig. Di Nicola (il consigliere D'Angelo) o di occasionalità alla partecipazione all'evento per delega della proprietà (D.S. Spadoni e D.G. Nacciarriti), apportando al deferimento nulla di oggettivamente interessante sotto il profilo esimente. E lo stesso dicasi per quanto concerne le posizioni dei Sig.ri Ugo Mastropietro (tesserato e socio con una quota del 40% del capitale sociale dell'Ancona), Riccardo Leone (socio di maggioranza con una quota del 45% del capitale sociale dell'Ancona), David Miani (Presidente della Società Ancona, nonché Amministratore Delegato), Fabiano Ranieri (consigliere d’amministrazione dell'Ancona), in quanto la approfondita analisi comparativa con il richiamato  art.  10, comma 1 CGS sostanzia la diretta partecipazione all'interno dell'Ancona del Sig. Di Nicola, cioè di un soggetto squalificato. La motivazione che precede può essere valutata anche in ipotesi negativa, posto che ove al personaggio squalificato fosse stato negato l'ingresso nella compagine dell'Ancona, la violazione non sarebbe stata minimamente contestata, perché insussistente.

Traslando quindi le posizioni all'interno delle norme di relazione, la contestazione spiegata dalla Procura Federale si reputa perfettamente idonea ex art 1 bis, comma 1, del CGS, e dell’art. 10, comma 1, del CGS per tutti i soggetti deferiti. Ma il profilo sanzionatorio presuppone una approfondita analisi riferita alla effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla contestata violazione, la cui incidenza in termini di gradazione viene di seguito motivata in ragione di ogni singolo partecipante.

Sig. Ercole Di Nicola - è il protagonista indiscusso della intera vicenda, poiché ideatore e realizzatore della operazione, nonostante il suo status di soggetto squalificato non lo consentisse. Il Tribunale ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia esigua rispetto al vissuto personale del deferito e alla nuova avventura perpetrata ad Ancona, per cui infligge la sanzione di anni uno e mesi sei di inibizione, ed € 15.000,00 di ammenda.

Sig.ri Ugo Mastropietro e Riccardo Leone - assumono la veste di co-protagonisti, stando almeno al tenore lessicale di quanto affermato dal Sig. Di Nicola stesso (sono miei prestanome). L'assunto è di estrema gravità ex se ai fini del ruolo simulato, lo diviene ancor più in quanto il proprio nome viene prestato, nell'occasione, in favore di un soggetto squalificato. Il Tribunale conferma quindi la sanzione chiesta dalla Procura Federale: anni uno di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda.

Sig.ri Gianfranco D'Angelo, Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni - la difesa ha tenuto a ribadire la occasionalità dei contatti intercorsi tra i deferiti in esame e il Sig. Di Nicola, adducendo elementi temporali riferiti al tesseramento, ovvero a sporadici episodi che non avrebbero consentito loro di conoscere appieno la funzione svolta dal Sig. Di Nicola all'interno del sodalizio. Gli atti mostrano tuttavia come tutti i prevenuti abbiano avuto a che fare, a diverso titolo, con il soggetto squalificato, interloquendo con lui e prestando spiegazioni che non dovevano essere rese. Tuttavia, proprio in ragione della linea successivamente intrapresa che mostra una velata resipiscenza comportamentale  in favore dei deferiti, il Tribunale applica la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda.

Sig. David Miani - valga la medesima motivazione testé esplicata, con la sola aggravante che il ruolo svolto dal deferito, all'interno dell'Ancona, era quello di Presidente e Amministratore Delegato, cioè plenipotenziario del sodalizio. In virtù di tale ruolo di assoluto vertice, il Tribunale ritiene quindi congrua la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.

Sig. Fabiano Ranieri - è sicuramente il soggetto meno implicato nella vicenda integralmente intesa, dal momento che il prevenuto non compare agli atti del procedimento. Non va però dimenticato il ruolo svolto dal deferito (consigliere di amministrazione della Società) che presuppone massima prudenza nello svolgimento della precipua mansione. Ritiene quindi il Tribunale che il consigliere si sia comportato con troppa leggerezza nell'espletamento della funzione, per cui la sanzione viene collocata nel ragionevole tempo minimo di giorni 15 (quindici) di inibizione.

Per la Società US Ancona 1905 Srl - viene confermata la sanzione proposta dalla Procura Federale: € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge ai deferiti le sanzioni che seguono:

- Sig. Ercole Di Nicola - anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione, ed € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda;

- Sig. Ugo Mastropietro - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;

- Sig. Riccardo Leone - anni 1 (uno) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda

- Sig. David Miani - mesi 6 (sei) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;

- Sig. Gianfranco D’Angelo - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;

- Sig. Marco Nacciarriti - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;

- Sig. Giulio Spadoni - mesi 3 (tre) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda;

- Sig. Fabiano Ranieri - giorni 15 (quindici) di inibizione;

- Società US Ancona 1905 Srl - € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

 

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