F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MODENA FC SRL – (nota n. 3935/291 pf16-17 GP/GC/blp del 10.11.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl – (nota n. 4104/291BIS pf17-18 GP/GC/blp del 15.11.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ MODENA FC SRL - (nota n. 3935/291 pf16-17 GP/GC/blp del 10.11.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CALIENDO  ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl - (nota n. 4104/291BIS pf17-18 GP/GC/blp del 15.11.2017).

Con provvedimento del 10.11.2017 – nota n. 3935/291 pf16-17 GP/GC/blp del 10.11.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale, la Società Modena FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Legale Rappresentante all’epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4 del CU 113/A del 3 febbraio 2017, come modificato dal CU 43/A del 4 agosto 2017, per non aver provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Con ulteriore provvedimento del 15.11.2017 – nota n. 4104/291BIS pf17-18 GP/GC/blp del 15.11.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale il Sig. Caliendo Antonio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 CGS, in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4 del CU 113/A del 3 febbraio 2017, come modificato dal CU 43/A del 4 agosto 2017, per non aver provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 18.1.208 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale preliminarmente ha chiesto la riunione dei due procedimenti in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva, quindi preso atto della revoca della affiliazione da parte della FIGC nei confronti della Società Modena FC Srl, come da CU n. 102/A – FIGC del 15.12.2017, si è rimesso alle decisioni del TFN in ordine alla sanzionabilità del sodalizio sportivo.

Il rappresentante della Procura Federale, riportandosi alle motivazioni esposte nei deferimenti ha concluso chiedendo per il Sig. Caliendo Antonio, la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, vista l’istanza formulata dalla Procura Federale, ravvisate le ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe e osserva quanto segue.

Innanzitutto, la violazione dei predetti adempimenti è dimostrata per tabulas.

In particolare, in base a quanto accertato dalla Co.Vi.So.C. con specifica segnalazione, la Società Modena FC Srl non ha provveduto, entro il termine del 16.9.2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2017, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

L’inosservanza dei predetti adempimenti appare confermata dalla condotta processuale degli stessi deferiti che non hanno mai contestato, né nell’ambito delle indagini, né in giudizio, le inadempienze contestate e che non si sono costituiti.

Stante la revoca della affiliazione della Società Modena FC Srl da parte della FIGC, questo Tribunale ritiene che il sodalizio sportivo non possa essere destinatario di sanzione.

Deve ritenersi congrua la sanzione chiesta dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Antonio Caliendo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Antonio Caliendo la inibizione di mesi 6 (sei).

Dispone di non procedersi nei confronti della Società Modena Srl.

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