F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA MARCO (all’epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl), LUCHETTI ALESSANDRO (Tesserato quale Segretario della Società ASD Virtus Nettuno), MASTRONE ANTONIO (Calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) nella ss 2015-2016 e per la Società ASD Virtus Nettuno nella SS 2016-2017), MAURO ALESSANDRO (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Nettuno), RAMOLI RANIERO (all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl), ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), SOCIETÀ ASD VIRTUS NETTUNO E SS RACING CLUB ROMA SRL (già Lupa Castelli Romani Srl) – (nota n. 2710/1023 pf16-17 GP/GT/ag del 9.10.2017).

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   BEVILACQUA   MARCO (all’epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl  ora SS Racing Club Roma Srl), LUCHETTI ALESSANDRO (Tesserato quale Segretario della Società  ASD Virtus Nettuno), MASTRONE ANTONIO (Calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli  Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) nella ss 2015-2016 e per la Società ASD Virtus  Nettuno nella SS 2016-2017), MAURO ALESSANDRO (Presidente e legale rappresentante della  Società ASD Virtus Nettuno), RAMOLI RANIERO (all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl),  ROSATO PIETRO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Lupa  Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), SOCIETÀ ASD VIRTUS NETTUNO E SS RACING  CLUB ROMA SRL (già Lupa Castelli Romani Srl) - (nota n. 2710/1023 pf16-17 GP/GT/ag del  9.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 9 ottobre 2017, con udienza fissata al 25.1.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Marco Bevilacqua (all’epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl),per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver materialmente predisposto e inoltrato, unitamente a Raniero Romoli, la richiesta di tesseramento, avvenuto in data 11.09.2015 del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva  2015/2016.

- Alessandro Luchetti (tesserato quale Segretario della Società ASD Virtus Nettuno), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento, avvenuto in data 14.10.2016, del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della  medesima  Società  ASD Virtus Nettuno, in n. 17 gare del Campionato Allievi Regionali Fascia B per la stagione sportiva 2016/2017.

- Antonio Mastrone (calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl nella SS 2015/2016 e per la Società ASD Virtus Nettuno nella SS 2016/2017):

- per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto e ottenuto, quale calciatore nato il 17.11.2001, il tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017, avvenuto in data 14.10.2016, in favore della Società ASD Virtus Nettuno, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per  aver preso parte,  in posizione irregolare,  nelle fila della  medesima Società ASD Virtus Nettuno, in  n.  17 gare  del  Campionato Giovanissimi  Nazionali  per la stagione  sportiva 2015/2016.

- per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto e ottenuto, quale calciatore nato il 17.11.2001, il tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, avvenuto in data 11.09.2015, in favore della Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver preso parte, in posizione irregolare, nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), in n. 17 gare del Campionato Allievi Regionali Fascia B per la stagione sportiva 2016/2017.

- Alessandro Mauro (Presidente e Legale Rappresentante  della  Società  ASD  Virtus  Nettuno), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto e ottenuto il tesseramento, avvenuto in data 14.10.2016, del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società ASD Virtus Nettuno, in n. 17 gare del Campionato Allievi Regionali Fascia B per la stagione sportiva 2016/2017.

- Raniero Ramoli (all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl),per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver materialmente predisposto e inoltrato, unitamente a  Bevilacqua Marco, la richiesta di tesseramento, avvenuto in data 11.09.2015 del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima  Società  Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva 2015/2016.

- Pietro Rosato (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl - ora SS Racing Club Roma Srl), per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, 40 comma 3 delle NOIF, nonché 7 e 16 dello Statuto Federale, per aver richiesto ed ottenuto il tesseramento, avvenuto in data 11.09.2015 del giovane calciatore Mastrone Antonio, nato il 17.11.2001, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa Federale e, in particolare, non ricorrendo il requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno sei mesi prima del citato tesseramento; e per aver consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl) in n. 17 gare del Campionato Giovanissimi Nazionali per la stagione sportiva 2015/2016.

- la Società ASD Virtus Nettuno per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante come sopra descritto, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati BEVILACQUA, MASTRONE e RAMOLI come sopra descritto.

- la Società SS Racing Club Roma Srl (già Lupa Castelli Romani Srl), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale Rappresentante come sopra descritto, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati Bevilacqua, Mastrone e Ramoli come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, ha presentato una memoria difensiva soltanto la Società SS Racing Club Roma Srl (già Lupa Roma F.C. Srl) per il tramite del suo legale, Avv. Cesare Di Cintio, mediante la quale ha contestato gli addebiti mossi.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e i Signori Bevilacqua Marco, Luchetti Alessandro, Mastrone Antonio (rappresentato dal padre Mastrone Rodolfo), Mauro Alessandro, Rosato Pietro hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Bevilacqua Marco, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Luchetti Alessandro, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per il Sig. Mastrone Antonio, sanzione base squalifica di 4 (quattro) giornate, diminuita di 1/3 pari a 1 (uno) giornata, sanzione finale squalifica di giornate 3 (tre); per il Sig. Mauro Alessandro, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per il Sig. Rosato Pietro, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Bevilacqua Marco, Luchetti Alessandro, Mastrone Antonio (rappresentato dal padre Mastrone Rodolfo), Mauro Alessandro, Rosato Pietro hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua. Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per i deferiti per Ramoli Raniero, per ASD Virtus Nettuno, per SS Racing Club Roma Srl.

Il dibattimento

In merito ai deferiti Ramoli Raniero, ASD Virtus Nettuno e SS Racing Club Roma già Lupa Castelli Romani Srl, si è aperto il dibattimento ed il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ramoli Raniero l’inibizione per mesi 4 (quattro); nei confronti della Società ASD Virtus Nettuno, l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00); nei confronti della Società SS Racing Club Roma Srl(già Lupa Castelli Romani Srl), l’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Nessuno è comparso per i suddetti deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1023 pf 16/17, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ad una possibile violazione dell’art. 40, comma 3 NOIF con riferimento, SS 2015/2016, del calciatore Antonio Mastrone per la Società Lupa Castelli Romani (oggi SS Racing Club Roma) Lega Pro, ed al successivo tesseramento, SS 2016/2017, dello stesso calciatore per la Società ASD Virtus Nettuno (1^Ctg)”.

Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva che l’ASD Virtus Nettuno non esiste più in ambito Federale, e che pertanto non è possibile procedere nei suoi riguardi.

In merito alla posizione dei deferiti SS Racing Club Roma e Raniero Ramoli, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che il giovane calciatore Antonio Mastrone risiedeva nel Comune di Pescina (Aquila) e che in data 7 Settembre 2015 lo stesso giovane calciatore trasferiva formalmente la propria residenza nel Comune di Roma. In data 11 Settembre 2015 il Signor Antonio Mastrone si tesserava con la Società Lupa Castelli Romani Spa (oggi SS Racing Club Roma Srl) ed in data 14 Ottobre 2016 si tesserava con vincolo definitivo con la Società ASD Virtus Nettuno.

In base ai fatti sopra narrati, emerge quindi che il Signor Mastrone, è stato tesserato per due Società ubicate nella Regione Lazio. Sia la SS Racing Club Roma, che la ASD Virtus Nettuno hanno infatti la loro sede nella Provincia di Roma (facente parte della Regione Lazio), e tale sede è confinante con Pescina (Provincia di l’Aquila, facente parte della Regione Abruzzo). Le due provincie si trovano pertanto ubicate in due regioni diverse e tra loro confinanti.

Per tali ragioni, a giudizio del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Signor Mastrone, ai sensi dell’articolo 40, III° comma delle NOIF, poteva essere regolarmente tesserato per le Società in cui ha poi effettivamente svolto la propria attività di calciatore dilettante, in quanto la residenza originaria del calciatore si trovava comunque in una Provincia ubicata in una Regione confinante con quella ove hanno sede le due Società nelle quali il giovane calciatore è stato tesserato. Ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, anche il Comitato Regionale Lazio non ha mai segnalato alcuna irregolarità in merito al tesseramento in questione. Per tali ragioni, alcun comportamento antiregolamentare può essere ascritto nei riguardi del Signor Antonio Mastrone e di conseguenza nei riguardi degli altri due deferiti Signor Raniero Ramoli e SS Racing Club Roma Srl non possono essere ritenuti responsabili di alcuna violazione in merito al tesseramento del giovane giocatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bevilacqua Marco, inibizione di mesi 2 (due);

- per il Sig. Luchetti Alessandro, sanzione inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);

- per il Sig. Mastrone Antonio, squalifica di giornate 3 (tre), da scontarsi in gare ufficiali;

- per il Sig. Mauro Alessandro, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il Sig. Rosato Pietro, inibizione di mesi 3 (tre).

Dichiara di non doversi procedere nei confronti della ASD Virtus Nettuno, e respinge il deferimento proposto nei confronti del Signor Raniero Romoli e della SS Racing Club Roma Srl, prosciogliendoli da ogni addebito.

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