F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/TFN-SD del 16 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORIGO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S.D. Pol. Sarnese 1926 Srl), SOCIETÀ SSD POL SARNESE 1926 – (nota n. 4969/168 pf 17-18 GP/AA/mg del 6.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORIGO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S.D. Pol. Sarnese 1926  Srl), SOCIETÀ SSD POL SARNESE 1926 - (nota n. 4969/168 pf 17-18 GP/AA/mg del 6.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 6.12.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Origo Francesco, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sigg.ri Savarese Giuseppe e Di Capua Ferdinando, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni rispettivamente prot. n. 121/Cae/2016-17 e n.108/Cae/2016-17 del 7.3.2017, pubblicate con C.U. n. 251 del 7.3.17, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce;

- la Società SSD Pol. Sarnese 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Origo Francesco, quest’ultimo in proprio e in qualità di Presidente della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Origo Francesco, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl, sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), diminuita di 1/3 pari a punti 2 (due) ed € 150,00 (Euro centocinquanta/00), sanzione finale penalizzazione di punti 2 (due) in classifica e ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Origo Francesco, in proprio e in qualità di Presidente della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Origo Francesco;

- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) nei confronti della Società SSD Pol. Sarnese 1926 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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