F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAFA ADA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società CS Vultur), SOCIETÀ CS VULTUR – (nota n. 5220/147 pf17-18/GP/AA/mg del 15.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAFA ADA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società CS Vultur), SOCIETÀ CS VULTUR - (nota  n. 5220/147 pf17-18/GP/AA/mg del 15.12.2017).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 15.12.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale la Sig.ra Ada Scafa, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Luciano Rabbeni, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 186/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 335 del 30.05.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Ha deferito, altresì, la Società CS Vultur per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.7.2017.

Il dibattimento

Alla odierna udienza è comparsa per la Procura Federale l’Avv. Loche, la quale si è riportata all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accogliento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Scafa Ada, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società CS Vultur, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che la Sig. Ada Scafa, nella suddetta qualità, violando l’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Luciano Rabbeni, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 186/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 335 del 30.05.2017, pari ad euro 5.311,50, nel termine di trenta giorni all’uopo previsto.

Dalla responsabilità della Sig.ra Scafa consegue quella oggettiva della Società. Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Scafa Ada, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società CS Vultur, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

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