F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 47/TFN-SD del 02 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SOCIETÀ SS MACERATESE SRL – (nota n. 4886/45 pf 17-18 GC/GP/ac del 5.12.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della  Società SS Maceratese Srl), SOCIETÀ SS MACERATESE SRL - (nota n. 4886/45 pf 17-18  GC/GP/ac del 5.12.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 5 dicembre 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Sivieri Simone Baldassarre, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società SS Maceratese Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. h) del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in accordo con la FIGC, in data 28.03.2017;

- la Società SS Maceratese Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Alla riunione dell’8.2.2018 questo Tribunale, avendo preliminarmente verificato che gli avvisi di convocazione, inviati ai deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS, fossero andati a buon fine, rilevava che con riferimento alla Società Maceratese, ciò non si era verificato, essendo tornata indietro la busta con l’indicazione da parte di Poste Italiane, che il destinatario risultava “irreperibile”; mentre con riferimento alla posizione del Sig. Sivieri, l’avviso era stato correttamente consegnato. La Procura Federale al riguardo depositava indirizzo PEC della Società deferita. Pertanto, con ordinanza pubblicata con Com. Uff. n. 43/TFN-SD del 16.2.2018, il Tribunale disponeva di rinnovare l’atto di convocazione nei confronti della Società SS Maceratese Srl all’indirizzo PEC indicato dalla Procura Federale per l’udienza del 27.2.2018, notiziando anche il Sivieri, pur non essendo tale adempimento necessario in quanto la precedente notifica era andata a buon fine e l’interessato aveva scelto di rimanere contumace.

Il dibattimento

All’udienza del 27 febbraio 2018 è comparsa per la Procura Federale l’Avv. Loche, la quale preliminarmente ha chiesto di non doversi procedere nei confronti della Società SS Maceratese Srl, in quanto la FIGC, con Com. Uff. n. 7/FIGC del 13.2.2018, le ha revocato l’affiliazione.

Per quanto riguarda il Sivieri, si è riportata all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accogliento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Sivieri Simone Baldassarre, l’inibizione di giorni 30 (trenta);

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale prende atto del Com. Uff. n. 7/FIGC del 13.2.2018, con il quale la FIGC ha revocato l’affiliazione alla Società SS Maceratese Srl e pertanto ritiene che la stessa non possa essere più destinataria di provvedimenti degli organi di giustizia sportiva, ai sensi delle norme federali.

Con riferimento alla posizione del Sig. Sivieri, contumace nel presente giudizio, il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta in modo evidente, e peraltro non contestata in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale, che a seguito delle segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la Società SS Maceratese Srl, e per essa il suo legale rappresentante Sig. Sivieri Simone Baldassarre, non ha fatto partecipare un proprio rappresentante all'incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in accordo con la FIGC, in data 28.03.2017.

Da tutto quanto sopra esposto deriva l’affermazione di responsabilità del legale rappresentante, da sanzionarsi secondo i minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- per il Sig. Sivieri Simone Baldassarre: giorni 30 (trenta) di inibizione.

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della Società SS Maceratese Srl.

 

 

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