F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARATUFOLO DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Real Team Matera C5), SOCIETÀ ASD REAL TEAM MATERA C5 – (nota n. 6172/263 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARATUFOLO DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Real Team Matera C5), SOCIETÀ ASD REAL TEAM MATERA C5 - (nota n. 6172/263 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 6172/263 PF 17/18 GP/AS/ac in data 18 gennaio 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Sig. Domenico Taratufolo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Team Matera C5, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la fideiussione per € 10.000,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

2) la Società ASD Real Team Matera C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Signor Domenico Taratufolo e la ASD Real Team Matera C5 non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 22 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Domenico TARATUFOLO la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e per la ASD REAL TEAM MATERA C5 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 05/10/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha segnalato alla Procura Federale che la Società ASD Real Team Matera C5 non ha provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la fideiussione per € 10.000 (punto A5).

Il C.U. n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5 prevede che “l’inosservanza del termine perentorio del 11 luglio 2016 (…) anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva”.

In presenza della chiara prescrizione di cui al punto A5 del CU 850/2016 ed a fronte dell’evidente violazione formale del termine, incombeva sull’incolpato l’onere, non assolto, di fornire la prova contraria ovvero l’avvenuto, tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di €. 10.000,00, oppure l’adozione di idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

I deferiti, peraltro assenti all’odierna riunione, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi congruamente e sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Taratufolo Domenico risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Real Team Matera C5, di cui il primo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Taratufolo Domenico, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Real Team Matera C5, ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

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