F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 60/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSENTINO AMBRA (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS, nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL – (nota n. 6252/1250bis pf 16-17 GP/GT/ag del 22.1.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSENTINO AMBRA (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS, nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL - (nota n. 6252/1250bis pf 16-17 GP/GT/ag del 22.1.2018).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 6252/1250bis pf 16-17 GP/GT/ag del 22.1.2018, con il quale ha deferito la Sig.ra Ambra Cosentino, per la violazione dell’art. 7 comma 7 del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuta a conoscenza della “combine” riguardante la gara Catanzaro/Avellino del 05/05/2013 e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Cosentino Ambra, soggetto che svolgeva attività, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS, all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, nonché membro consigliere CdA della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl in relazione alla gara Catanzaro – Avellino del 5.5.13.
Le memorie difensive
Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive sia della Sig.ra Ambra Cosentino, sia della Società Catanzaro che hanno sollevato, profili di inammissibilità del deferimento in questione, nonché di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base del deferimento; è stata ritenuto, inoltre, che il presente deferimento non avrebbe potuto essere effettuato in quanto stralciato da quello già proposto dalla Procura Federale, ipotizzando la violazione del principio del ne bis idem.
Il dibattimento
All’udienza del 6 aprile u.s. la Procura Federale si è interamente riportata al deferimento, insistendo per l'accoglimento dello stesso ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- per Ambra Cosentino, inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per la Catanzaro Calcio 2011 Srl, ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
La difesa della Cosentino Ambra ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive, articolando, più specificatamente nel merito in ordine all’assoluta infondatezza della tesi formulata dalla Procura in ordine alla conoscenza della presunta combine ed al conseguente obbligo di denuncia gravante sulla deferita.
La difesa del Catanzaro Calcio 2011 Srl si è interamente riportata agli scritti difensivi.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale Federale ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in ragione del fatto che il deferimento appare infondato.
Il Collegio ritiene, infatti, che, nel caso di specie, non sussistano ovvero non risultino adeguatamente provati, neanche a livello meramente indiziario, i fatti oggetto di deferimento contestati all’odierna deferita.
Come rilevato anche dalla difesa della Cosentino, infatti, la Procura Federale, a sostegno del proprio assunto accusatorio, adduce un’unica telefonata nel corso della quale Giuseppe Cosentino non ha rivelato in alcun modo alla propria figlia l’esistenza di alcun accordo volto ad alterare il risultato della partita, ma si è limitato ad esternare la propria rabbia, peraltro già manifestata nel corso della conferenza stampa post partita.
Dalla conversazione, poi, emerge che il padre dell’odierna deferita ha espressamente detto alla figlia che le avrebbe spiegato di persona cosa fosse successo perché, tuttavia, nel prosieguo della telefonata, ad esplicita domanda della figlia in ordine alla sussistenza di un eventuale “spartimento che non si è ripartito”, il Cosentino Giuseppe ha risposto più volte negativamente. Orbene, da tali scarni elementi, come già accennato, appare arduo sostenere che la Cosentino Ambra sia venuta a conoscenza dell’eventuale combine, perché, pur a voler ammettere, in astratto, che la presunta combine si sia effettivamente realizzata, non sarebbe possibile dedurre, da solo due frasi contenute nell’unica conversazione degna di rilievo (nonostante il Cosentino sia stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali per un periodo non certo breve), che la Ambra Cosentino sia stata informata e, quindi, ne fosse al corrente, né al momento della telefonata (dato che emerge per tabulas), né in un momento successivo, non essendoci agli atti, neanche ulteriori elementi di riscontro che potrebbero indurre a far ritenere che la Cosentino Ambra sia poi stata informata dell’illecito e che, conseguentemente, sia venuta meno agli obblighi prescritti dal CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare dispone il proscioglimento degli odierni deferiti.
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