F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/TFN-SD del 16 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIASCHI ALESSIO, ORTOLINI RAFFAELE, VAGLINI LORENZO (Calciatori della Società ASD Pisa Beach Soccer), SOCIETÀ ASD PISA BEACH SOCCER – (nota n. 8012/250 pf 17-18 GT/AA/mg del 1.3.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIASCHI ALESSIO, ORTOLINI RAFFAELE, VAGLINI LORENZO (Calciatori della Società ASD Pisa Beach Soccer), SOCIETÀ ASD PISA BEACH SOCCER - (nota n. 8012/250 pf 17-18 GT/AA/mg del 1.3.2018).

Il deferimento.

Con provvedimento del 1.3.2018, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i Signori Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele, Vaglini Lorenzo (calciatori della Società ASD Pisa Beach Soccer), per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal punto 7 del C.U. della LND n. 259/17, per aver prestato indebitamente la propria attività per altra Associazione nazionale diversa dalla LND, ponendo in essere comportamenti finalizzati all’illegittima partecipazione alle gare del torneo “Italia Beach Soccer”;

- la Società ASD Pisa Beach Soccer, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Luca Zennaro) e l’Avv. Lorenzo Signorini per i Signori Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele, Vaglini Lorenzo e la Società ASD Pisa Beach Soccer, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’artt. 23 e 24 CGS, così determinata: per i Sig.ri Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele e Vaglini Lorenzo, sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate ciascuno, diminuita di 1/3 e di un ulteriore 1/3 (tre giornate), sanzione finale squalifica di 3 (tre) giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND; per la Società ASD Pisa Beach Soccer, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda di 600,00 (Euro seicento/00).

Il Tribunale, all’esito di un primo esame degli atti, ha ritenuto incongrue le sanzioni concordate e ha invitato le parti a presentare una nuova proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che è risultata così formulata:

per il Sig. Fiaschi Alessio, sanzione base squalifica di 9 (nove) giornate, diminuita di 1/3 (tre giornate), sanzione finale squalifica di 6 (sei) giornate, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND; per i Sig.ri Ortolini Raffaele e Vaglini Lorenzo, sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate ciascuno, diminuita di 1/3 (due giornate), sanzione finale squalifica di 4 (quattro) giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND; per la Società ASD Pisa Beach Soccer, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 (Euro cinquecento/00), sanzione finale ammenda di 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Tribunale, ritenuta rituale la formulazione della proposta e questa volta congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

PRESO ATTO

che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele, Vaglini Lorenzo e la Società ASD Pisa Beach Soccer hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;  VISTO l’art. 23 comma 1 CGS, ai sensi del quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

VISTO l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI: la pronuncia dovrà essere emanata entro 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

RILEVATO conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata congrua e comunicato che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Fiaschi Alessio, sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND;

- per i Sig.ri Ortolini Raffaele e Vaglini Lorenzo, sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND;

- per la Società ASD Pisa Beach Soccer, sanzione dell’ammenda di 1.000,00 (Euro mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. 

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