F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/TFN-SD del 16 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZELATORE ELISABETTA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL – (nota n. 8380/619 pf 17-18 GC/GP/ma del 9.3.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZELATORE ELISABETTA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL - (nota n. 8380/619 pf 17-18 GC/GP/ma del 9.3.2018).
Il deferimento.
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,
- visti gli atti del procedimento disciplinare n. 619pf17-18 avente ad oggetto "Mancata partecipazione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della soc. Taranto FC 1927 ad un incontro sul tema della formazione organizzato dalla FIGC il 20/02/17 e successivamente in data 27/07/17, come previsto dal C.U. n. 368/A del 26/04/2016";
- acquisiti numerosi elementi documentali a comprova dell'asserito illecito;
- rilevato che la memoria difensiva inviata in data 27.2.2018 dall'attuale Presidente del sodalizio, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 7.2.2018, si limita ad affermare l'avvenuta partecipazione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo all'incontro del 20.2.2017 (individuato nella persona del Signor Gianluca Ancona) in palese contrasto con quanto segnalato e documentato dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi; tanto premesso, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) "la Sig.ra Zelatore Elisabetta, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico nei giorni 20 febbraio 2017 e 27 luglio 2017;
2) la Società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto".
Il dibattimento.
I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non risultano presenti all'odierna riunione, ma entrambi sono rappresentati dal difensore nominato che ha anche fatto pervenire nei termini due separate memorie difensive con allegati in data 2.5.2018.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per la Signora Elisabetta Zelatore, 30 (trenta) giorni di inibizione;
- per la Società Taranto FC 1927 Srl, ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
Il difensore dei deferiti, a richiesta del Presidente del Collegio e con il consenso del rappresentante della Procura Federale, ha poi prodotto la stampata in pdf della ricevuta di accettazione della pec datata 18.2.2017, ore 19.37 con oggetto "variazione incarico Gianluigi Ancona Taranto FC", inviata dalla Signora Zelatore alla pec della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi e per conoscenza alla pec della segreteria della Lega Pro nonché le stampate delle due ricevute di consegna alle caselle di destinazione. Tali stampate sono state mostrate al rappresentante della Procura Federale che nulla ha eccepito.
Sempre il difensore dei deferiti, richiamate le due memorie, ha chiesto il proscioglimento per manifesta mancanza di responsabilità; in subordine, l'irrogazione della sola sanzione della "diffida".
I motivi della decisione.
Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione 27.11.2017 ad opera del Segretario della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, il quale segnalava alla Procura Federale che, in occasione dell'incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC in unione alla Lega Pro, tenutosi in data 20.2.2017 presso la sede della Lega Pro, riservato ai Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo era risultato assente il Responsabile della Società Taranto FC 1927 Srl e che era stata riscontrata la stessa assenza anche all'ulteriore corso formativo di recupero organizzato in data 27.7.2017, in violazione agli obblighi del C.U. n. 368/A del 26.4.2016, titolo III, punto 1, lettera m) assunti in apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2016/2017.
Tale comunicazione è poi stata integrata con altra, proveniente dal medesimo segretariato, datata 16.3.2018, inoltrata a richiesta della stessa Procura Federale, nella quale viene attestata e certificata la partecipazione alla riunione del 20.2.2017 del Signor Gianluca Ancona, in nome e per conto del suddetto sodalizio, ciò che risulta anche dalla scheda di partecipazione dallo stesso compilata; sennonché, prosegue la nota, tale soggetto non corrisponderebbe nel nominativo a quello indicato dal sodalizio nella scheda informativa relativa alla figura di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo inviata a detta Commissione in data 5.8.2016 e protocollata il successivo 31 (in cui il ruolo di Responsabile risulta assegnato ai Signori Giovanni Devita e Manlio Iorio).
E proprio da tale mancata corrispondenza la Procura trae il fondamento (ed il convincimento) della responsabilità ascritta ai deferiti.
Così chiariti i fatti, le due difese, nelle citate memorie, affermano che con lettera pec del 18.2.2017 l'allora legale rappresentante del sodalizio aveva, in allegato, inviato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi e per conoscenza alla segreteria della Lega Pro un nuovo modulo di censimento attestante la variazione di incarico relativa al ruolo di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, ruolo che, a decorrere da tale data, risultava formalmente affidato al Signor Gianluigi Ancona, cioè proprio al soggetto che aveva effettivamente partecipato due giorni seguenti all'incontro formativo; persona identificata dalla stessa Commissione, che lo aveva ammesso alla partecipazione. Le stesse difese aggiungono che la Commissione non avrebbe mai formulato alcun rilievo in ordine alle modalità e/o validità della comunicazione della variazione, neppure in ordine alla legittimazione del nuovo soggetto a ricoprire l'incarico. Precisano, altresì, che l'incontro del 27.7.2017 era stato organizzato dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi in unione alla Lega Pro per consentire ai Responsabili assenti al primo di recuperare la presenza e che, tuttavia, a detto incontro il rappresentante del sodalizio non avrebbe avuto titolo a partecipare sia per avere già presenziato al precedente (con esonero dunque da recuperi di sorta), sia perché nel frattempo il sodalizio, cessata la stagione sportiva 2016/2017, era retrocesso in Serie inferiore, risultando già ammesso in tale data al campionato di Serie D.
Il Collegio, esaminati gli atti d’ufficio, le memorie difensive e le argomentazioni delle parti, reputa il deferimento infondato.
I deferiti hanno offerto congruente prova in ordine alla circostanza che il Presidente del sodalizio - con la pec del 18.2.2017 e relativo allegato indirizzata alla Commissione che organizzava l'incontro formativo oltre che per conoscenza alla segreteria della Lega Pro cui aderiva - aveva comunicato sul modulo di censimento predisposto dalla Lega, relativo alla stagione sportiva 2016/2017, di aver conferito al Signor Gianluigi Ancona il ruolo di Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, e tanto in epoca anteriore allo svolgimento dell’incontro formativo.
Orbene, tale comunicazione, di cui è stata acquisita prova documentale di invio e ricezione in capo ad entrambi i suoi destinatari, per un verso rappresenta, anche in assenza di una formale accettazione della cui necessità non si rinviene obbligo normativo, un indubbio elemento volitivo della Società; per l’altro, è atto idoneo a produrre effetti giuridici all’interno dell’ordinamento sportivo una volta entrato nella sfera cognitiva degli organi federali, indipendentemente ed a prescindere da qualunque formale accettazione, in quanto atto di natura recettizia.
In altri termini, la comunicazione ha raggiunto il proprio scopo che era quello di legittimare, sul piano rappresentativo, il delegato a presenziare al corso formativo in nome e per conto del sodalizio (responsabile designato Signor Gianluigi Ancona); circostanza fattuale poi confermata dalla scheda sottoscritta sul modulo della Lega Pro, consegnata dalla stessa Commissione organizzativa alla Procura Federale.
Ed invero, ove mai la sostituzione del nominativo del soggetto responsabile fosse stata ritenuta non valida e/o efficace (per eventuali ragioni di tempo, di forme, di modalità di trasmissione) la partecipazione dello stesso avrebbe dovuto essere vietata.
Solo in tal modo il sodalizio avrebbe potuto aver contezza (principio di lealtà reciproca) dell'irregolarità di tale sostituzione e della necessità (principio di certezza dei rapporti) di far partecipare il primitivo soggetto Responsabile al successivo corso formativo di recupero, a tal fine non potendosi attribuire (principio del tempus regit factum) alcuna valenza al comportamento omissivo del sodalizio atteso che l'obbligo partecipativo (alla seconda riunione) rinveniva dalle condizioni di licenza per la stagione sportiva 2016 e/2017 mentre il suddetto corso di recupero era stato organizzato in un momento temporale in cui la Società Taranto FC 1927 Srl risultava ormai retrocessa e per giunta già iscritta ad un diverso campionato (appartenente alla sfera dilettantistica).
L'ammissione alla partecipazione al corso formativo del soggetto che era in quel momento già stato designato quale Responsabile Amministrazione Finanze e Controllo dal sodalizio ha certo determinato un preciso affidamento sulla regolarità della sua nomina, legittimando anche la successiva assenza al corso di recupero, evidentemente riservato solo ai Responsabili delle Società che non avevano partecipato a quello originario.
Per tali ragioni non sussiste la violazione ascritta né sotto il profilo oggettivo della mancata partecipazione del Responsabile designato al corso formativo del 20.2.2017 né sotto quello soggettivo della consapevolezza in capo alla Signora Zelatore che la presenza del Signor Gianluigi Ancona a detto corso fosse irregolare ed improduttiva di effetti.
Il dispositivo.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rigettando il deferimento,
P.Q.M.
proscioglie dai rispettivi addebiti la Signora Elisabetta Zelatore e la Società Taranto FC 1927 Srl.
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