F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR – (nota n. 10187/505 pf17-18 GC/GP/ma del 13.4.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANNA RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Gladiator), SOCIETÀ ASD GLADIATOR - (nota n. 10187/505 pf17-18 GC/GP/ma del 13.4.2018).

Il deferimento

Con nota del 13 aprile 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Raffaele D’Anna, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Gladiator e la medesima Società sportiva per rispondere: 

1) il primo, della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva in quanto, sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 11 gennaio 2018 e per il 18 gennaio 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della procura federale per rendere le dovute informazioni utili all’indagine, senza esporre alcuna giustificazione;

2) La Società sportiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la responsabilità diretta in ordine alla condotta ascritta al Suo Presidente, posto che alla stessa, che pur risulta inattiva per effetto della comunicazione contenuta nel C.U. n. 48 del 30.11.2017 del C.R. Campania, non risulta, ad oggi, essere stata revocata l’affiliazione alla F.I.G.C.;   I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2018 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Luca Zennaro, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele D’Anna;

- € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda per la Società sportiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini del 5 febbraio 2018 è stato ritualmente notificato.

Il deferimento, anch’esso ritualmente notificato in data 13 aprile 2018, è fondato e va accolto.

Il procedimento nasce a seguito della segnalazione del Dipartimento interregionale della FIGC – lega nazionale dilettanti - del 13 settembre 2017, che investiva la Procura Federale della dubbia autenticità della fidejussione presentata dalla Società ASD Gladiator per l’iscrizione al campionato di serie D 2017/2018.

Dalla relazione indagini del 20 gennaio 2018 risulta che il Raffaele D’Anna, sebbene convocato per due volte, e più precisamente per il giorno 11 gennaio 2018 e per il 18 gennaio 2018, ometteva di presentarsi al collaboratore della procura federale per rendere le dovute informazioni utili all’indagine, senza esporre alcuna giustificazione.

Tale comportamento omissivo, integra gli estremi della violazione dell’obbligo di cui all’art. 1 bis, comma 3, del CGS, per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva atteso che al momento della sottoscrizione della fidejussione per cui si procedeva, il D’Anna era un dirigente di una Società associata alla FIGC.

Del comportamento ascritto al Sig. Raffaele D’Anna risponde la Società ASD Gladiator a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante, Società che sebbene inattiva, come risulta dal CU n. 48 del 30 novembre 2017 del C.R. Campania, risulta ancora affiliata alla FIGC e quindi soggetta alla giustizia sportiva.

Nel quantum appaiono congrue le richieste della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: 

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Raffaele D’Anna;

- 1.000,00 (mille/00) euro di ammenda alla Società ASD Gladiator.

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