F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE RAFFAELE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE – (nota n. 13103/1284 pf17-18 GP/GT/AG dell’11.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE RAFFAELE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 13103/1284 pf17-18 GP/GT/AG dell’11.6.2018).

Il deferimento

Con atto dell’11 Giugno  2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- Basile Raffaele, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, della violazione dell’art. 1 bis, comma 5, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina “Facebook” della Società SSD a r.l. Ternana Calcio Femminile, rilasciato pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione degli arbitri della gara Futsal Futbol Cagliari – Ternana Calcio Femminile, disputata in data 09/05/2018 e valevole per gara

2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A Femminile di calcio a 5; nel citato “post” in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “scandalo a Cagliari‼ una gara pilotata dagli arbitri manda a gara tre le ferelle, il presidente Basile furioso: “mai visto una malafede così spiccata”;

- la Società SSDARLTernanaCalcioFemminile, della violazione dell’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma  2,  del  Codice  di  Giustizia  Sportiva,  a  titolo  di  responsabilità  diretta  per  le  azioni  e  i comportamenti   disciplinarmente   rilevanti   posti   in   essere   dal   proprio   Amministratore   Unico dotato di poteri di rappresentanza e legale rappresentante pro tempore, Sig. Basile Raffaele.   

Il  patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e l’Avv. Monica Fiorillo per il Signor Basile Raffaele e la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Basile Raffaele, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – 1 (un) mese -, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, sanzione base ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), diminuita di 1/3 – € 400,00 - (Euro quattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Basile Raffaele e la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta)  giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti  risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Basile Raffaele, inibizione di mesi 2 (due);

- per la Società SSD ARL Ternana Calcio Femminile, ammenda di 800,00 (Euro ottocento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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