F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 11178/1072 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11178/1072 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Il deferimento

Con nota Prot n. 11178/1072 pf18-19/GP/GC/blp del 8.4.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Umberto Ottaviani, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl e la stessa società, per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato entro il 18.3.2019 gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo  stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di  Gennaio  e Febbraio 2019 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente CGS

Con ulteriore nota in pari data, Prot n. 11183/1073 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019 i medesimi soggetti sono stati deferiti per rispondere:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef  e  i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas Srl; per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18.3.2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18.3.2019,  delle ritenute Irpef e  dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS

La fase predibattimentale

I deferiti, pervenuta loro il 1.4.2019 la comunicazione di chiusura delle indagini, non hanno chiesto di essere sentiti, non si sono costituiti e non hanno inviato memorie difensive, né alla Procura, né successivamente alla fissazione del dibattimento.

La memoria

Il 18.4.2019 con memorie del medesimo tenore si costituiva in entrambi i giudizi con l’avv. Salvatore Civale la AS Lucchese Libertas 1905 Srl chiedendo l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta in virtù sia del principio della continuazione delle violazioni contestate, sia della circostanza che le predette violazioni contestate riguardano un solo bimestre (Gennaio/Febbraio).

Il dibattimento

Alla riunione del 19.4.2019, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque) per il sig. Umberto Ottaviani;

- punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso dell’attuale campionato professionistico 2018/2019 (2 punti per ognuna delle violazioni ascritte) e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società.

L’avv. Nicola Sigillino, intervenuto in sostituzione dell’avv. Salvatore Civale,  si riportava a quanto dedotto con le memorie.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Preliminarmente non si può fare a meno di rilevare che le memorie presentate dalla società deferita sono inammissibili in quanto depositate tardivamente, oltre il termine di cui al secondo comma dell’art. 42 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., ai sensi del quale “Pervenuti gli atti al Tribunale federale competente, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento  e  che,  entro  tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”.

Il procedimento,  così riunito, trae  origine  da due  separate  note del 29.3.2019 con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione. In particolare, quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato pagamento, entro il termine normativamente previsto del 18.3.2019, di quelli riferiti ai mesi di Gennaio e Febbraio 2019. Quanto ai contributi INPS e ritenute IRPEF, ha riscontrato il mancato pagamento, anche in questo caso entro l’anzidetto termine del 18.3.2019, di quelli relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, nonché il permanere alla medesima data della mancata evidenza documentale relativa al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di Novembre e Dicembre  2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre ad essere accertato dalla Co.Vi.So.C. nelle richiamate note, risulta confermato dal contegno del sig. Ottaviani che ha omesso di espletare qualsivoglia attività difensiva e dalle difese della Società che ha ammesso di non aver effettuato i dovuti pagamenti.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, pertanto, la responsabilità dei deferiti  può ritenersi  sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al sig. Umberto Ottaviani, legale rappresentante della società al momento dei fatti contestati, risponde anche la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata. Infatti, le sanzioni già comminate alla Società, nell’ambito dei procedimenti n. 42 pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018) e del procedimento n. 674 pf18-19 (C.U. 45/TFN del 18/02/2019), configurano ipotesi di recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in quanto attengono a violazioni della stessa natura, appartenendo al mancato rispetto degli adempimenti gestionali che disciplinano i criteri economico finanziari di governo delle società.

Ritenuto, infine, a mente delle richiamate norme, che ognuna delle violazioni contestate comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui  all’art.  18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione  in  classifica,  le  sanzioni richieste dalla procura federale appaiono congrue. Stante il chiaro tenore della disposizione richiamata secondo il quale  ogni  inadempimento,  deve  essere  autonomamente  sanzionato non si ritengono applicabili, né il principio di continuazione, né i  precedenti  della  Corte  di Appello circa le condotte omissive  poste  in essere  nello stesso  bimestre.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Umberto Ottaviani, inibizione di mesi 5 (cinque);

- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl ammenda di € 1.000,00 (mille/00) e punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso dell’attuale campionato professionistico 2018/2019.

 

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