F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VELLONE BRUNO (all’epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di Maggioranza della SS Argentina Srl), SPEZIALE ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL – (nota n. 10796/98 pf18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VELLONE BRUNO (all’epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di Maggioranza della SS Argentina Srl), SPEZIALE ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 10796/98 pf18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).
Con provvedimento del 29 Marzo 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Vellone Bruno, all’epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di Maggioranza della SS Argentina Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS – FIGC, in relazione all’art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico- organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell’attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo Gennaio-Marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 15 CGS - FIGC in relazione all’art. 30 Statuto Federale, per avere volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione dei competenti organi federali, presentando alle date del 8.6.2018 e 16.6.2018 innanzi l’Arma dei Carabinieri stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari esposti-denuncia contro il sig. Speziale Antonio per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della SS Argentina Srl;
- Speziale Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS - FIGC, in relazione all’art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico-organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell’attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo Gennaio-Marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori;
- la società Argentina Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione ai fatti contestati ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti.
Il deferimento
Il deferimento ha tratto origine dalla segnalazione all’AIC invita da alcuni calciatori della società Argentina Srl circa l’inadempienza, da parte della stessa società, in ordine alle condizioni tecnico – organizzative per il corretto svolgimento dell’attività sportiva.
Venivano investite della questione la Lega Nazionale Dilettanti e, successivamente, la Procura Federale, che avviava le verifiche del caso.
Emergevano così una serie di fatti ritenuti rilevanti sotto il profilo disciplinare.
La Procura Federale accertava che i Signori Vellone Bruno e Speziale Antonio, nelle loro rispettive vesti di Presidente ed Amministratore Unico, non avevano garantito ai propri tesserati le condizioni tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva secondo le più elementari norme di igiene e di sicurezza.
Al solo sig. Vellone veniva contestato il fatto di essersi volontariamente rivolto alla giustizia ordinaria senza avere preventivamente richiesto l’autorizzazione dei competenti organi federali, presentando in data 8.6.2018 ed in data 16.6.2018, innanzi l’Arma dei Carabinieri di Arma di Taggia e di Chiavari, due esposti-denuncia contro il sig. Speziale Antonio relativamente a fatti attinenti la propria attività federale di tesserato, quale Presidente della società Sportiva Argentina Srl.
Veniva conseguentemente deferita anche la stessa società Sportiva Argentina Srl in relazione ai fatti contestati ai detti Signori Vellone e Speziale, nelle loro rispettive qualità.
L’istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova, menzionati nel deferimento, e precisamente:
a) esposto del Presidente Associazione Italiana Calciatori del 29.03.2018;
b) segnalazione della situazione di crisi del Coordinatore del Dipartimento Interregionale – LND del 04.04.2018;
c) copia della nota dell’Avv. Bruno Vellone del 07.04.2018;
d) copia della nota dei tesserati della SS Argentina Srl del 19.04.2018;
e) verbale dell’audizione del sig. Avv. Bruno Vellone del 03.12.2018, con allegati;
f) relazione di indagine del 03.01.2019 del Collaboratore della Procura Federale.
Il deferito Bruno Vellone depositava memorie datate 17.02.2019 e, successivamente, prima dell’udienza, depositava altre memorie datate 10.05.2019, con le quali eccepiva in primo luogo la “violazione dell’art. 32 ter del CGS per il superamento del termine per la comunicazione dell’atto di deferimento con decadenza dell’azione disciplinare. Atto di deferimento depositato oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa fissato nell’intenzione di deferimento con decadenza dell’azione disciplinare, improcedibilità ed estinzione del procedimento”, in secondo luogo la “Violazione dell’art. 32 quinquies CGS per mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini, inutilizzabilità degli atti”, e sosteneva, infine, alcune censure qualificate come “insussistenza delle incolpazioni. Mancanza di ogni elemento, soggettivo e oggettivo, necessario a configurare l’illecito ipotizzato.”
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di anni 2 (due) e ammenda di € 1.000,00 (mille) per il sig. Bruno Vellone;
- inibizione di anni 1 (uno) per il sig. Antonio Speziale;
- penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e ammenda di € 2.000,00 (duemila) per la società SS Argentina Srl.
È comparso personalmente l’Avv. Bruno Vellone insieme al proprio difensore Avv. Rosanna Gentile, i quali hanno insistito nell’accoglimento delle eccezioni preliminari indicate nelle memorie difensive depositate e nel merito hanno conlcuso per il proscioglimento da ogni addebito mosso al Vellone. Nessun altro deferito é comparso.
I motivi della decisione
Con la prima eccezione la difesa del deferito Avv. Vellone ha lamentato il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC, per giungere alla conclusione che il deferimento sia stato tardivamente emesso e sia, pertanto, da ritenersi illegittimo, con la conseguente improcedibilità ed estinzione del giudizio.
Al riguardo si osserva che per orientamento giurisprudenziale consolidato, ed al quale ci si uniforma, i termini indicati non siano da considerarsi perentori.
Dobbiamo al riguardo osservare che il sig. Bruno Vellone ha avuto modo di depositare memorie difensive, di depositare documentazione, e di essere ascoltato in data 03.12.2018 dal rappresentante della Procura Federale.
Nessuna lamentela può essere, pertanto avanzata in ordine alle sue facoltà difensive, pienamente esercitate.
L’eccezione deve, pertanto essere respinta.
Con la seconda eccezione la stessa difesa del sig. Vellone ha lamentato la violazione dell’art. 32 quinquies CGS per mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini, con la conseguente inutilizzabilità degli atti, ed in particolare la relazione della Procura Federale con gli allegati.
Anche riguardo a detta eccezione si osserva che per orientamento giurisprudenziale consolidato, ed al quale ci si uniforma, i termini non sono da considerarsi perentori.
Per quanto concerne in particolare l’acquisizione della relazione della Procura Federale, e l’inutilizzabilità di essa, si osserva ancora che l’eccezione è da ritenersi infondata anche perché irrilevante nella sostanza.
Il materiale istruttorio depositato dalla Procura Federale assieme alla Relazione non può essere considerato un mero “allegato” posto a corredo del contenuto della relazione stessa, avvilendolo al semplice ruolo di supporto del convincimento della Procura manifestato nella relazione.
Esso è, al contrario, dotato di un’autonoma rilevanza probatoria che prescinde dalla relazione e dal tenore di questa, ed è da considerarsi acquisito nei termini.
Sulla base della disamina dell’abbondante materiale istruttorio in atti il Tribunale è stato messo in grado di raggiungere un convincimento assolutamente autonomo e pieno in ordine alla decisione da pronunciare.
Tutto ciò considerato si deve ritenere che il deferimento sia correttamente fondato sull’acquisizione di documentazione idonea alla ricostruzione dei passaggi della vicenda.
Gli atti dell’indagine depositati dalla Procura Federale hanno consentito di dimostrare la fondatezza degli addebiti contestati a tutti i deferiti.
Osserviamo che la Procura Federale, oltre alla documentazione indicata nel corpo del deferimento, ha depositato anche i fogli di censimento della società Sportiva Argentina Srl, i verbali delle audizioni dei Signori Carletti Matteo, Fiuzzi Luca, Martelli Matteo, Correale Roberto, Casu Marcello, Ragazzoni Stefano, e copia delle dichiarazioni rilasciate dal sig. Antonio Speziale. Come dichiarato dal sig. Vellone al Rappresentante della Procura Federale il 03.12.2018, costui ha acquistato quote sociali in data 13.10.2017. In tale data diveniva Presidente sino al 03.04.2018, allorquando rassegnava le proprie dimissioni, mantenendo l’80% delle quote societarie. Solo in data 09.07.2018 egli cedeva una parte delle quote alla Cassiopea Enterprise
- Limited Trade Company.
Egli, pertanto, era socio nel momento in cui presentò le querele indicate nel deferimento con relativa violazione della clausola compromissoria.
È risultato comprovato che nel periodo che interessa il sig. Antonio Speziale sia stato nominato Amministratore Unico e sia stato titolare di quote sociali.
Da quanto accertato dalla Procura Federale, pertanto, entrambi i deferiti si sono interessati della società, seppur con diversi ruoli, per un considerevole periodo di tempo, nel corso del quale sono maturate le inadempienze lamentate nei confronti della stessa società sportiva argentina Srl
Le inadempienze dette, riversate nel deferimento per il loro risvolto disciplinare, sono di una ampiezza tale da descrivere una conclamata mala gestio protrattasi nel tempo e riguardante vari aspetti della vita tecnica e sportiva della società.
Il fatto che tale situazione di diffusa trascuratezza derivi da condotte poste in essere con piena coscienza, con semplice colpa, o semplicemente per inesperienza, incompetenza od incapacità, non fa venire meno la rilevanza disciplinare del duraturo e complessivo stato di degrado e di mancanza di decoro nel quale la società è stata fatta versare.
Le eventuali iniziative di senso contrario, evidentemente insufficienti, non hanno fatto venire meno il conclamato avvilimento della dignità sportiva della compagine, sia sotto il profilo tecnico che agonistico, ad ogni livello.
Anche prescindendo dalla relazione della Procura Federale, e dal segno di questa, è risultato evidente dal contenuto della copiosa documentazione acquisita e dalle attività di indagine che il deferimento è senza dubbio da ritenersi fondato.
In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento, con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:
- inibizione di anni 2 (due) e ammenda di € 1.000,00 (mille) per Bruno Vellone;
- inibizione di anni 1 (uno) per il sig. Antonio Speziale;
- penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e ammenda di € 2.000,00 (duemila) per la società SS Argentina Srl.
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