F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN del 3.10.2019 – (Montemurro Andrea – Reg. Prot. 44/TFN-SD). Decisione n. 11/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 2819/375 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 Reg. Prot. 44/TFN-SD

Decisione n. 11/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 2819/375 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019

Reg. Prot. 44/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Marco Santaroni – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 2819/375 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico del Sig. Andrea Montemurro, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Divisione Calcio a 5,

la seguente


 

 

Il   deferimento

 

 


DECISIONE


Con provvedimento del 6 Settembre 2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Andrea Montemurro, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Divisione Calcio a 5, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del previgente CGS (ora art. 4, comma 1), e dell’art. 60 del Regolamento Amministrativo e Contabile (RAC), in relazione anche all’art. 77 del medesimo Regolamento, per aver assunto direttamente impegni di spesa eccendenti il limite di € 20.000,00 (ventimila/00) senza la necessaria delega da parte del Consiglio di Presidenza e quindi in carenza di poteri, in quanto privo della necessaria e specifica preventiva autorizzazione, con particolare riferimento alle attività di gestione indicate sub A), B), C) e D) dell’atto di deferimento.

Il  patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani del Cons. Giuseppe Chiné, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta personalmente dal Sig. Andrea Montemurro, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base inibizione di mesi 1 (uno), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti), convertiti nell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e il Sig. Andrea Montemurro, ai sensi dell’art.  127  comma  1  nuovo  CGS  -  FIGC,  hanno  depositato  istanza  di  patteggiamento  con  la  sanzione  sopra

evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al

comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il

dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare  dispone  l’applicazione  della  sanzione  dell’ammenda  di  € 4.000,00 (quattromila/00) a carico del Sig. Andrea Montemurro.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

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