F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN del 25.10.2019 – (Deferimento n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019, a carico del Sig. Del Gobbo Francesco – Reg. Prot. 205/TFN-SD). Decisione n. 32/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019 Reg. Prot. 205/TFN-SD

Decisione n. 32/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019

Reg. Prot. 205/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019, a carico del Sig. Del Gobbo Francesco,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 7 marzo 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Francesco Del Gobbo, Presidente della società ASD PGS Potenza Picena, per rispondere del mancato deposito ai competenti uffici della LND della quota complessiva di iscrizione della società da egli rappresentata al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 stagione sportiva 2017/2018 e della conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 3 bis CGS – FIGC e punto 4b) CU n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in uno alla sanzione a carico del deferito della inibizione di gg. 30 (trenta).

Nessuno è comparso per il deferito, il quale non ha depositato, né ha fatto pervenire a questo Tribunale, scritti difensivi.

La decisione

Occorre premettere che l’odierno deferimento è stato già trattato da questo Tribunale nelle riunioni del 23 maggio, 10 giugno, 24 giugno e 27 Settembre 2019, con ultimo aggiornamento della discussione alla data odierna, per la verifica della notificazione al sig. Del Gobbo dell’atto introduttivo del procedimento: verifiche che in occasione delle precedenti riunioni non avevano dato esito positivo.

Nelle circostanze è stata disposta la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5 CGS – FIGC.

Tanto premesso, il Collegio dà atto che è stata verificata e accertata la regolarità della notificazione al Del Gobbo dell’atto di deferimento e della comunicazione di pendenza della presente riunione e di invito a comparire.

Si può, pertanto, passare all’esame del merito del deferimento.

Il deferimento è fondato.

Va premesso che, con decisione assunta il 24 giugno 2019, pubblicata sul CU n. 70/TFN di pari data, questo tribunale ha già sanzionato la società ASD PGS Potenza Picena per lo stesso fatto dedotto nel presente procedimento con l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). La  posizione  dell’odierno  deferito,  comunque  scrutinata  autonomamente,  non  risulta  immune  dalle  rubricate contestazioni. I fatti sono i medesimi e la responsabilità è comprovata in atti a motivo del conclamato inadempimento contestato al deferito. Il deferito, peraltro, rinunciando alla facoltà di difendersi non ha introdotto nuovi o diversi elementi utili per una diversa valutazione dei fatti né ha fornito una ricostruzione dei medesimi diversa da quella desunta dalla documentazione agli atti. Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto. La sanzione richiesta è ritenuta congrua.

Il dispositivo

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Del Gobbo Francesco, nella qualità come in atti, l’inibizione di giorni 30 (trenta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it