F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN del 25.10.2019 – (Deferimento n. 3669/1267 pf18-19 GC/GP/ma del 25.9.2019, a carico del Sig. Ottaviani Umberto e della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl – Reg. Prot. 56/TFN-SD). Decisione n. 35/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3669/1267 pf18-19 GC/GP/ma del 25.9.2019 Reg. Prot. 56/TFN-SD
Decisione n. 35/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 3669/1267 pf18-19 GC/GP/ma del 25.9.2019
Reg. Prot. 56/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 3669/1267 pf18-19 GC/GP/ma del 25.9.2019, a carico del Sig. Ottaviani Umberto e della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl,
la seguente
DECISIONE
Con provvedimento del 25 Settembre 2019, il Procuratore federale Aggiunto ed il Procuratore federale f.f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
1) sig. Ottaviani Umberto, all’epoca dei fatti e attualmente Amministratore unico e legale rappresentante della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS - nel testo vigente “ratione temporis” - in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere i) ed n), nonché dell’obbligo di cui all’ultimo capoverso del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018:
a) per non aver fatto partecipare il medico della società all’incontro di aggiornamento sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla Lega Pro il 25.03.2019 (Titolo III - punto1 - lett. n);
b) per non aver fatto partecipare il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società all’incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 26.03.2019 (Titolo III - punto1 - lett. n);
c) per non aver provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, entro il termine di sessanta giorni dal 5/02/2019, data in cui detta figura è divenuta vacante (Titolo III – ultimo capoverso);
2) la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il deferimento.
La società AS Lucchese Libertas 1905 Srl aveva reso, come da comunicato federale, la propria “dichiarazione di impegno” (datata 26.06.2018), in ossequio al punto 1), lettere i) ed n), nonché di rispetto dell’obbligo di cui all’ultimo capoverso del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C stagione 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018.
Rientravano in tale impegno sia la partecipazione di un proprio rappresentante all’incontro di aggiornamento sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla Lega Pro il 25.03.2019 (Titolo III - punto1 - lett. n), sia la partecipazione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società all’incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 26.03.2019 (Titolo III - punto1 - lett. n).
La società era similmente gravata dell’obbligo di nomina di un nuovo Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal 5/02/2019, data in cui detta figura era divenuta vacante (Titolo III – ultimo capoverso).
L’istruttoria.
Venivano acquisiti nel corso dell’attività istruttoria vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:
- le segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 30.04.2019, con relativi allegati, pervenute alla Procura Federale in data 2.05.2019;
- la dichiarazione di impegno della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl del 26.06.2018;
- i moduli di censimento ss 2017/2018 e 2018/2019 della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl. Veniva ritualmente notificata ai deferiti la comunicazione di conclusione delle indagini.
Il dibattimento.
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto a carico dei deferiti l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di giorni 50 (cinquanta) nei confronti del Sig. Ottaviani Umberto, e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) nei confronti della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl.
Per i deferiti nessuno è comparso. I motivi della decisione.
La società AS Lucchese Libertas 1905 Srl ha reso la rituale “dichiarazione di impegno” ed ha assunto l’obbligo di far partecipare un proprio medico ad almeno due incontri sul tema della salute e del doping nonché di far partecipare figure organizzative previste dal sistema delle Licenze Nazionali ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.
La società è stata similmente gravata dell’obbligo di nomina di un nuovo Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui detta figura era divenuta vacante. Gli impegni assunti e gli obblighi contratti sono rimasti inosservati.
La loro inosservanza integra gli estremi di un comportamento non conforme alle norme di disciplina federale. Nessuna giustificazione è stata offerta dai deferiti per spiegare le omissioni sopra illustrate.
Consegue a tanto, la responsabilità dei deferiti siccome comprovata per tabulas.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Ottaviani Umberto, inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
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