F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99/TFN del 30.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8086/564 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 a carico del sig. Claudio Mauriello e della Società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. 124/TFN-SD) Decisione n. 99/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8086/564 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 Reg. Prot. 124/TFN-SD
Decisione n. 99/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 8086/564 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019
Reg. Prot. 124/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
Cons. Domenico De Falco – Componente;
Avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);
Avv. Francesca Mite – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8086/564 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 a carico del sig. Claudio Mauriello e della Società US Avellino 1912 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento.
Il Procuratore federale f.f.,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 8086/564 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019, avente ad oggetto "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato riscontro, da parte della Società US Avellino
1912 Srl, alla richiesta di notizie in merito al presupposto della continuità aziendale di cui all'art. 2423-bis c.c.", iscritto nel registro on data 29.11.2019;
esaminata la documentazione acquisita e l'istruttoria espletata;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini prot. 7201/564pf19-20 GP/GC/blp del 3.12.2019; ritenuta ininfluente la memoria difensiva presentata dagli avvisati in data 14.12.2019,
ha deferito
innanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare:
- il sig. Mauriello Claudio (Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl), per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non avere egli prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste 24.10.2019 prot. 11547/2019, 29.10.2019 e 06.11.2019 prot. 11789/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché possa ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c. in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società US Avellino 1912 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, a cagione del comportamento posto in essere dal sig. Mauriello Claudio, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società US Avellino 1912 Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione degli artt. 31, comma 1, del CGS, e 80 delle NOIF, per non aver fornito alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste, del 24.10.2019 prot. 11547/2019, 29.10.2019 e 06.11.2019 prot. 11789/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché possa ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c.
Le memorie difensive.
In data 20.1.2020 sono state depositate due memorie difensive: una in proprio dell'avv. Claudio Mauriello e l'altra dai difensori della Società US Avellino 1912 Srl, entrambe con allegati e con richiesta di proscioglimento.
Il dibattimento.
All'odierna riunione sono risultati presenti il rappresentante della Procura federale, i difensori dell'avv. Claudio Mauriello, i difensori della Società US Avellino 1912 Srl, nonché personalmente l'avv. Claudio Mauriello.
Il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. Claudio Mauriello, inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società US Avellino 1912 Srl, ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
Il difensore dell'ex legale rappresentante ha meglio illustrato le difese articolate nelle memorie difensive, sostenendo l'impossibilità oggettiva di poter fornire riscontro alle richieste pervenute dalla Co.Vi.So.C., ciò a cagione dell’intervenuta nomina dei commissari giudiziali del concordato preventivo e del sequestro delle quote di partecipazione che gli avrebbero sottratto di fatto la disponibilità del compimento dei propri atti; ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito.
L'avv. Chiacchio, codifensore della società, ha illustrato le difese, comprese quelle dell'ultima memoria; ha aderito alle considerazioni di fatto sopra svolte dal precedente legale; ha ribadito che l'avv. Claudio Mauriello avrebbe dimostrato l’assenza di ogni, personale responsabilità; ha concluso con istanza di proscioglimento di US Avellino 1912 Srl o, in subordine, per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, c. 2°, CGS, con riduzione della sanzione minima edittale.
I motivi della decisione.
In fatto.
L'origine del presente procedimento ed il suo oggetto sono dettagliatamente descritti nell'atto di deferimento testualmente riportato, in unione a tutti i documenti in esso richiamati ed acquisiti.
In sintesi, la Società US Avellino 1912 Srl, tramite il suo legale rappresentante, ha omesso l’invio alla Co.Vi.So.C. delle informazioni e delle evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché potesse ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all'art.2423-bis c.c., ciò nonostante la richiesta scritta via pec del 24.10.2019 prot. 11547 con termine concesso di quattro giorni ed i solleciti via pec del 29.10.2019 e del 6.11.2019 prot. 11789.
Le circostanze oggetto di indagine venivano desunte da articoli di stampa che riportavano la presentazione di un'istanza di fallimento a carico della società controllante.
All’omissione, seguiva la segnalazione scritta alla Procura federale in data 27.11.2019 che, previa iscrizione della notizia nel registro dei procedimenti disciplinari, provvedeva all'attività istruttoria.
Solo dopo la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, e previa istanza di estrazione di copia, perveniva in data 14.12.2019 via pec a firma dell'avv. Claudio Mauriello, che si qualificava come Presidente del C.d.A. e legale rappresentante del sodalizio sportivo, una memoria difensiva nella quale si riferiva della complessità della situazione riguardante tale S.I.DI.GAS Spa, proprietaria del 95% delle quote di US Avellino 1912 Srl, la quale era stata destinataria di un'istanza di fallimento ad opera delle Procura della Repubblica di Avellino e di un sequestro preventivo dei beni della società per ingenti importi a carico di entrambi i soci (superiori nel complesso a 100 milioni di Euro). Costei aveva presentato una domanda di concordato "in bianco" con nomina di tre Commissari poi ritirata, cui aveva fatto seguito una trattativa per la vendita dei propri beni per ottenere la remissio in bonis. In quel contesto fattuale, le comunicazioni dal sodalizio sportivo alla società controllante non sarebbero state riscontrate, essendo ritenute non prioritarie. Si aggiungeva che, nell'inerzia della società controllante, l'allora legale rappresentante avrebbe cercato di supplirvi assegnando all'amministratore delegato del sodalizio, che avrebbe ricoperto anche il ruolo di componente del C.d.A. della società controllante, il compito di riferire sulle dinamiche della società. Lo stesso avrebbe predisposto un documento di risposta a Co.Vi.So.C. in data 14.11.2019, allegato alla memoria inviato al protocollo di S.I.DI.GAS Spa, che avrebbe gestito la posta pec in entrata ed in uscita della società calcistica; detta comunicazione, tuttavia, per una problematica tecnica, non sarebbe mai giunta alla Co.Vi.So.C.. Da cui, l’evidenza della buona fede in capo al presidente e del sodalizio sportivo.
In punto di fatto, risulta altresì, da una visura camerale, che l'US Avellino 1912 Srl ha nominato un amministratore unico, signor Nicola Circelli, in data 6.12.2019, con iscrizione nel registro delle imprese dal successivo giorno 9. Quest'ultimo ha rilasciato, nella qualità di legale rappresentante, la procura speciale (incarico difensivo) datata 16.12.2019 agli avv. ti Chiacchio, Cozzone e Calò.
Le considerazioni in diritto.
Il deferimento è meritevole di accoglimento, anche se le pretese sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale vanno ridotte.
La condotta omissiva dell'avv. Claudio Mauriello, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società calcistica dal 30.8.2018 al 6.12.2019 nei confronti delle tre richieste pervenute dalla Co.Vi.So.C. è pacifica e peraltro ammessa anche nella memoria del 14.12.2019 a sua firma, laddove inspiegabilmente si qualificava ancora come Presidente e legale rappresentante del sodalizio, nonostante da giorni non fosse più in carica, essendo già stato sostituito dall'A.U. signor Nicola Circelli.
In tale memoria, così come in quella più ampia pervenuta dopo l'avviso di convocazione all'odierna riunione, l'avv. Claudio Mauriello dimostra di essere perfettamente consapevole che l'onere di rispondere all'organo di controllo gravava esclusivamente in capo alla sua persona, quale legale rappresentante della società calcistica, non potendo certo essere esonerato da tale incombente in ragione né delle procedure a carico della società controllante (di cui non era neppure amministratore) e dell'altro socio né della nomina di taluni soggetti con specifiche funzioni all'interno di dette procedure. Ed invero, l'esistenza di un decreto di sequestro preventivo emesso in data 8.7.2019 a carico del patrimonio dei due soci (S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas Spa e del sig. Gianandrea Di Cesare), la pendenza di un'istanza di fallimento promossa dalla Procura della Repubblica di Avellino a carico della società controllante (poi a quanto pare ritirata), l'emissione di un successivo decreto di ammissione ad un concordato preventivo in bianco sempre relativo alla società controllante, la nomina di un Amministratore giudiziario e quella dei tre (pre) commissari in attesa del deposito del piano concordatario (mai perfezionato con il suo deposito in quanto sostituito con altra procedura di ristrutturazione del debito) non hanno mai spogliato l'avv. Claudio Mauriello, né sotto un profilo formale né sotto quello sostanziale, dell'esercizio dei doveri inerenti la carica amministrativa e di legale rappresentante del sodalizio sportivo.
Così come non può revocarsi in dubbio che nessuna delle complesse vicende che hanno interessato la società controllante ed anche l'altro socio poteva riverberarsi sull'assoggettamento diretto ed in proprio della Società US Avellino 1912 Srl agli obblighi scaturenti dall'adesione all'ordinamento sportivo.
In sostanza, l'avv. Claudio Mauriello, nonostante la carica di Presidente del C.d.A. e di legale rappresentante rivestita ininterrottamente dal 30.8.2018 al 6.12.2019 e l'assunzione dei conseguenti oneri anche nei riguardi dell'ordinamento federale, ha consapevolmente omesso di rispondere alla Co.Vi.So.C. sull'esistenza del requisito della continuità aziendale, pur a perfetta conoscenza delle gravi ragioni a sostegno delle informative richieste e della loro urgenza, tanto a tutela della trasparenza gestionale e finanziaria della società calcistica e della regolarità dello svolgimento dei campionati, preferendo attendere gli sviluppi inerenti i soci detentori del capitale sociale per farsi vivo solo dopo l'avviso di conclusione delle indagini (per di più quando non era più in carica). Neppure egli ha ritenuto opportuno, a fronte della scadenza del termine concesso e della ricezione di ben due solleciti, che richiamavano l’attenzione sull’importanza attribuita alle informative invocate, offrire una risposta interlocutoria che ben avrebbe potuto rilevare in seno all’istruttoria procedimentale sotto il profilo della condotta e della valenza dell’elemento soggettivo.
Orbene, Il presupposto di continuità aziendale o dell'impresa è notoriamente norma aziendalistica ed implica l'idoneità di una società ad operare sul mercato come entità in funzionamento, nell'ottica cioè della prosecuzione della stessa attività per un periodo pari ad almeno un anno dalla chiusura dell'esercizio, principio trasposto in ambito giuridico dall'art. 2423 bis c.c., c. 1° n. 1. La continuità aziendale è una valutazione prognostica, da effettuare non solo al momento della redazione del bilancio ma anche nel corso dell'esercizio, in ordine alla capacità dell'impresa di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività.
L'importanza delle informative richieste da Co.Vi.So.C., a tutela della trasparenza gestionale e finanziaria della società calcistica e della regolarità dello svolgimento dei campionati, è di tutta evidenza, come le potenziali conseguenze dannose che avrebbero potuto scaturirne, senza possibilità di un tempestivo intervento a causa delle omesse risposte del legale rappresentante pro-tempore.
Per queste ragioni la condotta omissiva e silente dell'avv. Claudio Mauriello configura violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, sia in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 31, c. 1°, CGS, sia in relazione al disposto di cui all'art. 80 NOIF, avendo anche ostacolato la Co.Vi.So.C. nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, impedendole il tempestivo controllo sull'equilibrio economico-finanziario della società e la verifica del rispetto dei principi della corretta gestione.
Per tali violazioni il rappresentante della Procura federale, tenuto conto del concreto contesto in cui si sono verificate e del modo positivo in cui si è risolto l'allarme determinato dalle omesse risposte, ha chiesto l'applicazione della sanzione di mesi sei di inibizione, che peraltro coincide con la sanzione minima edittale di cui al citato art. 31, c. 7°, CGS.
Questo tribunale ritiene, tuttavia, che, nella particolarità della fattispecie, in ragione del contesto ambientale e fattuale in cui gli eventi sono maturati e si sono succeduti, sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda subordinata di applicazione dell'attenuante generica di cui all'art. 13, c. 2°, CGS, invocata nel corso dell'odierna riunione dal difensore del sodalizio sportivo.
Il Collegio ritiene che tale norma abbia innovato l’ordinamento giuridico sportivo introducendo un principio di atipicità delle circostanze attenuanti, la cui applicazione è stata demandata all’apprezzamento discrezionale del giudicante previa valutazione del caso concreto e sulla base di una congruente motivazione.
Nella circostanza, se è pur vero che la condotta contestata risulta consumata nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, altrettanto vero è che le produzioni difensive dell'avv. Claudio Mauriello documentano come lo stesso si sia comunque adoperato nel tentativo, non riuscito e comunque inidoneo, di adempiere alle informative richieste da Co.Vi.So.C. coinvolgendo l'amministratore delegato, da lui ritenuto soggetto a conoscenza delle vicende della società controllante e, quindi, in grado di fornire una risposta più pertinente. Riprova ne sono le e-mail del 24.10.2019, con la quale l'avv. Mauriello ha portato a conoscenza di vari soggetti, compreso l'A.D. sig. Alessandro Juppa, la prima diffida di Co.Vi.So.C. con richiesta di ricevere elementi utili a consentirgli la risposta; quella del 29.10.2019, con la quale egli sollecita la risposta al medesimo interlocutore segnalando il rischio sanzionatorio in caso di perdurante omissione; quella del 14.11.2019, a firma dell'A.D. apparentemente destinata a Co.Vi.So.C. anche se mai spedita né recapitata, inviata con altra e-mail di pari data alla segreteria di US Avellino 1912 Srl ed all'avv. Claudio Mauriello, con l'invito ad accertarsi che l'addetto inoltrasse effettivamente la pec predisposta all'Organo di controllo.
Orbene, il comportamento del deferito, che non ha sortito gli esiti sperati, può essere in ogni caso apprezzato come tentativo volto a limitare le conseguenze dell’evento e può valutarsi ai fini dell’art. 13, c. 2^, CGS in termini di attenuante generica con riduzione di un terzo della sanzione edittale, ossia da sei a quattro mesi di inibizione.
La Società US Avellino 1912 Srl risponde poi a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al suo legale rappresentante dell'epoca, avv. Claudio Mauriello, ai sensi dell'art. 6, c. 1°, CGS nonché di responsabilità propria per l'intervenuta violazione degli artt. 31, c. 1°, CGS e 80 NOIF. In ordine all'entità della sanzione il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'applicazione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00), che peraltro coincide con la sanzione minima edittale di cui all'art. 90, c. 2°, NOIF in relazione al campionato di appartenenza.
Anche nella valutazione del regime sanzionatorio relativo al sodalizio sportivo, questo tribunale ritiene di poter accogliere la richiesta subordinata formulata dal difensore della Società US Avellino 1912 Srl di applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 13, c. 2°, CGS, per le medesime ragioni già sopra esposte. Consegue, la riduzione della sanzione minima edittale dell’ammenda da euro 10.000,00 ad euro ad euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Claudio Mauriello, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la società US Avellino 1912 Srl, ammenda di € 6.500 (seimilacinquecento.00).
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