Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 46/2020 del 4 settembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, resa con dispositivo pubblicato nel C.U. n. 36/CST del 10 febbraio 2020 e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 37/CST del 14 febbraio 2020;

Parti: ASD Barano Calcio/ASD Albanova Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima:.. il gravame è in ogni caso inammissibile essendo stato erroneamente proposto solo contro la ASD Albanova Calcio (indirettamente individuata come parte resistente) e residualmente nei confronti di altri soggetti, tra cui la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti, che assumerebbero la diversa posizione processuale di controinteressati e non di resistenti. Ed invero, la natura del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia ed i principi che informano il processo sportivo anche nelle fasi di merito impongono di individuare come soggetto contro cui viene proposto il ricorso unicamente il soggetto sportivo - id est la Lega/Federazione nel processo sportivo - che ha emesso il provvedimento impugnato. Assume, invece, la posizione di controinteressato il soggetto sportivo privato che ha un interesse contrapposto a quello del ricorrente alla sopravvivenza del provvedimento impugnato. Costituiscono, infatti, contraddittori necessari nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - nella veste di parte resistente necessaria o parte intimata a cui va trasmessa copia del ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva - le singole Federazioni, ovvero le Leghe e la FIGC (cfr. CGS n. 26 del 17 luglio 2015), nonché i soggetti che curano l’organizzazione dei campionati di Lega Pro nei giudizi riguardanti gli atti o l’inerzia di questi ultimi (cfr. CGS n. 78 del 19 ottobre 2017), sicché la proposizione del ricorso  contro la parte privata, erroneamente individuata come destinataria della qualificazione di parte intimata, inficia irrimediabilmente, nei termini sopra riferiti, l’impugnazione de qua.

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