DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 093 CSA del 23 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione pubblicata mediante C.U. n. 519/DIV del 19.02.2021.
Impugnazione – istanza: Faventia 1998/A.S.D. Calcio A 5 Corinaldo
Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo inerente la regolarità della gara per non essere stato notificato alla società controparte Infatti, ai sensi dell’articolo 71, comma 3, C.G.S “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. La norma testé citata è posta a garanzia del diritto di difesa delle società resistenti e delle regole del contraddittorio. La violazione delle norme procedurali poste a presidio dei principi richiamati costituisce errore non sanabile, attesa la responsabilità della società reclamante che avrebbe dovuto procedere nei tempi e secondo le modalità descritte dal Codice di Giustizia Sportiva. Dalla documentazione in atti non è dato evincersi, a contrario, l’intervenuta notifica del reclamo in favore della Soc. Calcio a 5 Corinaldo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 236 CSA del 3 Giugno 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 740 del 5.03.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. Antonio Padovani Futsal/A.S.D. Real Dem Calcio a 5
Massima: Per mancanza di legittimo contraddittorio, annullata la decisione del giudice sportivo che aveva comminato alla società la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore…In base agli accertamenti svolti dagli uffici e dalle evidenze documentali riscontrate nelle diverse piattaforme informatiche federali, si evince che l’indirizzo mail al quale è stato recapitato il reclamo in primo grado non corrisponde a quello ufficiale indicato dalla ricorrente alla LND (arg. ex art. 53 e 142, comma 3, C.G.S.). La necessità di assicurare un contraddittorio pieno (ex art. 44 C.G.S., art. 111 cost.) su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara orienta il Collegio a ravvisare nella specie una violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo, di talché la decisione impugnata va annullata con rinvio al giudice di prime cure per l’esame del merito (in tale direzione, cfr. decisione Corte sportiva d’appello nazionale, in C.u. 77/CSA del 22 Gennaio 2018; in senso più ampio, in tema di integrazione del contraddittorio, v. Corte giust. fed., 9 Giugno 2010, in C.u. FIGC, 20 Luglio 2010, n. 16/CGF).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 227 CSA del 20 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 158 del 17 Ottobre 2019
Impugnazione – istanza: S.S.D. ARL Futsal Pistoia/Città di Massa
Massima: Il reclamo al giudice sportivo per posizione irregolare del calciatore è stato giustamente dichiarato inammissibile in quanto inviato oltre le ore 12:00 del giorno successivo alla gara come previsto dal Comunicato 78/A del 12 Settembre 2019. L’atto di reclamo non è stato contestualmente notificato alla controparte in spregio alle specifiche statuizioni volte a garantire l’integrità del contraddittorio. Sul punto, peraltro, vi è specifica ammissione del reclamante (cfr. carte 26 del fascicolo processuale). La società Futsal Pistoia, inoltre, attraverso l’interposizione dell’odierno gravame, si prefigge lo scopo sanare l’irregolarità procedurale pronunciata dal Giudice Sportivo attraverso una diversa ricostruzione in diritto della vicenda. Il tentativo, però, si infrange sulla specifica previsione di cui all’art. 73, comma 3, C.G.S. a tenore del quale al Giudice d’appello non è consentito pronunciarsi allorquando il reclamo miri a sanare irregolarità procedurali che abbiamo reso inammissibile il ricorso in primo grado. A tutto voler concedere, la Corte osserva come la tesi propugnata non appaia, comunque, meritevole di pregio posto che l’esame dei documenti di causa evidenzia, senza ombra di dubbio, che la fattispecie sottoposta a scrutinio del Giudice Sportivo soggiacesse alle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 78/A del 12 Settembre 2019. La gara della cui regolarità si discute è stata disputata il 18 Ottobre 2019 nell’ambito della Coppa Divisione. Ebbene, per tale competizione, FIGC ha inteso emanare prescrizioni specifiche, derogatorie delle previsioni generali, volte a disciplinare, con modalità accelerate, possibili controversie attinenti proprio al regolare svolgimento delle gare, essendo detta competizione, caratterizzata da rapido svolgimento. Ragion per cui, la Federazione, cui compete il relativo potere, ha promulgato il Comunicato n. 78/A rendendolo legalmente conoscibile/conosciuto, ad ogni effetto, attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale www.figc.it. Detta formalità è del tutto conforme al disposto di cui all’art. 13 N.O.I.F a mente del quale “Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali……. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”. Nel caso di specie, l’odierno reclamante, colpevolmente ignorando l’esistenza della disposizione citata, ha formalizzato il ricorso al Giudice Sportivo oltre il termine delle ore 12:00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara, contrariamente a quanto tassativamente prescritto dal Comunicato 78/A; con ciò impedendo al Giudice di pronunciarsi nel merito. Appare evidente, allora, che il reclamo proposto deve essere dichiarato inammissibile con incameramento del contributo di giustizia previsto.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 23.10.08
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P.D. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 CGS
Massima: Quando il ricorrente non ha inviato i motivi del reclamo e non ha comunicato contestualmente alla Procura Federale il reclamo stesso, non resta al collegio che dichiarare l’inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto dall’art. 37 C.G.S.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 177/CGF Riunione del 13 maggio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 240/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.200
8Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Atletico Fumone avverso decisioni merito gara Sport Village Guarcino/Atletico Fumone del 10.02.2008
Massima: E’ inammissibile per intempestività del reclamo della società quando è stato trasmesso alla controparte il giorno successivo a quello della trasmissione alla CGF in quanto ai sensi del combinato disposto degli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S., il reclamo va trasmesso al Giudice entro il termine perentorio di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la impugnanda decisione e copia di esso va inviata contestualmente alla controparte.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 177/CGF Riunione del 13 maggio 2008 n.1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 240/CGF Riunione del 23 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 83 del 17.4.2008Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Torino Calcio Femminile avverso le sanzioni: - perdita della gara per 0-3; - inibizione fino al 15.5.2008 inflitta al sig. M.M., seguito gara Fiammamonza Dilettante/Torino del 12.4.2008Massima: La CGF dichiara inammissibile il ricorso relativo alla regolarità della gara, quando la società a seguito di preannuncio reclamo con richiesta di copia atti non ha fatto seguire i motivi di reclamo
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 132/CGF Riunione del 11 aprile 2008 n.1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale 1 n. 252/CGF Riunione del 26 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 6.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica inflitta, per 2 giornate effettive di gara, al calciatore F.E. seguito gara Cisco Calcio Roma/Lazio del 3.2.2008
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CGF ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta copia atti ufficiali.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 150/CGF Riunione del 28 marzo 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 232/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 209 del 5.3.2008
Impugnazione - istanza: Reclamo del Calcio Catania S.p.A. avverso decisioni merito gara Catania/Internazionale del 10.2.2008
Massima: La C.G.F. dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 12 e 37, comma 1 C.G.S., il reclamo perché successivamente al preannuncio reclamo con richiesta di copia degli atti, una volta ricevuti la società non ha provveduto a trasmettere i motivi scritti.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/CGF Riunione del 14 novembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 124/CGF Riunione del 19 febbraio 2008 n.3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S.D. Calcio Femminile acese avverso decisioni merito gare: Domina Neapolis Acerrana/Calcio Femminile Acese del 21.10.2007; Acese/Ludos del 9.9.2007; Aquile Palermo/Acese del 30.9.2007; Argentanese/Acese del 7.10.2007; Acese/Pink Sport Time del 14.10.2007; Acese/Centro Ester del 23.9.2007; Cavaliere Matera/Acese del 30.9.2007
Massima: La C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo proposto dalla società, avverso la sanzione della perdita della gara, per omesso invio di copia del reclamo alle controparti.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso A.C.F. Milan avverso decisioni merito gara A.C.F. Milan/Calcio Chiasiellis del 15.9.2007
Massima: E’ inammissibile ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S. il ricorso alla C.G.F. avverso la decisione del giudice sportivo, relativamente al risultato della gara, quando la società non ha inviato il reclamo alla società controparte.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S. Roma VIII avverso il proscioglimento dei propri tesserati B.F., P.G., S. M., V.D.,F.D.,G.M., B.L.,T.E., P.A. e D.R.F. a seguito di proprio deferimento ai sensi dell’art. 92 commi 1 e 4 delle NOIF
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla C.G.F., ai sensi dell’art. 37 comma 2 nuovo C.G.S., quando la reclamante non ha provveduto ad inviare il reclamo alla controparte, nella fattispecie i calciatori interessati,e perciò non integrando il contraddittorio. Pertanto, avendo loro impedito di esercitare il legittimo diritto di controdedurre, così come previsto dal summenzionato art. 37 comma 2, la C.G.F. il reclamo è inammissibile. (Il caso di specie: la società aveva proposto reclamo alla C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale che aveva prosciolto tutti i calciatori deferiti dalla società stessa ai sensi dell’art. 92 commi 1 e 4 NOIF per ever questi abbandonato la squadra rendendo impossibile alla società reperire altri calciatori idonei alla categoria).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 062/C Riunione del 26 Giugno 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007
Impugnazione - istanza: 4. RICORSO DELLA S.S. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRA SAN BENEDETTO/CITTA’ DI SORA DEL 4.3.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 055/C Riunione del 24 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 15.3.2007
Impugnazione - istanza: 1. RICORSO A.S.D. CAVA DE’ TIRRENI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE M.A. FINO A TUTTO IL 30.11.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni a seguito di preannuncio reclamo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 056/C Riunione del 30 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 145 dell’8.5.2007
Impugnazione - istanza: 6. RICORSO A.S.D. NUOVA FILADELFIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA FILADELFIA/FRANCAVILLA ANGITOLA DEL DEL 14.2.2007
Massima: Ai sensi degli artt. 34 commi 1 e 7 C.G.S. è irricevibile il reclamo alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando il preannuncio reclamo è stato effettuato alla CAF a mezzo telefax ed alle parti a mezzo raccomandata a mezzo raccomandata per non aver utilizzato lo stesso mezzo (ovvero il telegramma, unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 055/C Riunione del 24 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 82 del 22.3.2007
Impugnazione - istanza: 2. RICORSO POL. MASSA LUBRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STRIANO/MASSA LUBRENSE DEL 3.12.2006
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni a seguito di preannuncio reclamo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 055/C Riunione del 24 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 74 del 19.4.2007
Impugnazione - istanza: 4. RICORSO DEL CALCIATORE Z.M.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO ALL’8.2.2008
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni a seguito di preannuncio reclamo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 054/C Riunione del 21 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007
Impugnazione - istanza: 10. RICORSO A.C. ALTETICO MARCONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLITERNO/ATLETICO MARCONIA DELL’11.3.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 045/C Riunione del 11 Aprile 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell’1.2.2007
Impugnazione - istanza: 7. RECLAMO A.S.D. HELLENIKA A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. POL. ATLETICO FRANCOFONTE/A.S.D. HELLENIKA A.S. DEL 21.1.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio del preannuncio reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 041/C Riunione del 19 Marzo 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 81 del 18.1.2007
Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO POL. FOLGORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE M.J.S.FINO AL 30.4.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 037/C Riunione del 06 Marzo 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 34 del 14.12.2006
Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL MARSICO/SESSANO DEL 19.11.2006
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 051/C Riunione del 07 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 del 15.3.2007
Impugnazione - istanza: 4. RECLAMO A.S.D. ALBATROS F.C. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG. A.S., GIÀ PRESIDENTE DELL’A.S.D. ALBATROS E DELL’AMMENDA DI E 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 2, E ART. 2, COMMA 4 C.G.S.
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 053/C Riunione del 17 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 60 del 9.5.2007
Impugnazione - istanza: 17. RECLAMO A.C. ENTELLA CHIAVARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENTELLA CHIAVARI/REAL DEIVA DEL 28.4.2007
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., il ricorso alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare allorquando lo stesso non risulta contestualmente notificato alla parte controinteressata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 053/C Riunione del 17 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 60 del 9.5.2007
Impugnazione - istanza: 16. RECLAMO A.C. REAL DEIVA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENTELLA CHIAVARI/REAL DEIVA DEL 28.4.2007
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., il ricorso alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare allorquando lo stesso non risulta contestualmente notificato alla parte controinteressata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 036/C Riunione del 22 Febbraio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 11.1.2007
Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO A.C.S. VILLAGRAZIA DI CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/PROCIDINA DEL 3.12.2006
Massima: E’ inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33, comma 2, C.G.S., il ricorso alla CAF avverso la decisione della Commissione disciplinare allorquando lo stesso non risulta contestualmente notificato alla controparte. Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S. i ricorsi proposti davanti agli organi di giustizia competenti devono essere inviati contestualmente all’eventuale controparte, a pena di inammissibilità, secondo la espressa previsione del successivo comma 9. La mancata osservanza di tale formalità non trova giustificazione come assume la ricorrente nell’esito negativo della raccomandata inviata alla controparte con il reclamo al giudice di primo grado, posto che a norma dell’art. 34 comma 7 C.G.S. i motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie,possono essere trasmessi a mezzo di telefax o della posta elettronica. Nella specie quindi la società ricorrente poteva fare ricorso per la trasmissione dell’atto ai mezzi alternativi del servizio postale, dal momento che in base a quanto risulta dalla scheda anagrafica agli atti del procedimento la società disponeva del sevizio di telefax e della posta elettronica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 034/C Riunione del 09 Febbraio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.49 del 21.12.2006 e Com. Uff. n. 50 del 4.1.2007
Impugnazione - istanza: 8. RECLAMO DELLA POL.D. ARANOVA S.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRULLO 84/ARANOVA S.C. DEL 26.11.2006
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 033/C Riunione del 02 Febbraio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 23 del 21.12.2006
Impugnazione - istanza: 6. RICORSO ASI MONZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASI MONZA/A.C.F. LE AZZURRE DEL 26.11.2006
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 033/C Riunione del 02 Febbraio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 46 del 14.12.2006
Impugnazione - istanza: 7. RICORSO A.S.D. LAZIO FOOTBALL GIRLS A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD LAZIO FOOTBALL GIRLS/CERVETERI FUTSAL DEL 28.10.2006
Massima: Ai sensi dell’art 29 commi 5 e 6 C.G.S. è inammissibile il ricorso alla CAF per omesso invio dei motivi a seguito del preannuncio di reclamo
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 028/C Riunione del 09 Gennaio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 18 del 23.11.2006
Impugnazione - istanza: 5. RECLAMO F.C. SPORTING ISSOGNE 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VAL D’AYAS/SPORTING ISSOGNE 2001 DEL 5.11.2006
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 018/C Riunione del 18 Ottobre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 4/C del 4.8.2006
Impugnazione - istanza: 1. RICORSO DELLA POL. POZZUOLESE AVVERSO L’OBBLIGO DI PROVVEDERE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL’AUTOVETTURA DEL SIG. R.V. IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 64/C Riunione del 12 Giugno 2006 n.1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006
Impugnazione - istanza: 1. APPELLO DEL MONTESANTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SEGUITO GARA MONTESANTO CALCIO/BOYS PIANURESE DELL’11.2.2006.
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/C - Riunione del 20 aprile 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 22.3.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Fincaf Group modica avverso decisioni merito gara Giarratanese /Fincaf Group Modica del 26.12.2005
Massima: L’appello alla CAF è inammissibile poiché non è in atti la prova che il ricorso sia stato notificato anche alla controparte nei termini di rito, omissione che rende il ricorso stesso inammissibile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 54 del 15.2.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Pietrapertosa Dol. Lucane avverso decisioni merito gara Pietrapertosa/Marsico Nuovo del 4.12.2005
Massima: Avanti la Commissione d’Appello Federale il procedimento si instaura su ricorso di parte, che a diritto di ottenere, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. A) C.G.S. a proprie spese, copia dei documenti con richiesta formulata, come dichiarazione di reclamo, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che s’intende impugnare, proponendo contestualmente analoga comunicazione alla controparte. Orbene tale contestuale comunicazione alla controparte deve avvenire esclusivamente, ai sensi dell’art. 34 comma 7 C.G.S. a mezzo telegramma o telefax , il che quando non avviene consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., e 34 comma 7 C.G.S., per omesso invio, a mezzo telegramma o telefax, della dichiarazione del reclamo con richiesta della copia degli atti alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C - Riunione del 23 marzo 2006 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.1.2006- www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Ardorese avverso decisioni merito gara Ardorese/Bovese del 20.11.2005
Massima: Ai sensi dell’art.33,comma 2, C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF per mancato invio del preannuncio della richiesta degli atti ufficiali a mezzo fax o telegramma alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 9.2.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello del C.C. San Gregorio avverso decisioni merito gara Bellinzona/San Gregorio del 20.11.2005
Massima: E’ inammissibile il reclamo in merito alla gara, quando la società non prova di averlo inviato alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 7 novembre 2005 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005 Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.C. Wipptal avverso decisioni merito gara S.C. St. Georgen/A.C. Wipptal dell’11.9.2005
Massima: E ’inammissibile il ricorso alla CAF, relativo alla regolarità della gara, ai sensi dell’ art. 32 comma 2 C.G.S., quando non è stato inviato in copia alla controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 del 4.3.2004 e Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2004
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione A.C. Mario Micheli avverso decisione merito gare di Coppa Toscana: - A.C. Mario Micheli/A.S. Terranuovese dell’11.2.2004; - A.S. Terranuovese/A.C. Mario Micheli del 25.2.2004.
Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF quando non viene comunicato alla controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Ezzelina avverso decisioni merito gara Juventina Ed. Polaris/Ezzelina del 18.4.2004
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S. per tardività quando inoltrato oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione della delibera impugnata e dell’art. 29 comma 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 94 del 9.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Calcio Steccato avverso decisioni merito gara Sila Regia/Calcio Steccato del 9.3.2004
Massima: L’appello alla CAF è inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., quando non risulta che la società appellante abbia contestualmente inviato alla controparte copia della richiesta degli atti inviata all’organo giudicante: e tale mancanza genera l’inammissibilità del ricorso. Recita l’art. 33 comma 2 C.G.S.: - “Il procedimento è instaurato: su ricorso della parte che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”. A sua volta l’art. 29 comma 5 C.G.S. stabilisce che copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo devono essere inviati, contestualmente, all’eventuale controparte: e tale mancanza generale l’inammissibilità ex art. 29 comma 9 C.G.S..
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 23 Febbraio 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello dello Sporting 2000 avverso decisioni merito gara Viola Club Romito/Sporting 2000 del 30.11.2003
Massima: Il reclamo alla CAF è inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S. che prevede che la reclamante debba integrare il contraddittorio - se riferito al risultato di una gara - inviando nei modi prescritti (raccomandata, fax, posta elettronica) dall’art. 34 C.G.S. copia del reclamo alla controparte, quando tale prescrizione non è adempiuta.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 12 Gennaio 2004 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Calcio Roccagorga avverso decisioni merito gara Roccagorga/Lazio Club Sonnino dell’8.11.2003
Massima: A norma dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S., è inammissibile il reclamo alla CAF quando la reclamante non ha provveduto al prescritto invio di copia del ricorso alla controparte, contestualmente alla trasmissione del ricorso medesimo alla CAF.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 1 Dicembre 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 23.10.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo dell’Acilia Calcio avverso decisioni merito gara Allievi Regionali Axa/Acilia del 21.9.2003
Massima: L’appello è inammissibile quando è stata omessa la notifica alla società controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 9 comma 5 C.G.S.).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo della Pol. Silanus av verso decisioni merito Gara orani/Silanus del 28.9.2003
Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF per mancato invio di copia del reclamo alla società controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 2.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Pro Mazara avverso decisioni merito gara Pro Mazara/Contessa Entellina del 9.3.2003
Massima: Il ricorso alla CAF va dichiarato inammissibile quando la società appellante non ha fornito alcuna prova di avere provveduto a quanto stabilito dall’art. 29 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone il contestuale invio all’eventuale controparte della dichiarazione e dei motivi del reclamo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 20.2.2003.
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Fortuna 78 avverso decisioni merito gara Fortuna 78/Pergola Fratte Green del 21.12.2002.
Massima: Ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile il reclamo alla CAF per omesso invio contestuale di copia del reclamo alla società controparte e per tardività, essendo stato inviato oltre il settimo giorno dalla pubblicazione sul comunicato della decisione impugnata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 32 del 29.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. S. Lazzaro R. avverso decisioni merito gara Maragnole/S. Lazzaro R. del 22.12.2002
Massima: La C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte (contravvenendo al principio del contraddittorio) e per tardività, in quanto inviato oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione della Commissione Disciplinare, termine fissato dall’art. 33 comma 2 C.G.S. e che, come noto, è perentorio.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Torrevecchia Teatina avverso decisioni merito gara Torrevecchia Teatina/Canosa Sannita del 3.11.2002, nonché avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003 inflitta al calciatore O.A..
Massima: L’appello deve dichiararsi inammissibile ex art. 29 comma 5 C.G.S. per la parte inerente il risultato della gara perché non rimesso in copia alla controparte ed ex art. 40 comma 7 lett. d) C.G.S. per la parte inerente la sanzione dell’ammenda e la squalifica per il tesserato, perché essendo inferiore ai dodici mesi ed irrogati nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Regionale, non sono impugnabile davanti alla C.A.F.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Trigno Celenza avverso decisioni merito gara Paglieta/Trigno Celenza del 15.9.2002
Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. è inammissibile il ricorso alla CAF, per mancato invio contestuale alla società controparte di copia dei motivi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 21.2.2002
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Doria Voluntas avverso decisioni merito gara Molino/Doria Voluntas del 27.1.2002
Massima: Nel proporre reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo la società, a pena di inammissibilità, deve inoltrare alla controparte, copia dei motivi del reclamo. Stabilisce l’art. 29 C.G.S. che copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo ... deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte (comma 5). Prevede pure che la inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, ... costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame (comma 9). Prevede soprattutto, che le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza (stesso comma 9).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 57 del 31.1.2002
Impugnazione - istanza: Appello della Ba.Te.Ca. Club avverso decisione merito 3 gare per partecipazione di calciatori vari in posizione irregolare.
Massima: L’art. 29 C.G.S. al comma 5 stabilisce che “tutti i reclami e ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. Questa, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, ha diritto, di inviare le proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante. Il non aver esercitato tale diritto rientra pertanto nella scelta discrezionale del singolo soggetto, né esiste norma che imponga alla Commissione Disciplinare di notiziare, a chi non ne abbia fatto formale e tempestiva richiesta, del giorno dell’esame della controversia.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 17.1.2002
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.P. Monteruscello avverso decisioni merito gara non disputata campionato Regionale Allievi Vico Equense/Monteruscello del 2.12.2001
Massima: L’art. 29 comma 5 C.G.S. stabilisce che tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti secondo il dettato dell’art. 34 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte. Ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. tale violazione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo in seconda istanza presentato dalla società al Giudice Sportivo di 2° Grado, la cui decisione va annullata senza rinvio.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 23 giugno 2001 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Campobello avverso il risultato della gara Campobello/Licata dell’11.2.2001 in relazione alla gara Ribera/Licata del 28.1.2001
Massima: E’ inammissibile il reclamo quando è omessa la notifica alla controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 23 comma 5 C.G.S.).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 17 maggio 2001 n. 26 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 23/C - Riunione del 15.3.2001
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del Leonzio Calcio avverso decisioni merito gara Leonzio/Adrano del 28.1.2001
Massima: L’art. 23 comma 5 C.G.S. prevede che “...copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all’eventuale controparte...”. In mancanza il ricorso è inammissibile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 3 maggio 2001 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 22.2.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real Gravitelli avverso decisioni merito gara Real Gravitelli/Fondo Genovese del 27.1.2001
Massima: Il reclamo alla CAF non può essere preso in esame perché inammissibile per due ordini di motivi: 1) risulta inviato oltre il termine perentorio, previsto dall’art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S.; 2) risulta omesso l’invio di copia dei motivi alla società controparte, ai sensi dell’art. 23 comma 5 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ariete avverso decisioni merito gara Favara/Ariete del 3.2.2001
Massima: Il reclamo è chiaramente inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 23 comma 5 C.G.S.).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 dell’1.2.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Zagarolo avverso decisioni merito gara Campionato Giovanissimi Zagarolo/Cavese del 7.1.2001
Massima: Quando la reclamante non ha inviato a mezzo raccomandata, contestualmente al reclamo, copia dei motivi alla controparte, viola l’art. 23 comma 5 C.G.S ed il reclamo è inammissibile.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 25 gennaio 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 7.12.2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Palleronese avverso decisioni merito gara Monti/Palleronese del 15.10.2000
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 27, coma 2 lett. a) C.G.S., il reclamo alla CAF per omesso invio alla società controparte del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n.3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 43 del 27.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello dello S.C. Trestina avverso decisioni merito gara Trestina/Valfabbrica del 26.3.2000
Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., il reclamo alla CAF per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, quando è richiesta la ripetizione della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 18 maggio 2000 n.11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 91 del 10.5.2000
Impugnazione - istanza: Appello del Vesuvio Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara di play-off del campionato Serie A2 Queens Avezzano/Vesuvio Calcio a Cinque del 6.5.2000
Massima: La Commissione Disciplinare, nel rilevare che il reclamo di primo grado non era stato corredato dalla prova dell'invio dello stesso alla controparte, come prescrive l'art. 23 comma 5 C.G.S..e che il primo giudice non ne aveva dichiarato la inammissibilità per la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata (o, nella specie, trattandosi di incontro di Play-off, per il quale era prevista l'abbreviazione dei termini, del fax), ha ritualmente annullato la delibera impugnata a norma dell'art. 26 comma 4 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Bagnarese avverso decisioni merito gara Bagnarese/Marina Gioiosa dell’8.1.2000
Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto ai primi giudici, relativamente alla richiesta di annullamento del provvedimento della perdita della gara, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 23 comma 10 C.G.S., rilevandosi dagli atti che esso non è stato rimesso in copia alla controparte, come prescritto dall'art. 23 comma 5 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 23 marzo 2000 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 58 del 10.2.2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. La Virtuale avverso decisioni merito gara non disputata del Campionato Amatori La Virtuale/Euro Cars Eboli dell'8.12.1999
Massima: La società che ha omesso di notificare, per raccomandata, copia dei motivi di appello alla società controparte, viola il disposto dell'art. 23 comma 5 C.G.S., dal che consegue, ai sensi del successivo comma 10 del precitato articolo, l'inammissibilità del reclamo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 10 febbraio 2000 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 42 del 16.12.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Atletico Sirignano avverso decisioni merito gara Boys Freconia/Atletico Sirignano del 7.11.1999
Massima: La C.A.F annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S., l'impugnata delibera, stante l'inammissibilità del reclamo avverso la regolarità della suindicata gara, per non essere stati inviati i motivi dell’appello alla controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 29 luglio 1999 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 73 del 30.6.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Sporting Club Avezzano avverso decisioni merito gara città di Avezzano/Sporting Club Avezzano del 29.5.1999
Massima: Ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, in merito alla partecipazione irregolare del calciatore, quando la società ricorrente non ha osservato l'obbligo di contestuale invio di copia dei motivi d'appello alla società controparte.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 15 luglio 1999n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 56 del 20.5.1999
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Folgore S. Rita Baires avverso decisioni merito gara Folgore S. Rita Bairesjgratin Pitagora del 25.4.1999
Massima: Ai sensi degli artt. 27 comma 2 lett.a) e 23 comma 5 C.G.S. l’appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, con la quale è stata inflitta alla società ricorrente la perdita della gara, è inammissibile per tardività (inviato oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione) e per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte (contravvenendo al principio del contraddittorio).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 8 luglio 1999 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 61 del 27.5.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Palomonte Salernitana avverso decisioni merito gara Scuola Calcio Valsele/SC Palomonte Salernitana dell’1.4.1999
Massima: Ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale, in merito alla partecipazione irregolare del calciatore, quando la società ricorrente non ha osservato l'obbligo di contestuale invio di copia dei motivi d'appello alla società controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 27 maggio 1999 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 22.4.1999
Impugnazione - istanza: Appello della S.S.C. San Tammaro avverso decisioni merito gara Atella Clubisan Tammaro del 21.3.1999
Massima: L'appello alla CAF è inammissibile quando copia dei motivi non è stata contestualmente inviata, per raccomandata, alla società controparte, così come prescritto dall'art. 23 comma 5 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Augusta avverso decisioni merito gara Augusta/Reggio Calcio a 5 del 14.3.1999
Massima: Il reclamo alla Commissione Disciplinare è inammissibile se non inviato contestualmente alla controparte ed ai sensi dell’art. 23 comma 10, le "irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Augusta avverso decisioni merito gara BNL Virtus Roma/Augusta del 6.2.1999
Massima: L'art. 23 comma 5 C.G.S. stabilisce che tutti i reclami debbono essere inviati con le motivazioni alle parti interessate, cioè a quelle parti alle quali si estendono gli effetti disciplinari della decisione impugnata ed in ogni caso quando per il loro interesse devono essere portati a conoscenza dei motivi del reclamo o del ricorso e di conseguenza a contestarli o meno. In mancanza il ricorso è inammissibile per violazione del contraddittorio.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 del 18.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello della società Flaminia Calcio a s avverso decisioni merito gara Flaminia Calcio a 5/Circolo il Campetto del 23.1.1999
Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF per omesso invio contestuale della copia del reclamo alla controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 101 del 19.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Augusta avverso decisioni merito gara Augusta/Reggio Calcio a 5 del 14.3.1999
Massima: Il reclamo alla Commissione Disciplinare è inammissibile se non inviato contestualmente alla controparte ed ai sensi dell’art. 23 comma 10, le "irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 48 del 15.12.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cetraro avverso decisioni merito gara Cetraro/Montepaone del 15.11.1998
Massima: E’ affetta da nullità, per difetto di contraddittorio, la decisione della Commissione Disciplinare adottata nello stesso giorno in cui copia del reclamo è stata notificata alla controparte, alla quale quindi è stato di fatto precluso il diritto a controdedurre.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C - Riunione del 26 Febbraio 1998 - n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 dell'8.1 .1998
Impugnazione - istanza: Appello del Vaiano Calcio avverso decisioni merito gara "Esordienti" non disputata Vaiano/Seano del 29.11.1997
Massima: Ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S., la società appellante è tenuta, a pena di inammissibilità, a rimettere alle controparti copia dei motivi a sostegno dell'impugnazione. In mancanza l’appello è inammissibile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C - Riunione del 12 febbraio 1998 - n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 31 de19.1:1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.V.S. Raffadali avverso decisioni merito gara San Giorgio Vicari/A.V.S. Raffadali del 16.11.1997
Massima: E’ inammissibile ilreclamo, quando è stata omessa la notifica alla controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 23 comma 5 C.G.S.).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 22.5.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Misilmeri avverso decisioni merito gara Allievi Misilmeri/Don Orione del 3.5.1997
Massima: Il reclamo davanti la CAF è inammissibile se non viene inoltrata alla controparte copia del gravame con i relativi motivi. (Nel caso di specie la società nei cui confronti è stato inoltrato il reclamo per la posizione irregolare di un suo calciatore, rappresenta in via preliminare alla CAF di non avere ricevuto copia dei motivi di reclamo della società avversaria, avendo ricevuto una raccomandata contenente un foglio bianco ed un altro recante solo l'indirizzo della società. Tale circostanza fu confermata anche dalla società che aveva interesse al reclamo la quale, con una dichiarazione che fa onore alla società, ammise che un suo collaboratore si è reso colpevole della irregolarità denunciata dalla squadra avversaria non inoltrando alla controparte copia del gravame con i relativi motivi).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 12 Giugno 1997 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 53 dell'8.5.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. San Fortunato avverso decisioni merito gara San Fortunato/La Salle del 20.4.1997
Massima: La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S. per omesso invio alla società controparte di copia dei motivi, quando si verte in materia di regolarità della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 20 febbraio 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta Com. Uff. n. 24 del 16.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Silvio Piola avverso decisioni merito gara Crescentino P.S./Silvio Piola dell’1.12.1996
Massima: L’appello alla CAF è inammissibileper violazione dell'art. 23 comma 5 C.G.S., per omesso contestuale invio di copia dei motivi di appello alla società controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 12.12.1996
impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Invicta Candela avverso decisioni merito gara Pro Carapelli/Iinvicta Candela del 17.11.1996
Massima: La decisione della Commissione Disciplinare viene annullata senza rinvio dalla CAF, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S., quando risulta provato che la reclamante abbia omesso, per tale grado di giudizio, l’invio di copia dei motivi alla società controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 16 gennaio 1997 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff- n. 12/D-Riunioni dell'8/9.11.1996 Impugnazione - istanza: Appello della Miranesesalese avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio reclamo inerente il trasferimento 1995/96 del calciatore Bertoncello Tiziano da essa reclamante al Treviso F.C.1993
Massima: L’appello alla CAF avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del proprio reclamo tendente ad ottenere la declaratoria di annullamento del trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore, è inammissibile, ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi al calciatore controparte, ai sensi dall'art. 100 comma 4 N.O.I.F.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 17 del 21.11.1996.
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pecciolese avverso decisioni merito n. 3 gare per partecipazione del calciatore C.M in posizione irregolare.
Massima: L’ appello è inammissibile, ai sensi dall'art. 23 comma 5 C.G.S., per omesso invio entro i termini prescritti di copia dei motivi alle società controparti (sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la delibera da impugnarsi, fissato dall’art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S.).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 9 maggio 1996 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (C.U. n. 40 del 28.3.1996)
Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Telese Terme avverso decisioni merito gara Allievi Provinciali Moiano/Telese Terme del 16.12.1995.
Massima: Al fine di ottenere la sanzione sportiva della perdita di una gara per posizione irregolare di un calciatore, vi è l'obbligo del contestuale invio per raccomandata di copia dei motivi di reclamo all'eventuale controparte, nonché l'esibizione, a comprova di detto adempimento, della relativa ricevuta in allegato al reclamo all'Organo di giustizia, secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 5 C.G.S., altrimenti l’appello è inammissibile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 9 maggio 1996 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 166 del 23.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Marino Club avverso decisioni merito gara CE.F.ME./Marino Club del 13.1.1996
Massima: L’appello è inammissibile per violazione degliart. 27 comma 2 lett. a) e 23 comma 5 C.G.S., se l’appellante non dimostra di aver inviato alla società controparte copia dei motivi di reclamo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 28.3.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Nuovo Soccavo avverso decisioni merito gara Allievi Provinciali San Paolo/Nuovo Soccavo del 14.1.1996
Massima: L’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, viene dichiarato in via pregiudiziale senza procedere all’esame nel merito.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 2 maggio 1996 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 33 del 21.3.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Montalo avverso decisioni merito gara S. Paolo/Montalbo del 3.3.1996
Massima: L’appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 15.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Real Airola avverso decisioni merito gara Juniores Regionale Grotta/Real Airola del 31.12.1995
Massima: L'appello è inammissibile perchè non è stato osservato l’obbligo dell'invio di copia dei motivi alla società controparte, cosi come previsto dall'art. 23 comma 5 C.G.S., con ciò pregiudicando la possibilità di esaminare nel merito l’appello.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 21 marzo 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 26 del 25.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Noicattaro Calcio avverso decisioni merito gara Juniores Noicattaro Calcio/Corato del 9.12.1995
Massima: Il gravame alla CAF avverso la perdita della gara è inammissibile, non avendo la società istante provveduto all’invio di copia dei motivi alla controparte, cosi come prescritto dall’art. 23 comma 5 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio- Com. Uff. n. 106 del 9.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Com. Quartiere Torre Maura avverso decisioni merito gara serie C calcio femminile Com. Quartiere Torre Maura/Tirrenia del 17.12.1995
Massima: E’ inammissibile l’appello, per omesso invio per raccomandata di copia dei motivi alla società controparte, in violazione dell'art. 23 comma 5 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/D - Riunioni del 17/18.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Sassuolo Calcio avverso la mancata convalida della lista di trasferimento del calciatore di G.D. dall’U.S. Vignolese ad essa reclamante.
Massima: Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti il gravame alla CAF è inammissibile, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., quando è omesso invio di copia dei motivi alla società controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 7 marzo 1996 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 102 del 2.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.C. Vitorchiano avverso decisioni merito gara Vitorchiano/Castrense del 7.1.1996
Massima: L'appello è dichiarato inammissibile quando è stato omesso l'invio, nei termini fissati, di copia dei motivi alla controparte, ai sensi dell'art. 23. comma 5 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 25 gennaio 1996 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 14.12.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Nuovo Calcio MI 3 avverso decisioni merito n. 7 gare, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lombardia del settore per l’attività Giovanile e Scolastica, per partecipazione del calciatore L.S. in posizione irregolare.
Massima: L'appello è inammissibile quando la società reclamante non ha provveduto al contestuale invio per raccomandata di copia dei motivi di reclamo alle controparti, cosi come prescritto dall'art. 23 comma 5 C.G.S.
Massima: Gli appelli riuniti per connessione vengono dichiarati inammissibili, per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S. quando entrambe le parti appellanti hanno omesso l' invio dei motivi di reclamo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 13 del 2.11.1995
Impugnazione - istanza: Appelli del sig. S.A. e dell’U.S. Biella Villaggio Lamarmora avverso, rispettivamente, le sanzioni dell’inibizione fino al 30.6.1996 e della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato 1995/96 inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara Biella Villaggio Lamarmora/Pont Donnaz del 19.3.1995, a norma degli artt. 2 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.