Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 144/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) – www.figc.it Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 370 del 16.12.2021 Impugnazione – istanza: – A.S.D. PGS Luce Messina/ FUTSAL POLISTENA Massima: Il reclamo della società in merito alla mancata disputa della gara è inammissibile sotto un duplice profilo….In violazione dell’art. 71, commi 2 e 3, C.G.S., difatti, la reclamante non risulta aver prodotto alcun…
05. PROCEDIMENTO SVOLGIMENTO GARA E CASISTICA, 3. IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO, A) PROCEDURA svolgimento gara, Massime, Reclamo alla CSA: Notifica controparte
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• Anno: 2021
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 093 CSA del 23 Febbraio 2021 Decisione Impugnata: Decisione pubblicata mediante C.U. n. 519/DIV del 19.02.2021. Impugnazione – istanza: Faventia 1998/A.S.D. Calcio A 5 Corinaldo Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo inerente la regolarità della gara per non essere stato notificato alla società controparte Infatti, ai sensi dell’articolo 71, comma 3, C.G.S “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte…