Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 122/CSA del 22 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021
Impugnazione – istanza: - ASD Afragolese 1944
Massima: La rinuncia al reclamo ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., determina l’estinzione del giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 118/CSA del 17 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 115/DIV del 23.10.2021
Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l
Massima: La dichiarazione del 30 novembre 2021, di rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 117/CSA del 17 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 115/DIV del 23.10.2021
Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l
Massima: La dichiarazione di rinuncia al reclamo avverso la squalifica e l’ammenda inflitta al dirigente non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 098/CSA del 06 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 169 del 4.11.2021
Impugnazione – istanza: - 360 GG FUTSAL /AOSTA CALCIO 511
Massima: La Corte, preso atto della rinuncia al reclamo avverso la regolarità della gara, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 087/CSA del 26 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 2.11.2021.
Impugnazione – istanza: - Taranto F.C. 1927
Massima: La Corte, preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 080/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2.11.2021.
Impugnazione – istanza: - SSD ARL Napoli Femminile
Massima: La Corte, preso atto della rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 4.500,00, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 063/CSA del 10 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo nazionale di serie B, pubblicata in C.U. n. 49 del 25 ottobre 2021
Impugnazione – istanza: - calc. K.A.
Massima: La Corte dà atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S. e per l’effetto dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 059/CSA del 8 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 87/DIV del 21.10.2021 avverso la squalifica per 3 giornate inflitta al calciatore
Impugnazione – istanza: - Virtus Francavilla Calcio 1946
Massima: La dichiarazione resa alla presente udienza, di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 046/CSA del 26 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 19.10.2021 avverso la squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore
Impugnazione – istanza: F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.
Massima: La dichiarazione di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6, CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio. Sulla base di quanto precede, il reclamo … va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 022/CSA del 04 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Pro - Com. Uff. n.19/DIV del 07.09.2021
Impugnazione – istanza: U.S.D. Seregno Calcio S.r.l.
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 016/CSA del 23 Settembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 11/DIV del 31.08.2021
Impugnazione – istanza: Taranto F.C. 1927 S.r.l.
Massima: La dichiarazione … di rinuncia al reclamo, non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 015/CSA del 17 Settembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 11/DIV del 31.08.21
Impugnazione – istanza: Lucchese 1905 S.r.l.
Massima: La Corte preso atto della rinuncia al reclamo, avverso la squalifica per 1 giornata di gara, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 012/CSA del 15 Settembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 19/DIV dello 07.09.2021
Impugnazione – istanza: D.R.
Massima: La dichiarazione …. di rinuncia al reclamo non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 224/CSA del 15 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale Com. Uff. n. 169 del 25.05.2021 - squalifica di tre giornate effettive di gara al Sig. A.G., per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara e per aver reiterato la condotta nei confronti di un A.A. alla notifica del provvedimento disciplinare.
Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Aversa 1925
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 219/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso la Dipartimento interregionale Com. Uff. n. 160 del 13.05.2021
Impugnazione – istanza: Puteolana/Team Altamura
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 218/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo presso la Dipartimento interregionale Com. Uff. n. 160 del 13.05.2021
Impugnazione – istanza: Fidelis Andria/Taranto
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 217/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 158 del 12.05.2021
Impugnazione – istanza: Us Bitonto/Asd Team Altamura
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 216/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 158 del 12.05.2021
Impugnazione – istanza: Usd Lavello/Asd Team Altamura
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 215/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 472/DIV del 24.05.2021
Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.r.l.
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 205/CSA del 31 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata sul C.U. n. 1325 del 10 maggio 2021, con la quale veniva comminata la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2021 al Sig. M. P. e di ammenda di € 1.000,00 alla società
Impugnazione – istanza: ACN Siena 1904 S.S.D. S.r.l.
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 203/CSA del 28 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Sanzione della squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata per una gara effettiva – campo neutro porte chiuse – ammenda di € 2.500,00 inflitta alla società seguito gara Vastese Calcio 1902/S.
Impugnazione – istanza: A.S.D. Vastese Calcio 1902
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 199/CSA del 25 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. P.D. seguito gara Licata Calcio/Città di Acireale 1946 del 02.05.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Città di Acireale 1946
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ex art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 193/CSA del 18 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore ..; - squalifica per 2 giornate di gara effettive inflitta al calciatore …; - squalifica per 2 giornate di gara effettive inflitta al calciatore …, seguito gara Gravina Soc.Coop.Sp.Dil./Real Aversa 1925 del 21.04.2021;
Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Aversa 1925
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 192/CSA del 18 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, pubblicata sul C.u. n. 145 del 21 aprile 2021, con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al sig. N. T.
Impugnazione – istanza: Rende Calcio 1968 S.r.l.
Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 176/CSA del 04 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 137 del 12.04.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Vis Artena
Massima: La Corte, preso atto della rinuncia al reclamo in relazione alle posizioni dei sigg.ri …, li dichiara estinti ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 089 CSA del 12 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. 95 del 27.01.2021
Impugnazione – istanza: A.C.R.. Messina SSD A.R.L.
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 comma 6 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 087 CSA del 15 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 Com. Uff. n. 490 del 18.01.2021
Impugnazione – istanza: società Eur Massimo A.S.D.
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 comma 6 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 086 CSA del 16 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 262/DIV del 19.01.2021
Impugnazione – istanza: U.S. Catanzaro 1929
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 comma 6 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 070 CSA del 27 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 133 del 07.01.2021
Impugnazione – istanza: N.A.N.M..
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 comma 6 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 052 CSA del 4 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020
Impugnazione – istanza: S.L..
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 comma 6 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 039 CSA del 23 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 113 del 08.12.2020
Impugnazione – istanza: Juventus F.C. S.p.A
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento ex art. 49 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 026 CSA del 04 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 141/DIV del 09.11.2020
Impugnazione – istanza: Novara Calcio
Massima: La formale rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 025 CSA del 04 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 141/DIV del 09.11.2020
Impugnazione – istanza: Novara Calcio
Massima: La formale rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 019 CSA del 30 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 48/DCF del 10.11.2020
Impugnazione – istanza: U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.
Massima: La formale rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ex art. 49 C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 008 CSA del 29 Ottobre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 027/Campionati Giovanili del 06.10.2020
Impugnazione – istanza: Reggina 1914 S.r.l.
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del giudizio.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 007 CSA del 23 Ottobre 2020
Decisione Impugnata: Avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. G.L. seguito gara AC Picerno/Taranto F.C. 1927 S.r.l. del 27.09.2020
Impugnazione – istanza: Taranto F.C. 1927
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del giudizio.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0246 CSA del 21 Luglio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 140 del 11.07.2020
Impugnazione – istanza: S.S. Juve Stabia S.r.l.
Massima: Per formale rinuncia al reclamo il procedimento viene dichiarato estinto
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 183/CSA del 14 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 29.1.2020 di cui al Com. Uff. n. 52
Impugnazione – istanza: S.S.D. LATINA CALCIO 1932Massima:
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 127/CSA del 2 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 20.1.2020 di cui al Com. Uff. n. 106/DIV
Impugnazione – istanza: SIG. J.E..
Massima: La rinuncia al reclamo avverso la squalifica comminata al calciatore comporta l’estinzione del procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 174/CSA del 7 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 63/DIV del 12.11.2019
Impugnazione – istanza: A.C. GOZZANO S.R.L.
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 173/CSA del 30 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 12.11.2019
Impugnazione – istanza: SIG. P.G..
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 172/CSA del 24 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 157 del 17.10.2019
Impugnazione – istanza: PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 167/CSA del 7 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 42 del 22.10.2019
Impugnazione – istanza: CALC. G.G.
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 165/CSA del 27 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 08.10.2019 in ordine alla gara Livorno/Chievo del 05.10.2019 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.000,00 inflitte al calc. M.D.
Impugnazione – istanza: A.S. LIVORNO CALCIO
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 164/CSA del 27 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 dell’8.10.2019 avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00
Impugnazione – istanza: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 162/CSA del 12 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale con C.U. n. 24 del 18.09.2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. TEAM ALTAMURA/A.S.D. GLADIATOR
Massima: Per effetto della rinuncia viene dichiarato estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 06/ CSA del 23 Luglio2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA del 31 Gennaio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.1.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/CUNEO DEL 20.1.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 06/ CSA del 23 Luglio2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA del 31 Gennaio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.1.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. B.D. SEGUITO GARA FERALPISALÒ/TERNANA DEL 22.1.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. L.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA IMOLESE/RAVENNA DEL 26.12.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 170/CSA del 28/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 140/CSA del 3 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MILAN/LAZIO DEL 13.04.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 168/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 149/CSA del 16 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/Clt del 9.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/MONZA DELL’8.05.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 03.4.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/ELLEDI CARMAGNOLA DEL 30.3.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 122/CSA del 27 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 19.3.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE A.T.O.O. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/BOLOGNA DEL 16.03.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 142/CSA del 10 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 203 del 16.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.W. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CAGLIARI DEL 14.4.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 157/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 125/CSA del 12 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 77 del 08.04.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. TRENTO S.C.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 TRENTO/CARAVAGGIO DEL 06.04.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALMESE/BARI DEL 24.03.2019
Massima: Con la rinuncia al reclamo il procedimento viene dichiarato estinto, ex art. 33, comma 12, C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 - 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.02.2019
Massima: Confermata la sanzione di una gara a porte chiuse e l’ l’ammenda di € 2.500,00 alla società “per avere propri sostenitori - lanciato una bottiglietta piena di acqua sul terreno di gioco che cadeva a pochi metri dall’Arbitro; - al termine della gara lanciato numerosi sputi (22) all’indirizzo degli Ufficiali di gara, alcuni dei quali (5) attingevano l’Arbitro in pieno volto, nonché sulla maglia e i pantaloncini (15), mentre altri colpivano un A.A. alla testa (2); - sempre al termine della gara lanciavano una pietra di circa 10 cm all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria che cadeva sul terreno di gioco senza colpire nessuno ”. (RA – R AA).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. M.D.J.; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. P.G.; INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 3.02.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.B. SEGUITO GARA PRO PIACENZA/AREZZO DEL 12.12.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. GOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. E.S. SEGUITO GARA GOZZANO/OLBIA DEL 10.03.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GIOCO INFLITTA SEGUITO GARA VIRTUS VECAMP VERONA/FERALPISALÒ DEL 10.03.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 115/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 105/CSA del 7 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. G.A.A. SEGUITO GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 16.02.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 063/CSA del 13 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. C.S. SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 02.12.2018
Massima: La rinuncia al reclamo comporta l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., dichiara estinto il procedimento.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/POL. CALCIO BUDONI SEGUITO GARA DEL 18.11.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.A.SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SAN MARINO DEL 06.01.2019
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 54/CSA del 15 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 30.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CITTÀ DI VALMONTONE/COPPA D’ORO CERVETERI DEL 28.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 78/CSA del 18 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE PRIVE DI SPETTATORI E ULTERIORE GARA CON IL SETTORE “2° ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 78/CSA del 18 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL CALC. I.L. SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE P.D.S.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MONZA/TERAMO DEL 21.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. PISA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PRO PIACENZA DEL 17.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 076/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 62/CSA del 7 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. I.J. SEGUITO GARA EMPOLI/ATALANTA DEL 25.11.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 59/CSA del 29 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA INFLITTE SEGUITO GARA VASTESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 14.11.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 51/CSA del 12 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.G. SEGUITO GARA ISERNIA/VASTESE DEL 28.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL CALC. F.N.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/SIRACUSA DEL 15.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L.C.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/SPEZIA DEL 07.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 09.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/RENDE DEL 06.10.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018
Impugnazione – istanza:
RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. L.M. SEGUITO GARA CATANIA/COSENZA DEL 11.2.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 451 del 24.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. BELLATOR FERENTUM AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BELLATOR FERENTUM/LAZIO CALCIO A 5 DEL 21.1.2018
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. MANTOVA 1911 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.D.SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MANTOVA/CREMA DEL 18.11.2017
Massima: La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
Decisione C.S.A.: C. U. n. 162/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del 23.03.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 30.09.2018 ED AMMENDA DI € 1.500 AL SIG. S.B.; INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. P.P..; INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. V.Z.; SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. R.C.; SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. L.D.; INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/CASERTANA DEL 22.03.2018
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ A.S.D. PESAROFANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REVERT CORTES JOSE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/PESAROFANO DEL 09.03.2018
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 142/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 223 del 30.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA SAMPDORIA/CAGLIARI DEL 29.4.2018
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.:C. U. n. 107/CSA del 20 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 13.02.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. B.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/BRESCIA DEL 10.02.2018
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CARRARESE DEL 15.10.2017
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE P.A. SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/AREZZO DEL 3.9.2017
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 34/DIV del 19.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PADOVA/VICENZA DEL 18.9.2017
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 47/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE CHIRICO’ COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOVARA DEL 1°.10.2017
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 194/DIV del 02.05.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 22.5.2017 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. E.L. SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/UNICUSANO FONDI DEL 30.4.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 24/CSA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA VASTESE/ROMAGNA CENTRO DEL 19.3.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 18/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 110 del 4.4.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.S.M. SEGUITO GARA DEL CAMP. U. 17 LEGA PRO REGGIANA/PADOVA DEL 2.4.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 17/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 177/DIV del 5.4.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S. RACING CLUB ROMA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:INIBIZIONE FINO AL 30.4.2017 AL SIG. F.P. ED AMMENDA DI€ 500,00;SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. U.G.;INFLITTE SEGUITO GARA LUCCHESE/RACING CLUB ROMA DEL 4.4.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 17/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 1°.3.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO A.S.D. GLADIATOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/GLADIATOR DEL 4.12.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 16/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.03.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI
€ 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/PIACENZA 26.03.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 213 del 23.5.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.D. SEGUITO GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 21.5.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 07/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.S. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 6.5.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 07/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.G. SEGUITO GARA GENOA/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. BONUCCELLI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARGENTINA/GAVORRANO DEL 12.2.2017
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017
Impugnazione – istanza:RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MACERATESE/FANO A.J. DEL 19.2.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 03/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) -www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 10.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO PIACENZA/ROBUR SIENA DEL 25.1.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 20 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’AIELLO ROCCO SEGUITO GARA GRAVINA/BISCEGLIE DON UVA DEL 2.10.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 11/TFN-SD del 25 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ UDINESE CALCIO SPA EX ART.43BIS CGS,AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DI CUI AL CU N.2 DEL 4.07.2017.
Massima:Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare preso atto della rinuncia al ricorso a cui si è associata la FIGC con propria dichiarazione, aderendo alla richiesta di declaratoria di estinzione del procedimento dichiara il non luogo a provvedere.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIENGO GIOVAMBATTISTA SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA ALBALONGA/RIETI DEL19.11.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE GASPARETTO SEGUITO GARA SPAL/SPEZIA DEL 10.12.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 23.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. SPORTING CLUB COPPA D’ORO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA 3 GG. CALC. STUPPINO CLELIA; SQUALIFICA 1 G. SIG. CECCARINI LOREDANA, SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE C5 JASNAGORA ASD/ASD SPORTING CLUB COPPA D’ORO DEL20.11.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.A. SEGUITO GARA RIETI/ARZACHENA DEL 23.10.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 16/CIt del 22.8.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2016 INFLITTA AL CALCIATORE C.D.S.T. SEGUITO GARA COPPA ITALIA LEGA PRO CATANIA/AKRAGAS DEL 21.8.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S.D. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.K. SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/NARDÒ DEL 20.3.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 14 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Divisione Nazionale Calcio a 5 - Com. Uff. n. 637 del 25.03.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE/A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA DEL 30.01.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 161/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 16.5.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.F.A. SEGUITO GARA S.P.A.L. 2013/BENEVENTO DEL 15.5.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.117/CSA del 13 Aprile 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 10 Maggio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com.Uff.n.77 del 29.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S.MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.P.N. A SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SCANDICCI DEL 25.3.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIATORE R.Y. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/FIDELIS ANDRIA DELL’11.3.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.106/CSA del 24 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CSA del 10 Maggio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico –Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA OLBIA/CREMONESE DEL 4.3.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: DeliberadelGiudiceSportivopressolaDivisioneCalcioa5–Com. Uff.n.646del21.2.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO REAL CEFALÙ AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/ODISSEA 2000 DEL 18.2.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.102/CSA del 10 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 10 Maggio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: DeliberadelGiudiceSportivopressoil Dipartimento Interregionale – Com.Uff.n.92del16.2.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIATORE F.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: DeliberadelGiudiceSportivopressolaDivisioneCalcioa5–Com.Uff. n.432del 13.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. AVIS PLEIADE POLICORO AVVERSO DECISIONISE GUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 DI CALCIO A5 AVIS PLEIADE POLICORO/FUTSAL BISCEGLIE1990 DEL 10.1.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.59/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL SIG.P.D., SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/COMO DEL 18.12.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 01 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 08 Marzo 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del GiudiceSportivopressolaLegaItalianaCalcioProfessionistico–Com.Uff.n.146/DIVdel21.02.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL SIG.G.F.; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL CALC. A.S. INFLITTE SEGUITO GARA RACING ROMA/CALCIOCOMO DEL 19.2.2017
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 22 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 074/CSA del 07 Febbraio 2017 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: DeliberadelGiudiceSportivopressolaLegaNazionaleProfessionistiSerieA–Com.Uff.n.107del19.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSOF.C.INTERNAZIONALEMILANOAVVERSOLASANZIONEDELLASQUALIFICAPER2GIORNATEEFFETTIVEDIGARAINFLITTAALCALC.MELODECARVALHOFELIPESEGUITOGARASASSUOLO/INTERNAZIONALEDEL18.12.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 24 Ottobre 2016 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 42/DIV del 3.10.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.G. SEGUITO GARA COSENZA/VIRTUS FRANCAVILLA DEL 2.10.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 162/CSA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 28 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.F. SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/1913 SEREGNO CALCIO DEL 22.5.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 10.11.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.M. SEGUITO GARA TERAMO/AREZZO DELL’8.11.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45/Campionati Giovanili del 3.11.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CESENA/PERUGIA DELL’1.11.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016
Impugnazione – istanza: 12. RICORSO CALC. D.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/GAVORRANO DEL 6.3.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. U.S. SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI LAZIO/ROMA DEL 22.04.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. M.R. SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE MILANO DEL 31.1.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ PRO SESTO DEL 19.12.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015
Impugnazione – istanza: 9. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI GIUDICE SPORTIVO MERITO GARA BISCEGLIE/TARANTO DEL 16.9.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 11 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 506 del 20.2.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL REAL FUTSAL ARZIGNANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5, UNDER 21, REAL FUTSAL ARZIGNANO/FENICE VENEZIA MESTRE DEL 16.2.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 18 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 136 del 26.1.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 24.1.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VALDINIEVOLE MONTECATINI/GAVORRANO DEL 20.3.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. N.A. SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/LUPA CASTELLI DEL 28.2.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 079/CSA del 18 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SSD VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.S. SEGUITO GARA GAVORRANO/VIAREGGIO DEL 31.1.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 92-93/CSA del 04 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CSA del 12 Aprile 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 23.2.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/COSENZA DEL 20.2.2016
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 9.11.2015
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S.D. REGGIO CALABRIA/CITTÀ DI GRAGNANO DELL’8.11.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 256 del 2.12.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. THIENE ZANE’ C 5 AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA THIENE ZANE’ CALCIO A 5/CAME DOSSON C5 DEL 28.11.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. M.D.C.F. SEGUITO GARA INTERNAZIONALE MILANO/LAZIO DEL 20.12.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/TB del 02.12.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.A.SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” ISCHIA ISOLAVERDE/TUTTOCUOIO DEL 28.11.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. B.N. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. R.G. SEGUITO GARA SANGIOVANNESE 1927/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 16.9.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 14 Ottobre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 1.10.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. GAMA SARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGSM VERONA CF/A.C.F. BRESCIA FEMMINILE DEL 26.9.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (2015)
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. C.L. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 25 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 28 Maggio 2015 e suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015
Impugnazione – istanza:2. RICORSO Sig. L.N. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014 - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015.
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 193 del 7.4.2015
Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 4.4.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 17 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.179/DIV del 3.4.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.P. SEGUITO GARA LECCE/BENEVENTO DELL’1.4.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CSA del 06 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 20.4.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.A. SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 19.4.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. M.G. FINO AL 31.3.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.S.D. LUPA CASTELLI ROMANI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA CASTELLI ROMANI/CALCIO SAN CESAREO DELL’11.3.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 16 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 99 del 25.2.2015
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 22.2.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 16 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B, A.S.D. NURSIA C5/A.S.D. ATLANTE GROSSETO DEL 29.11.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 E DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA AL SIG. F.M. SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 7.2.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.169/DIV del 24.3.2015
Impugnazione – istanza: 9. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. S.S. SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 22.3.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA A TUTTO IL 30.4.2015 PER IL SIG. P.M.; INFLITTE SEGUITO GARA ROMA TORRINO FUTSAL/ CARLISPORT COGIANCO DEL 14.3.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/1913 SEREGNO CALCIO DEL 4.1.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 058/CSA del 29 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CSA del 09 Marzo 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MACERATESE/SAMBENEDETTESE DEL 14.12.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 06 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 04 Marzo 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 132 del 27.1.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. K.G.P. SEGUITO GARA EMPOLI/UDINESE DEL 26.1.2015
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 03 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 03 Marzo 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 21.9.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 30 del 14.10.2014
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S. SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. P.R. SEGUITO GARA PRO VERCELLI/SPEZIA DEL 11.10.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 07 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 10 Febbraio 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 58 del 06.10.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.K. SEGUITO GARA JUVENTUS/ROMA DEL 5.10.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BISCEGLIE/FRANCAVILLA DEL 9.11.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.B.R. SEGUITO GARA JESINA/ SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e suwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, CATANZARO CALCIO 2011/BARLETTA DEL 12.10.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 14 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 1.10.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.G.C. SEGUITO GARA VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO DEL 28.9.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 14 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CSA del 09 Dicembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 30.9.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. A.G.SEGUITO GARA MATERA/LUPA ROMA DEL 28.9.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Com. Uff. n. 072 Divisione Calcio A Cinque del 01.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. ASTENSE LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 511/ASD ASTENSE LIBERTAS DEL 28.9.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 31 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 12 Novembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. T.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/BOLOGNA DEL 24.10.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 02.09.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. L.C.G. SEGUITO GARA AMICHEVOLE MACERATESE/BISCEGLIE DEL 9.8.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 19 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.S. SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/TORINO DEL 4.5.2014.
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
dall’A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. di Verona, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. N. 181/DIV del 9.6.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 05 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALC. S.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SSD CORREGGESE 1948 AR.L./USD OLGINATESE CALCIO DEL 18.5.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera Della Commissione Disciplinare Territoriale Presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 07 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 9.3.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 236/CGF del 13 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 326/CGF del 17 Giugno 2014 suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. G.S. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA ROMA/MACCARESE GIADA DEL 15.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014 suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.O.L.G. SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CALC. V.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUSSBALLCLUB SUDTIROL/UNIONE VENEZIA DEL 9.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.4.2014 INFLITTA AL SIG. B.C. SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 20 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 321/CGF del 13 Giugno 2014 suwww.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/TB del 5.3.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.T. SEGUITO GARA GAVORRANO/PRATO DEL 4.3.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 28 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 721 del 12.4.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. INNOVA CARLISPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLIITA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA FINAL EIGHT COPPA ITALIA ARZIGNANO C5/INNOVA CARLISPORT DEL 12.4.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. G.A., SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014
Impugnazione – istanza: 8. UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. A.D.S.J. SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.B.E. SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 127 del 13.2.2014
Impugnazione – istanza: 6. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. D.M.SEGUITO GARA COPPA ITALIA TIM CUP, FIORENTINA/UDINESE DELL’11.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 24 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA LATTE DOLCE CALCIO/N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO DEL 22.12.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013
Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DELL’HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3 - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - AMMENDA DI € 1.000,00 QUALE PRIMA RINUNCIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HINTERREGGIO CALCIO/NUOVA GIOIESE DEL 15.12.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 19 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 25 Marzo 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 114/DIV dell’11.2.2014
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.M. SEGUITO GARA PAVIA/CARRARESE DEL 9.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 16.11.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.1.2014 INFLITTA AL SIG. M.G. SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CHIAVARI CALCIO CAPERANA/LAVAGNESE 1919 DEL 20.10.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 307 del 16.12.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.B.H. SEGUITO GARA WINTER CUP, PESCARA/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 15.12.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 18 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 20 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 186 del 13.11.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA/ SPORTING SALA CONSILINA DEL 5.11.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 11.11.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 74 dell’11.11.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON I SETTORI DENOMINATI “ CURVA SUD E CURVA NORD” PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON C.U. N. 66 DEL 28.10.2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 26 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 13 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.P.SEGUITO GARA MESSINA/ARZANESE DEL 15.9.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 dell’11.11.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE P.S. SEGUITO GARA CHIEVO/MILAN DEL 10.11.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013
Impugnazione – istanza: 6) RICORSO S.S.D. CLODIENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.A. SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS/CLODIENSE DEL 22.9.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 8 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 10 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 23.12.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. L.C. FIVE MARTINA FRANCA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WINTER CUP, MARTINA FRANCA/PESCARA DEL 22.12.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 3 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 19 Dicembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA CHIUSURA DEL SETTORE DELLO STADIO ABITUALMENTE OCCUPATO DALLA TIFOSERIA COSIDDETTA “ULTRAS” PER 1 GARA EFFETTIVA, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/COMO DEL 16.11.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013
Impugnazione – istanza: 1 RICORSO CALC. L.T. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 2, N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7952/891 PF12-13/AM/MA DEL 4.6.2013
Massima: La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013
Impugnazione – istanza: 5 RICORSO S.S.D.A.R.L. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.M.R. SEGUITO GARA CALCIO CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 6.10.2013
Massima: La Corte preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società, dichiara estinto il procedimento.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.034/CGF del 29 Agosto 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 14 del 9.8.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S.D. POL. MORCONEAVVERSO GRADUATORIA DI RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO CAMPANO DI PROMOZIONE 2013/2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO DEL 5.5.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C.F. FIORENTINAAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. M.V.SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 24.2.2014
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013
Impugnazione – istanza: 10. RICORSO A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.R. SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.044/CGF del 18 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 05 Dicembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C.N. SEGUITO GARA PAVIA/SAVONA DELL’8.9.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.055/CGF del 27 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 29 Ottobre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata:Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.B.SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) - Decisione della Corte di Giustizia Federale - Com. Uff. n. 94/CGF del 20.11.2012
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI/ ROMA DEL 23.9.2012
Massima: La Corte, dichiara estinto il procedimento per rinuncia poiché ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie).