F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/TFN del 18.02.2020 – (Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del sig. Tacopina Joseph e della società Venezia FC Srl – Reg. Prot. 143/TFN-SD) Decisione n. 116/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 Reg. Prot. 143/TFN-SD
Decisione n. 116/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020
Reg. Prot. 143/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti - Presidente;
Avv. Paolo Clarizia – Componente;
Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 14 febbraio 2020,
a seguito del Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del sig. Tacopina Joseph e della società Venezia FC Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale il 21 Gennaio 2020 ha deferito a questo Tribunale il sig. Joseph Tacopina, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Venezia FC Srl, per violazione dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC con riferimento agli artt. 31 comma 1 stesso Codice ed 85 lett. B) par. III) NOIF, a motivo della mancata produzione alla Co.Vi.So.C. entro la data del 30.11.2019 della relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale intermedia della società al 30.09.2019.
È stata contestualmente deferita la società Venezia FC Srl per rispondere sia del comportamento del proprio rappresentante legale (responsabilità diretta: art. 6 comma 1 CGS – FIGC), sia a titolo di responsabilità propria in merito alla medesima violazione già contestata a detto rappresentante legale (artt. 31 comma 1 CGS – FIGC; 85 lett. B) par. III) NOIF).
Il deferimento aveva tratto le mosse da una nota della Co.Vi.So.C. del 19.12.2019, a mezzo della quale la Commissione, ai sensi dell’art. 90 comma 2 NOIF, aveva denunciato alla Procura Federale che la società non aveva depositato, a corredo della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2019, la relazione di cui sopra.
La memoria difensiva
Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria scritta 10.02.2020 a firma avv. Gianmaria Daminato, con la quale hanno chiesto in via principale il loro proscioglimento; in via subordinata, ove fosse ritenuta fondata l’incolpazione, l’applicazione di sanzioni parametrate all’assenza di precedenti ed alle ragioni che avevano provocato il ritardato deposito.
Nel merito hanno dedotto che il bilancio al 30.06.2019 era stato approvato dall’assemblea in seconda convocazione il 29.01.2020 e che la società di revisione, che già aveva verificato gli elementi costitutivi della situazione patrimoniale della società al 30.09.2019, non aveva potuto licenziare la certificazione solo perché non si era ancora verificata l’approvazione del bilancio da parte dei soci; ma rimaneva certo che la Società, nel termine fissato del 30.09.2019, aveva reso disponibili tutti gli atti elencati negli incisi a) e c) art. 85 lett. B) par. III) NOIF attestanti la propria situazione patrimoniale intermedia alla data suddetta, fatta eccezione per la relazione contenente il giudizio della società di revisione, che sarebbe stata comunque emessa all’esito dell’approvazione del bilancio.
Ha inoltre dedotto che, in forza di un sistema di deleghe, del quale la società si era dotata, la gestione societaria era di competenza di un amministratore delegato e non del Tacopina, che era pertanto estraneo ai fatti oggetto di deferimento.
La discussione
Alla riunione odierna (14.02.2020) è comparsa la Procura Federale (dott. Luca Scarpa, dott. Mauro De Dominicis), la quale, evidenziata la finalità della norma (art. 85 lett. B) par. III) NOIF) e richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Joseph Tacopina, nella qualità, inibizione di mesi 6 (sei); per la società FC Srl l’ammenda di € 20.000,00 (minimo edittale € 10.000,00 per due violazioni).
Per i deferiti sono comparsi l’avv. Gianmaria Daminato ed il dott. commercialista Scibilia, consulente della società; l’avv. Daminato si è riportato alla memoria, verbalmente illustrata ed alle conclusioni ivi precisate; il dott. Scibilia ha eccepito l’insussistenza dell’addebito contestato alla società, pur se in forza di argomentazioni di natura civilistica, comunque adattabili alla materia oggetto di discussione.
La decisione
Il Tribunale osserva che è pacifica in causa la circostanza che la società non abbia adempito all’obbligo - stabilito dall’art. 4 comma 1 CGS FIGC con riferimento agli artt. 31 comma 1 stesso Codice ed 85 lett. B) par. III) NOIF -, di trasmettere alla Co.Vi.So.C., entro la data del 30.11.2019, la relazione contenente il giudizio della società di revisione a corredo della situazione patrimoniale della società al 30.09.2019.
Il deferimento, pertanto, deve essere accolto, in assenza del mancato tempestivo deposito della relazione da parte della società.
Tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare nel caso di specie, va considerato, ai sensi dell’art. 13 comma secondo CGS – FIGC, che lo scopo della norma richiamata nel deferimento è quello di verificare la continuità aziendale ai fini della conferma della capacità della società di continuare l’attività sportiva in termini di risorse economiche.
Al riguardo, va rilevato che alla data del 30.09.2019 la società Venezia FC Srl era in possesso dei dati elencati nella norma e che tali dati erano stati verificati dalla società di revisione, la cui assenza di certificazione era dipesa dalla mancata approvazione del bilancio al 30.06.2019, per essere andate deserte le assemblee 28 ottobre, 15 novembre e 28 dicembre 2019, come da documentazione prodotta dalla società.
La certificazione proveniente dalla società di revisione PKF Italia Spa, infatti, è stata emessa il 30.01.2020.
In sostanza, se, da una parte, la società non ha rispettato il richiamato dettato normativo, inducendo a ritenere fondato il deferimento, dall’altra, va considerato che il mancato tempestivo deposito della relazione della società di revisione non inficia nella sostanza la correttezza della situazione patrimoniale intermedia della società, che è risultata tale da confortare lo scopo voluto dalla norma, sicché, appare equo ridurre la sanzione irrogabile nel caso di specie entro i limiti indicati in dispositivo, sia per la società che per il deferito, il quale è sanzionato per la carica dallo stesso effettivamente ricoperta.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Tacopina Joseph, inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la società Venezia FC Srl, ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/TFN del 18.02.2020 – (Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 a carico del sig. Tacopina Joseph e della società Venezia FC Srl – Reg. Prot. 143/TFN-SD) Decisione n. 116/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9171/669 pf 19-20 GC/gb del 21.01.2020 Reg. Prot. 143/TFN-SD"