F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118/TFN del 27.02.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020 a carico dei Sig.ri Luigi Piangerelli, Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl – Reg. Prot. 130/TFN-SD) Decisione n. 118/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 02.01.2020 Reg. Prot. 130/TFN-SD
Decisione n. 118/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 02.01.2020
Reg. Prot. 130/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Avv. Valentina Ramella – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 19 febbraio 2020,
a seguito del Deferimento n. 8221/134 pf19-20 GC/gb del 02.01.2020 a carico dei Sig.ri Luigi Piangerelli, Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 2 Gennaio 2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, tra gli altri:
- il Sig. Luigi Piangerelli all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile della società AC Cesena Spa, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver contribuito a causare il dissesto della società AC Cesena Spa compiendo atti di bancarotta fraudolenta (organizzazione ed attuazione di compravendite di giovani calciatori a valori abnormi) idonei anche ad integrare il reato di false comunicazioni sociali come meglio descritto ai capi di incolpazione provvisori C, K dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio 2019 versata in atti;
- il Sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società Chievo Verona Srl, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, violazioni che integrano i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, per aver posto in essere atti di bancarotta fraudolenta, reati tributari mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire alle società Chievo Verona Srl e AC Cesena Spa di evadere le imposte come meglio descritto ai capi di imputazione provvisori C, I, J dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP di Forlì, dott.ssa Monica Galassi, in data 9 Luglio 2019 versata in atti;
- la società Chievo Verona Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti e dell’art. 6, comma 1 del CGS ad oggi vigente, per i comportamenti posti in essere dal sig. Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società, come sopra descritto.
All’udienza del 30.1.2020, definito ai sensi dell’art. 127, co. 4, del CGS il procedimento nei confronti degli altri soggetti deferiti (Decisione n. 102/TFN-SD 2019/2020), né è stata disposta la prosecuzione per l’udienza del 19.2.2020 nei confronti dei signori Luigi Piangerelli e Luca Campedelli, nonché nei confronti della società Chievo Verona Srl, con contestuale concessione dei termini per il deposito di memorie difensive fino a tre giorni prima, come da espressa richiesta della difesa del sig. Luigi Piangerelli, onde consentire la completa visione degli atti e documenti allegati al deferimento.
Tutte le parti hanno usufruito dell’anzidetto termine.
All’udienza del 19.2.2019 la dott.ssa Serenella Rossano, per la Procura Federale, riportatasi al deferimento e alla memoria in replica, contestate le tesi difensive, ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Piangerelli Luigi;
- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il sig. Campedelli Luca;
- ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la società Chievo Verona Srl.
Gli avv.ti Ripamonti, Melandri e M. Melandri, presenti per il sig. Luca Campedelli e la società Chievo Verona Srl, contestate le ulteriori deduzioni del rappresentante della Procura Federale e ribadite le eccezioni già formulate, hanno concluso per il proscioglimento.
Il dott. Andrea Capua, in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, per Luigi Piangerelli, a sua volta contestate le ulteriori deduzione della Procura Federale, richiamati gli scritti difensivi, ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in ordine alla ritenuta nullità e/o improcedibilità e/o estinzione del procedimento e/o del deferimento e, nel merito, per il proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l’irrogazione della sanzione minima edittale tenuto conto delle circostanze attenuanti.
La decisione
In via preliminare, stante la sua natura assorbente, va scrutinata l’eccezione formulata dalla difesa del sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem.
L’eccezione è fondata e va accolta.
Le condotte ascritte al sig. Campedelli coincidono esattamente con quelle al medesimo già contestate nell’ambito del procedimento n. 670 pf 17 – 18, conclusosi con la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, nonché con l’ammenda di € 200.000,00 (duecentomila/00) e punti 3 (tre) di penalizzazione per la società, di tali fatti chiamata a rispondere in via diretta.
Sul punto, la difesa del sig. Campedelli ha correttamente evidenziato l’identità del fatto storico posto a base del precedente procedimento e di quello odierno, consistente nell’ideazione di operazioni di compravendita simulata di giovani calciatori,
intercorse con la AC Cesena Spa, successivamente dichiarata fallita e nell’indicazione nei bilanci delle due società dei relativi valori.
Tanto è ancor più vero a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 200/2016 che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cpp nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”, ovvero nella parte in cui “limita l’applicazione del principio del ne bis in idem all’esistenza del medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo fatto storico”.
Dal confronto tra il fatto storico già giudicato nell’ambito dell’ordinamento sportivo e quello sottoposto all’odierno giudizio emerge l’assoluta identità della condotta contestata, sempre e comunque circoscritta alle operazioni di cessione e ai riflessi di bilancio di cui al precedente procedimento disciplinare.
A nulla rileva, poi, che dal medesimo fatto storico siano derivate ulteriori conseguenze solo successivamente emerse, quali l’ipotizzato concorso nel reato di bancarotta e gli altri reati per i quali il sig. Campedelli risulta attualmente indagato, unitamente ad altri soggetti, dalla Procura della Repubblica di Forlì.
Attesa la ben nota autonomia tra l’ordinamento statale e quello sportivo, pertanto, a nulla rileva che dai fatti contestati nell’odierno procedimento, già oggetto del precedente procedimento, derivino per l’ordinamento statale altri e diversi effetti, comunque inidonei a spiegare ulteriori effetti per l’ordinamento sportivo.
Non può non sottolinearsi, del resto, che è la stessa memoria di replica della Procura Federale a dare contezza di tanto, laddove afferma che “nel presente procedimento Campedelli deve rispondere degli effetti delle proprie condotte riverberati sui bilanci della società AC Cesena ed, in particolare, del suo ruolo di concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta impropria contestata al capo C dell’ordinanza del GIP del 9 Luglio 2019”.
Non si tratta, dunque, come sostenuto dalla Procura Federale nella richiamata memoria, di “diversità delle violazioni contestate”, bensì “degli effetti delle proprie condotte”, condotte che, per quanto detto, in mancanza di ulteriori allegazioni,
sono esattamente sussunte nelle condotte di cui il Campedelli è già stato chiamato a rispondere e per le quali è stato anche sanzionato.
Risulta peraltro inconferente il richiamo operato in udienza dalla Procura Federale in ordine al cd. “doppio binario sanzionatorio” e alla diversità genetica del fatto ovvero al disvalore delle conseguenze, queste sì diverse, avute per la società Cesena, ove considerato identico il fatto generatore delle stesse.
Ed invero, il doppio binario sanzionatorio consente che, per il medesimo fatto illecito, ad una prima sanzione ne possa seguire altra e di diversa natura all’esito di un ulteriore procedimento.
Tanto, è consentito, però, nel rispetto della proporzionalità delle sanzioni, vero criterio cardine del ne bis in idem, che impone la disapplicazione delle norme relative al trattamento sanzionatorio dell’illecito oggetto del secondo procedimento, “in toto (se la prima sanzione assorbe interamente il disvalore del fatto) o (più frequentemente) derogando in mitius al minimo edittale, sempre nel rispetto, sul fronte penale, del limite insuperabile dell’art. 23 c.p.” (Cass. pen., Sez. V, 31.10.18, n. 49869).
Nella specie in scrutinio, a tutto voler concedere, sia il sig. Luca Campedelli che la società Chievo Verona Srl, anche a volere considerare il successivo fallimento della società AC Cesena Spa, sono già stati destinatari di sanzioni congruamente afflittive e, comunque, della stessa natura di quelle richieste dalla Procura Federale (inibizione ed ammenda), di talché a nulla rilevano, ai fini del presente procedimento, gli effetti di quelle condotte nell’ambito dell’Ordinamento Statale.
La natura assorbente dei rilevi che precedono rende superfluo l’esame delle ulteriori eccezioni e, applicato il principio della ragione più liquida, va dichiarata l’inammissibilità del deferimento nei confronti del sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl.
Quanto alla posizione del sig. Luigi Piangerelli vanno preliminarmente rigettate le eccezioni in rito dal medesimo formulate. Tempestivamente inviata a tutti gli incolpati la comunicazione della chiusura delle indagini in data 3.10.2019, il plico contenente la raccomandata n. 61781581608-3 diretta al sig. Piangerelli Luigi è stato restituito per irreperibilità del destinatario, sebbene lo stesso risulti essere stato inoltrato presso la residenza di questi in Recanati, via G. Garibaldi, 150, all’indirizzo comunicato alla Federazione al momento dell’iscrizione all’Elenco dei Direttori Sportivi.
L’incolpato non contesta la circostanza, sebbene sostenga immotivatamente l’inutilizzabilità di tale indirizzo, perché a suo dire comunicato ai soli fini dell’iscrizione al detto elenco.
L’assunto è infondato, atteso che l’iscrizione nel detto elenco comporta l’assunzione dello status di tesserato della FIGC ed avviene su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti (art. 2, Reg. Elenco Speciale Direttori Sportivi), restando poi a carico dei soggetti iscritti l’onere di comunicare eventuali variazioni, in quanto per regolamento “domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell’Albo e nei Ruoli” (art. 17, co. 5, Reg. cit.), come del resto ritenuto dalla stessa difesa dell’incolpato.
Il mancato perfezionamento della notifica della prima comunicazione di chiusura delle indagini, pertanto, va imputata al destinatario della stessa.
Successivamente inoltrata in data 28.10.2019, la comunicazione, all’ulteriore indirizzo fornito in sede di iscrizione al detto
elenco, in Cesena, via Cesenatico 3441, il plico che la conteneva, disponibile per il ritiro sin dal 7.11.2019, è stato restituito in data 7.12.2019 per compiuta giacenza.
In disparte l’affermato diverso luogo di residenza, quanto sopra è sufficiente a ritenere valida ed efficace la suddetta notificazione, evidentemente avvenuta in luogo avente attinenza con l’incolpato e per il quale valgono le considerazioni già svolte con riferimento all’invio della prima comunicazione.
Ritenuto che con la comunicazione di chiusura delle indagini sono stati assegnati quindici giorni per essere sentito o inviare memorie difensive, l’atto di deferimento risulta tempestivamente inoltrato il 2.1.2020.
Tanto, sia a volere considerare perfezionata la notifica il 17.11.2019, termine cui devono aggiungersi i quindici giorni a difesa di cui all’art. 123, comma 1 del CGS; sia, a fortiori, che la si voglia considerare perfezionata il 7.12.2019, al momento della compiuta giacenza del plico.
A tutto voler concedere, infatti, ove già perfezionatasi il 17.11.2019 la notifica, il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa (a sua volta scaduto il 2.12.2019) risulterebbe scaduto il 1° Gennaio 2020 che, in quanto giorno festivo, ha comportato di diritto la proroga del termine al 2.1.2020, primo giorno seguente non festivo (art. 52, comma 4 del CGS FIGC) giorno festivo.
Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
La condotta ascritta al sig. Luigi Piangerelli riguarda l’organizzazione ed attuazione di compravendite di giovani calciatori a valori abnormi intervenute tra le società Chievo Verona Srl e AC Cesena Spa.
La reale natura di tali compravendite risulta essere già stata accertata all’esito del precedente procedimento conclusosi con le sanzioni a carico delle società Chievo Verona Srl e AC Cesena Spa, natura peraltro non contestata nemmeno dallo stesso incolpato.
Sostiene contraddittoriamente, questi, di non avere formalmente rivestito il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile, “sebbene rivestisse tale ruolo nella gestione del Club” (v. memoria 27.1.2020 - pag. 8), poi ribadendo di ricoprire il ruolo
di “semplice direttore del settore giovanile” sottoposto al controllo del Direttore Sportivo Rino Foschi, a sé “apicalmente sovraordinato” (v. memoria del 14.2.2020 - pag. 4), asseritamente riconosciutosi artefice delle plusvalenze, per tale motivo unico soggetto cui imputare le stesse e la cui posizione è stata invece archiviata.
In disparte l’archiviazione del procedimento nei confronti del sig. Rino Foschi, vi è che le dichiarazioni dei genitori del calciatore Drudi Alberto, del padre di Folletto Sebastiano e del calciatore Placidi Lorenzo, come riportate nell’atto di deferimento, dal Piangerelli non contestate, ne hanno confermato il ruolo determinante nell’ambito delle trattative che hanno riguardato la cessione di detti calciatori e la sua conoscenza della reale (in)consistenza delle stesse.
In proposito, dall’ordinanza di custodia cautelare del 9.7.2019, richiamata nell’atto di deferimento, risulta che “In particolare i genitori di Drudi Alberto affermavano che l’operazione di cessione del figlio dal Cesena al Chievo Verona fu loro proposta da Piangerelli Luigi come un favore da rendere alla società poi fallita, evidentemente da intendersi come riferita alla necessità di sistemare i bilanci mediante le plusvalenze fittizie generate dalle cessioni simulate: “il Piangerelli si è limitato a dirci che dovevamo fare questa operazione per fare un favore alla società Cesena, senza aggiungere altro.” (…) “il sig. Piangerelli, all’epoca della sottoscrizione del documento di Variazione di Tesseramento, ci disse esplicitamente che per noi non sarebbe cambiato nulla e che Alberto sarebbe rimasto a giocare per il Cesena……Dalle dichiarazioni riportate emerge in modo inequivoco che Piangerelli, da un lato, ha rappresentato ai giocatori ed ai genitori che la firma del contratto era dovuta in quanto costituiva un favore per la società e, dall’altro, li ha rassicurati chiarendo che si trattava di un’operazione fittizia atteso che il giocatore non si sarebbe mai spostato da Cesena……Peraltro la madre del giovane calciatore ha anche aggiunto che al figlio non è stata data la possibilità di sottrarsi a tale proposta e che lo stesso Piangerelli si è raccomandato con loro affinché non parlassero con alcuno di tale operazione: “nel momento della sottoscrizione, ricordo che mio figlio Alberto, chiese a Piangerelli se aveva alternative e lui rispose di no. Inoltre, ricordo che il Piangerelli ci chiese di non parlare con nessuno in merito al passaggio di tesseramento e che tanto non sarebbe risultato da nessuna parte………….Sempre in ordine alle rassicurazioni fornite da Piangerelli ai giocatori ed ai genitori degli stessi, in ordine alla natura fittizia dell’operazione ed alla circostanza che i figli non si sarebbero spostati da Cesena, assumono rilievo le dichiarazioni rese dal padre di Marco Asllani. Quest’ultimo ha riferito che Piangerelli, quando gli ha parlato della cessione del figlio al Chievo Verona lo ha rassicurato sul fatto che non sarebbe cambiato nulla per il figlio perché, si riporta testualmente: ”erano solo carte e che avremmo continuato ad avere rapporti solo con lui”……..Nello stesso senso depongono le dichiarazioni rese dal padre del calciatore Foletto Sebastiano, ceduto dal Chievo Verona al Cesena, il quale ha riferito che Piangerelli, solo 2 mesi dopo la sottoscrizione del contratto, ha detto espressamente che il Cesena non aveva bisogno di un calciatore con le caratteristiche del figlio e che pertanto era libero di trovarsi un’altra squadra, nonostante fosse stato acquistato per un valore di acquisto di 2,2 milioni di euro…………….Allo stesso modo il calciatore Placidi Lorenzo (ceduto dal Chievo Verona al Cesena), ha riferito che, solo dopo poche settimane dall’acquisto da parte della società romagnola, Piangerelli gli avrebbe detto che lui non rientrava nei piani dell’AC Cesena, nonostante il valore a lui attribuito nel contratto (3,3 milioni di euro)”.
A nulla rileva, pertanto, la sua asserita estraneità con riferimento alle altre trattative e alla mancata specificazione del suo effettivo ruolo nell’ambito delle stesse da parte dei soggetti coinvolti, in quanto di per sé sufficienti a supportare la tesi accusatoria, quanto meno con riferimento alle cessioni sopra menzionate, le dichiarazioni degli anzidetti soggetti.
Quanto meno con riferimento alle cessioni dei calciatori Drudi Alberto, Folletto Sebastiano, Marco Asllani e Placidi Lorenzo la responsabilità dell’incolpato, per avere contribuito a causare il dissesto della società AC Cesena Spa, di cui è successivamente intervenuto il fallimento, può dunque ritenersi provata con sufficiente certezza.
In ragione di tanto, peraltro, la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale va congruamente ridotta come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del Sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona Srl.
Accoglie il deferimento nei confronti del Sig. Luigi Piangerelli e, per l’effetto, infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro).
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