Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima - Decisione n. 62 del 17/07/2023

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 227/CSA/2022-2023, Registro Procedimenti n. 280/CSA/2022-2023, del 23 maggio 2023 (Dispositivo n. 238/CSA/2022- 2023), con riferimento alla gara del 14 maggio 2023 U.S. Folgore Caratese A.S.D. - Città Di Varese SSDARL, con la quale, nell'accogliere il reclamo proposto dalla SSDARL Città di Varese avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND, Dipartimento Interregionale, pubblicata nel C.U. n. 141 del 16 maggio 2023 (che ha respinto il reclamo della odierna intimata, convalidando il risultato del suddetta gara), è stata inflitta, a carico della U.S. Folgore Caratese A.S.D., la sanzione della perdita della ripetuta gara con il punteggio di 0-3; nonché per l’annullamento del comunicato con cui verrà resa nota la retrocessione sul campo della U.S. Folgore Caratese A.S.D. al Campionato di Eccellenza e, comunque, di ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto

Impugnazione Istanza: U.S. Folgore Caratese A.S.D. / FIGC / SSDARL Città di Varese

Massima: Accolto il ricorso e, per l’effetto, omologato il risultato maturato sul campo, con onere della Federazione di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato, stante la violazione dell’art. 62 CGS e del principio del contraddittorio da parte della CSA…. Costituisce ius receptum il principio per il quale «il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021). Invero, la sintesi delle attività del giudice di gara - investito di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (Cassazione civile, Sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) - e di ciò che ha visto e sentito è riportata fedelmente  nel  referto  arbitrale che, per costante  orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali una portata probatoria simile a quella riservata dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici e tale efficacia si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa. Infatti, l’espressione «in occasione dello svolgimento della gara», contenuta nell’art. 35, comma 11, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo sicchè il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata. Deve precisarsi, al riguardo, che, nella loro funzione giustiziale, agli organi di giustizia sportiva è sì “applicabile” il principio di cui all’art. 116 c.p.c. e, quindi, del suo libero convincimento, ma tale convincimento si arresta dinanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore di fonte di prova (il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (id est, dalla regolamentazione sportiva). Non è possibile, pertanto, limitarsi ad attribuire (pubblica) fede privilegiata al referto arbitrale unicamente come valenza intrinseca del documento con riferimento al suo tenore letterale. Così ragionando si vanificherebbe il valore e il presupposto logico della fede privilegiata che riguarda i contenuti e la loro provenienza, laddove, in altri termini, il referto arbitrale dovesse essere considerato unicamente strumento. Sulla fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara, la giurisprudenza sportiva si è soffermata i molte occasioni: Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 84/2017, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 12/2019 e, più recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 9/2021, ove si è affermato che «In nessun caso, perciò, le istanze istruttorie dell’Appellante, qualora ammesse, avrebbero potuto incidere sulla soluzione della controversia che, legittimamente, è stata assunta in forza della fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara, il quale, ai sensi dell’art. 35 del CGS-FIGC ratione temporis vigente, fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (in tal senso, si è anche pronunciata la II^ Sez. del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 92/2019 dell’11 febbraio 2019: “Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FIGCFICG - si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti”)». Ed ancora, di recente: Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, n. 46/2022 («Ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC, il quale dispone che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata»); Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 47/2022 (secondo cui il referto costituisce «una “prova legale” il cui valore non è rimesso alla libera valutazione del giudice, ma è predeterminato dalla legge (così, Cass. Civ., SS. UU., 9.1.2019, n. 328)»); Sezione I, decisione n. 39/2022, ove si ribadisce che «tale disposizione attribuisce, invero, ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” … si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo»; Sezione II, decisione n. 55/2022, ove si è affermato che «il Collegio è senz’altro consapevole del fatto che il referto dell’arbitro e la relazione del Commissario di Campo sono fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC e dell’orientamento per cui può configurarsi un’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nel caso in cui il mancato esame di una prova «offra l’asseverazione di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie – nella specie il referto arbitrale – che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 12/2019). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello, nel valutare le prove, ha evidentemente considerato sufficiente, a fondare il giudizio di responsabilità sulla condotta del sig. [OMISSIS], il referto arbitrale e quelli degli assistenti, mentre non ha ritenuto di poter arrivare a conclusioni differenti sulla base del rapporto del commissario di campo, motivando espressamente sulle ragioni in base alle quali il commissario stesso non avrebbe riferito tutte le circostanze di fatto descritte nel referto arbitrale. Posto che, come già evidenziato, l’accertamento e la valutazione del fatto sono attività riservate al giudice di merito, le stesse devono essere ritenute inammissibili». Ebbene, dagli accertamenti contenuti nel referto in esame, i fatti occorsi e i comportamenti tenuti in occasione della gara sono stati specificatamente e dettagliatamente descritti. Come ha riportato (correttamente) il Giudice di prime cure, a seguito, infatti, dell’intervento e della nuova misurazione dell’altezza delle porte, la terna arbitrale ha verificato come le altezze fossero conformi al regolamento e, all’esito positivo, ha disposto l’inizio della gara, senza alcuna contestazione: «successivamente alla presentazione di riserva scritta, a) si è proceduto a controllo dell'altezza delle porte, avvenuto alla presenza dei dirigenti di entrambe le società e che "una delle due porte risultava essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri"; b) in seguito la società ospitante ha provveduto "a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti"; c) quando si è provveduto nuovamente alla misurazione delle porte "abbiamo constatato che erano entrambe dell'altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolamentari ed ho così potuto dare il via alla gara (ora inizio 16:25)"». La decisione della Corte Sportiva d’Appello, a giudizio del Collegio, non ha tenuto in debito conto di quanto contenuto nel referto e, dunque, della insindacabile valutazione dell’arbitro sulla conformità del campo da gioco alle norme del giuoco del calcio e alla sua conseguente determinazione di dare inizio alla partita.

Massima: Sussiste la violazione del principio del contraddittorio tale da giustificare l’annullamento dell’impugnata pronuncia della Corte Sportiva poichè in spregio al valore probatorio del rapporto di gara, ha ritenuto necessario sentire l’Arbitro non rendendo note le modalità ed i contenuti di questa audizione…Da un punto di vista generale, sui poteri di istruzione probatoria dei giudici federali, il Collegio di Garanzia (Sezione I, decisione n. 70/2021) ha chiarito a più riprese che «le prove disposte d’ufficio da parte dei giudici federali, ex art. 9 e 36 CGS CONI, mediante l’utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria riconosciutigli dal legislatore, devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio». Sottolinea il Collegio di Garanzia che il CGS CONI prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova». I giudici federali hanno, dunque, il potere di indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, nonché, una volta sentite le parti, di assumere ogni altra informazione che ritengono indispensabile, sempre nell’ottica di pervenire alla «giusta decisione». Sovviene al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 26 marzo 1993, n. 111), secondo cui le disposizioni che consentono un allargamento del materiale probatorio da parte del giudice, derogando a quelle che si fondano, invece, sul principio iuxta alligata et probata, non si devono considerare lesive del diritto di difesa, ma anzi espressive della volontà di assicurare pienezza e lealtà del contraddittorio, volontà, questa, presente nel processo sportivo, visto il costante interesse al pieno accertamento dei fatti e alla citata giusta decisione. In tal guisa, il Collegio di Garanzia (decisioni nn. 15/2017, 83/2017 e 56/2018) ha già rilevato come anche nel processo sportivo possano essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr., Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7971). Ma tali disposizioni, contenute nei Codici di Giustizia federali, non esonerano, tuttavia, dal rispetto delle forme vincolanti per la legittima acquisizione di dette prove. Ed infatti, da una parte, la regola dell’«informalità» del processo sportivo non «deve, però, essere confusa con mancanza di rigore» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019); dall’altra, l’ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l’esplicito rinvio alle norme generali del processo civile, operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI, è fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove. Quanto all’obbligo del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell’esistenza del processo e venga, altresì, messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa, laddove «si ha violazione del principio del contraddittorio […] quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria […]» (Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Ne consegue che, siano esse disposte d’ufficio dal giudice ovvero proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio. Si determina, pertanto, una violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. allorquando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa o di rituale interlocuzione istruttoria (in questi termini, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 27/2021). Orbene - atteso che, alla stregua della medesima giurisprudenza della FIGC, il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale comporta che l’organo giudicante sia tenuto ad esaminare ulteriori atti istruttori «solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o contraddetto da altre circostanze rilevanti» (decisione n. 55/CFA/2020-2021/A) - nella vicenda in esame, viene in rilievo l’articolo 62, comma 2, che espressamente prevede che “i procedimenti relativi … alla regolarità del campo da gioco… si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe Divisioni e Comitati”; nonché l’art. 57 CGS FIGC: “Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”. Nello specifico, e con riferimento ai giudizi che si svolgono in relazione al contenuto di un referto arbitrale  e,  dunque,  che  sono  condizionati  dalla  sua  efficacia  probatoria,  è  stato  ritenuto dall’odierno Collegio (decisione n. 12/2019) che, dal tenore letterale della disposizione di cui all’art. 61 CGS FIGC, «si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ciò a maggior ragione, come nel caso in questione, quando la possibilità di addivenire ad una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attività istruttoria in capo alla Procura Federale  e  -  per  dipiù  -  quando  le  prove  esaminate  dalla  Procura  Federale  non  siano esclusivamente testimoniali, ma siano anche documentali, come, appunto, il referto ospedaliero» (nella fattispecie si discorreva di un’aggressione subita dall’arbitro ed in cui la Corte Federale aveva disposto un supplemento di indagine da compiere da parte della Procura Federale). Tuttavia, la possibilità che i giudici sportivi hanno di sentire l’arbitro sui fatti occorsi durante una gara, non solo non può spingersi sino a pretermettere quanto contenuto nel referto, ma neppure può giungere a fondare la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall’arbitro medesimo fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio. In argomento, la Seconda Sezione del Collegio  ha,  invero,  affermato  che  «La ratio  di  tale  previsione  risiede,  con tutta  evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto soltanto dalla decisione, pubblicata il 16 marzo 2016, e ha potuto ottenere la nota contenente le predette dichiarazioni rilasciate telefonicamente dall’arbitro  -  della  cui  paternità,  per  inciso,  è  perfino  legittimo  dubitare,  mancando  una sottoscrizione del presunto autore - soltanto in data 25 marzo 2016. Ritiene il Collegio che la procedura seguita dalla Corte Sportiva di Appello si collochi al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata» (decisione 31 maggio 2016, n. 23). E nel caso sottoposto all’odierno vaglio del Collegio, a seguito della pur legittima audizione in camera di consiglio dell’arbitro, non è stata garantita la possibilità di un confronto processuale tra le parti su tale emergenza istruttoria; tanto più considerando che nel procedimento de quo vi è solo il referto di gara e non sussiste nessuna rettifica, avendo l’arbitro stesso, come si evince dagli atti, comunque confermato il proprio referto. Considerato, pertanto, il tenore dell’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, che, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, deve concludersi che la violazione di tali principi conduce alla nullità della decisione impugnata (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 52/2023). L’accoglimento del motivo sul punto assorbe le ulteriori censure proposte e le avverse deduzioni e  domande,  conducendo  all’annullamento  senza  rinvio  della  decisione  con  il  conseguente ripristino del risultato maturato sul campo come già statuito dal Giudice Sportivo nel presente procedimento.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda:  Decisione n. 91/2019 del 20 novembre 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 6 giugno 2019, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la squalifica fino al 28 dicembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o C.R. Toscana e pubblicata sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2019.

Parti: D. R./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSA per aver acquisito, prima di emettere la propria decisione, ulteriori elementi istruttori consistenti in dichiarazioni rese, tuttavia, dall’arbitro fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio, per quanto nella limitata accezione consentita dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, consistente nella possibilità per l’incolpato di acquisire copia dei supplementi di rapporto. Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto e delle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro soltanto dalla lettura della decisione impugnata. Il Collegio, come ha avuto già modo di rilevare in passato (Decisione n. 23/2016 del 31 maggio 2016 – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede), ritiene che una procedura come quella seguita dalla Corte di Appello Sportiva territoriale C. R. Toscana si colloca al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata. La rilevata violazione, già di per sé significativa, assume particolare pregnanza nel caso di specie in quanto, come emerge dal testo innanzi riportato tra virgolette, la decisione della Corte Sportiva di Appello è stata adottata a seguito delle ulteriori dichiarazioni rese dal Direttore di gara e al di fuori dei binari processuali, di talché non è dato comprendere se, in mancanza delle stesse, la Corte disponesse realmente di elementi documentali sufficienti a suffragare il convincimento circa l’infondatezza del ricorso dinanzi ad essa proposto dal R. e la conferma della sanzione al medesimo inflitta e, dunque, a sorreggere comunque l’adottata decisione di reiezione.…L’art. 2, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva - CONI dispone che “Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Conseguentemente, il contraddittorio è principio giuridico e garanzia di giustizia secondo il quale nessuno può subire gli effetti di una decisione, senza avere avuto la possibilità di essere parte del procedimento da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale. La ratio di tale previsione risiede, con tutta evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Dall’esame[CS1]  dell’impugnata decisione risulta che la Corte sportiva di appello ha motivato la reiezione dell’appello sulla base delle seguenti affermazioni: con riferimento allo scambio di persona, dopo aver evidenziato che “la decisione risulta chiara ed inequivocabile” ha precisato, tra l’altro, che il direttore di gara nel supplemento del rapporto “afferma di essere sicuro dell’identità dell’autore del gesto in quanto si trovava in posizione frontale rispetto alla panchina” e che ha potuto vedere “distintamente chi ha lanciato il pallone”, evidenziando, nel contempo, che “la società reclamante non fornisce elementi idonei a incidere sulla versione riportata dall’arbitro…”.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it