F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 142/TFN del 22.06.2020 – (Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico del sig. Tommaso Guasti e delle società ASD Tau Calcio Altopascio, ASD Maliseti Tobbianese ed Empoli FBC Spa – Reg. Prot. n. 162/TFN-SD) Decisione n. 142/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 Reg. Prot. 162/TFN-SD
Decisione n. 142/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020
Reg. Prot. 162/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Maurizio Lascioli – Componente;
avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 22 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 12376/992 Proc. 992 18-19 pfi MDL/mf del 20.05.2020 a carico del sig. Tommaso Guasti e delle società ASD Tau Calcio Altopascio, ASD Maliseti Tobbianese ed Empoli FBC Spa,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 20.05.2020 il Procuratore Federale Interregionale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Il sig. Tommaso Guasti, Presidente della ASD Maliseti Tobbianese, nella stagione sportiva 2016-2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, della stagione 2016/2017,pubblicato il 01/07/2016, paragrafo 9.3, lettera A1 ed in ulteriore riferimento al Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 15/07/2016, punto 3 , lettere A, per avere, nella sua qualità, omettendo ogni necessaria diligenza e vigilanza, consentito la partecipazione della propria squadra al torneo internazionale 1' edizione King's Cup, tenutosi nei giorni 27-28 maggio 2017, valevole per la categoria “Esordienti 2° anno“, sebbene lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dalla FIGC;
- le società ASD Tau Calcio Altopascio e ASD Maliseti Tobbianese, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto ai rispettivi Presidenti all’epoca dei fatti;
- la società Empoli FBC Spa, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al rispettivo dirigente responsabile del settore giovanile.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Salvatore Casula e, in rappresentanza di tutti i deferiti, l’avv. Federico Marcon, hanno depositato quattro distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Tommaso Guasti, sanzione base inibizione giorni 60 (sessanta), diminuita di giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione giorni 40 (quaranta); per la società ASD Maliseti Tobbianese, sanzione base ammenda € 300,00 (trecento/00), ridotta di € 100,00 (cento/00), sanzione finale ammenda € 200,00 (duecento/00); per la società Empoli FBC Spa, sanzione base ammenda € 400,00 (quattrocento/00), diminuita di € 100,00 (cento), sanzione finale ammenda € 300,00 (trecento/00); per la società ASD Tau Calcio Altopascio, sanzione base ammenda € 300,00 (trecento/00), diminuita di € 100,00 (cento/00), sanzione finale ammenda € 200,00 (duecento/00).
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Guasti Tommaso e la società ASD Tau Calcio Altopascio, ASD Maliseti Tobbianese ed Empoli FBC Spa, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alle società ASD Maliseti Tobbianese, ASD Tau Calcio Altopascio ed Empoli FBC Spa che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico
bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Tommaso Guasti, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per la società ASD Tau Calcio Altopascio, € 200,00 (duecento/00) di ammenda;
- per la società ASD Maliseti Tobbianese, € 200,00 (duecento/00) di ammenda;
- per la società Empoli FBC Spa, € 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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