F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 167/TFN del 28.07.2020 – (Deferimento n. 14014/857 pf19-20 LDF/GF/am del 26.06.2020 nei confronti del sig. Hamdoun Mohamed Hamdi e della società SSD Marsala Calcio a rl – Reg. Prot. n. 189/TFN-SD) Decisione n. 167/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 14014/857 pf19-20 LDF/GF/am del 26.06.2020 Reg. Prot. 189/TFN-SD

Decisione n. 167/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 14014/857 pf19-20 LDF/GF/am del 26.06.2020

Reg. Prot. 189/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento n. 14014/857 pf19-20 LDF/GF/am del 26.06.2020 nei confronti del sig. Hamdoun Mohamed Hamdi e della società SSD Marsala Calcio a rl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 26.6.2020 il Procuratore Federale f.f. e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il signor Hamdoun Mohamed Hamdi, calciatore straniero tesserato per la società SSD Marsala Calcio a rl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli articoli 32, comma 2, CGS, nonché articolo 40, comma 6, NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2019/2020, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la società Ssd Marsala Calcio Asd, come descritto nella parte motiva;

- la società Ssd Marsala Calcio Asd, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per quanto ascritto al calciatore Hamdoun Mohamed Hamdi.

Nei termini prescritti non pervenivano memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

La prova della violazione ascritta al calciatore Hamdoun Mohamed Hamdi è documentale. Sono infatti agli atti, da un lato, la dichiarazione sottoscritta dal deferito in cui egli affermava di non essere mai stato in precedenza tesserato con società straniere, dall’altro, gli esiti degli accertamenti esperiti dagli organi competenti che smentiscono la veridicità delle

affermazioni del calciatore.

Ne deriva la responsabilità del signor Hamdoun Mohamed Hamdi per i fatti oggetto del deferimento.

Non può invece rispondere della violazione ascritta al calciatore, a titolo di responsabilità oggettiva, la società deferita poiché in effetti, al momento del rilascio della dichiarazione mendace, il signor Hamdoun Mohamed Hamdi non era ancora formalmente tesserato con la medesima essendolo divenuto proprio in forza di essa.

Né risulta altrimenti che la Società, i suoi rappresentanti e/o collaboratori di essa abbiano avuto un ruolo nella condotta posta in essere dal calciatore, cosicché non si può escludere che la falsità della dichiarazione sia frutto unicamente della volontà del dichiarante.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, delibera di irrogare a Hamdoun Mohamed Hamdi la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica da scontarsi al primo tesseramento utile e di respingere il deferimento nei confronti della SSD Marsala Calcio a rl.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it