F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 168/TFN del 28.07.2020 – (Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020 nei confronti del sig. Diego Macrì + altri – Reg. Prot. n. 195/TFN-SD) Decisione n. 168/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020 Reg. Prot. 195/TFN-SD
Decisione n. 168/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020
Reg. Prot. 195/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
cons. Angelo Fanizza – Componente;
cons. Nicola Bardino – Componente;
cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020 nei confronti dei sig.ri Diego Macrì, Maurizio Arena, Francesco Fazzari, Marcello Cordiano, Maurizio Gallo e della società ASD Futsal Polistena,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento dell’08.07.2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il calciatore sig. Diego Macrì, per rispondere della violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per aver preso parte nelle file dell’ASD Futsal Polistena (n. 15 della distinta di gara) agli incontri sopra specificati, nonostante fosse in posizione irregolare, per non aver preventivamente scontato la giornata di squalifica per una gara effettiva inflitta dal Giudice sportivo di cui al C.U. del Comitato regionale della Calabria n. 120 del 28/02/2019 a seguito dell’ultima gara del campionato regionale under 19 nella stagione sportiva 2018/2019, quando era tesserato per la società ASD Rosarnese (fatti commessi in occasione della disputa degli incontri citati);
- il dirigente responsabile sig. Maurizio Arena per rispondere della violazione dell’art. 4 del CGS, per aver provveduto alla redazione e sottoscrizione delle distinte di gara dell’ASD Futsal Polistena, relative agli incontri (sopra specificati sub a, c, d, f, g), disputati dalla società, nelle quali figurava il calciatore Diego Macrì nonostante fosse in posizione irregolare per non aver preventivamente scontato la predetta giornata di squalifica (fatti commessi in occasione della disputa degli incontri citati);
- il dirigente responsabile sig. Francesco Fazzari per rispondere della violazione dell’art. 4 del CGS, per aver provveduto alla redazione e sottoscrizione della distinta di gara dell’ASD Futsal Polistena, relative ad un incontro (sopra specificati sub b), disputato dalla società, nella quale figurava il calciatore Diego Macrì nonostante fosse in posizione irregolare per non aver preventivamente scontato la predetta giornata di squalifica (fatto commesso in occasione della disputa dell’incontro citato);
- il dirigente responsabile sig. Marcello Cordiano per rispondere della violazione dell’art. 4 del CGS, per aver provveduto alla redazione e sottoscrizione della distinta di gara dell’ASD Futsal Polistena, relative ad un incontro (sopra specificati
sub e), disputato dalla società, nella quale figurava il calciatore Diego Macrì nonostante fosse in posizione irregolare per non aver preventivamente scontato la predetta giornata di squalifica (fatto commesso in occasione della disputa dell’incontro citato);
- l’allenatore sig. Maurizio Gallo per rispondere della violazione dell’art. 4 del CGS, per aver provveduto alla utilizzazione, negli incontri (sopra specificati sub a, b, c, d, e, f, g), disputati dall’ASD Futsal Polistena, del calciatore Diego Macrì nonostante fosse in posizione irregolare per non aver preventivamente scontato la predetta giornata di squalifica (fatto commesso in occasione della disputa degli incontri citati);
- la società ASD Futsal Polistena per rispondere della violazione dell’art. 6 del predetto CGS, per aver utilizzato negli incontri sopra specificati, il calciatore Diego Macrì nonostante fosse in posizione irregolare per non aver preventivamente scontato la predetta giornata squalifica (fatti commessi in occasione della disputa degli incontri citati).
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Alessandro Avagliano e, per delega di tutti i deferiti, l’avv. Giuseppe Bellocco, hanno depositato sei distinte richieste di patteggiamento riguardanti i sig.ri Diego Macrì, Maurizio Arena, Francesco Fazzari, Marcello Cordiano, Maurizio Gallo e la società ASD Futsal Polistena, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Diego Macrì, sanzione base 3 (tre) giornate di squalifica nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021, diminuita di 1 (una) giornata di squalifica, sanzione finale 2 (due) giornate di squalifica nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021; per il sig. Maurizio Arena, sanzione base giorni 60 (sessanta) di inibizione, ridotta di 1/3 – giorni 20 (venti), sanzione finale giorni 40 (quaranta) di inibizione; per il sig. Francesco Fazzari, sanzione base giorni 30 (trenta) di inibizione, ridotta di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di inibizione; per il sig. Marcello Cordiano, sanzione base giorni 30 (trenta) di inibizione, ridotta di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di inibizione; per il sig. Maurizio Gallo, sanzione base giorni 30 (trenta) di squalifica, ridotta di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale giorni 20 (venti) di squalifica; per la società ASD Futsal Polistena, sanzione base punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021, oltre ad € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda, ridotta di punti 2 (due) di penalizzazione ed € 166,00 (centosessantasei/00), sanzione finale punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021, oltre ad € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Diego Macrì, Maurizio Arena, Francesco Fazzari, Marcello Cordiano, Maurizio Gallo e la società ASD Futsal Polistena, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS – FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alla società ASD Futsal Polistena, che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Diego Macrì, 2 (due) giornate di squalifica nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021;
- per il sig. Maurizio Arena, giorni 40 (quaranta) di inibizione;
- per il sig. Francesco Fazzari, giorni 20 (venti) di inibizione;
- per il sig. Marcello Cordiano, giorni 20 (venti) di inibizione;
- per il sig. Maurizio Gallo, giorni 20 (venti) di squalifica;
per la società ASD Futsal Polistena, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Under 19 C 5 s.s. 2020/2021, oltre ad € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 168/TFN del 28.07.2020 – (Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020 nei confronti del sig. Diego Macrì + altri – Reg. Prot. n. 195/TFN-SD) Decisione n. 168/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 390/949 pf19-20/LDF/GC/am del 08.07.2020 Reg. Prot. 195/TFN-SD"