F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 169/TFN del 28.07.2020 – (Deferimento n. 00082COV/612 pf19-20 GC/GT/ag del 02.07.2020 nei confronti dei sig.ri Francesco Di Giorgio, Kevin Contaldo, Gianpiero Zaffiri e della società ASD Real Dem Calcio a 5 – Reg. Prot. n. 192/TFN-SD) Decisione n. 169/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 00082COV/612 pf19-20 GC/GT/ag del 02.07.2020 Reg. Prot. 192/TFN-SD

Decisione n. 169/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 00082COV/612 pf19-20 GC/GT/ag del 02.07.2020

Reg. Prot. 192/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

cons. Nicola Bardino – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

 

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 00082COV/612 pf19-20 GC/GT/ag del 02.07.2020 nei confronti dei sig.ri Francesco Di Giorgio, Kevin Contaldo, Gianpiero Zaffiri e della società ASD Real Dem Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 02.07.2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Francesco Di Giorgio, calciatore della ASD Real Dem Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui di cui agli artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver egli disputato in Bucchianico (CH) la gara Real Dem – Città di Chieti del 24.11.2019 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 U19, nelle fila della ASD Real Dem, senza averne titolo perché squalificato;

- il sig. Kevin Contaldo, calciatore della ASD Real Dem Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui di cui agli artt. 4

comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver egli disputato in Bucchianico (CH) la gara Real Dem – Città di Chieti del 24.11.2019 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 U19, nelle fila della ASD Real Dem, senza averne titolo perché squalificato;

- il sig. Gianpiero Zaffiri, dirigente della ASD Real Dem Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui di cui agli artt. 4 comma 1, e 19, comma 3, del CGS, per aver consentito in Bucchianico (CH) con la sottoscrizione della relativa distinta gara che i calciatori Francesco Di Giorgio e Kevin Contaldo disputassero la gara Real Dem – Città di Chieti del 24.11.2019 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 U19, nelle fila della ASD Real Dem, senza averne titolo perché squalificati;

- la società ASD Real Dem Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Francesco Di Giorgio, Kevin Contaldo e Gianpiero Zaffiri per la quale erano tesserati al momento della commissione dei fatti.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Alessandro Avagliano ha depositato quattro distinte richieste di patteggiamento sottoscritte dai sig.ri Gianpiero Zaffiri, Francesco Di Giorgio e Kevin Contaldo e dal legale rappresentante della società ASD Real Dem Calcio a 5, oltre che dalla Procura Federale, rimettendole alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Francesco Di Giorgio, sanzione base 1 (una) giornata di squalifica in campionato con ammonizione, detratta in diminuzione la sanzione dell’ammonizione, sanzione finale 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla prima gara utile del campionato di Serie B s.s. 2020/2021; per il sig. Kevin Contaldo, sanzione base 1 (una) giornata di squalifica in campionato con ammonizione, detratta in diminuzione la sanzione dell’ammonizione, sanzione finale 1 (una) giornata di squalifica da scontare alla prima gara utile del campionato di Serie B s.s. 2020/2021; per il sig. Gianpiero Zaffiri, sanzione base giorni 45 (quarantacinque) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 15 (quindici), sanzione finale giorni 30 (trenta) di inibizione; per la società ASD Real Dem Calcio a 5, sanzione base punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato Under 19 s.s. 2020/2021, oltre ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda, ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00), sanzione finale punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Under 19 s.s. 2020/2021, oltre ad € 300,00 (trecento/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Francesco Di Giorgio, Kevin Contaldo, Gianpiero Zaffiri e la società ASD Real Dem Calcio a 5, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società ASD Real Dem Calcio a 5 che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT  50  K 01005  03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Francesco Di Giorgio, 1 (una) giornata di squalifica da scontare nella prima gara utile del campionato di Serie B s.s. 2020/2021;

- per il sig. Kevin Contaldo, 1 (una) giornata di squalifica da scontare nella prima gara utile del campionato di Serie B s.s. 2020/2021;

- per il sig. Gianpiero Zaffiri, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società ASD Real Dem Calcio a 5, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Under 19 s.s. 2020/2021, oltre ad € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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