Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 16 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 62 dell’11.4.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Francavilla avverso decisioni merito gara Lauretum/Francavilla del 9.3.2002
Massima: L’arbitro è legittimato a revocare il provvedimento di espulsione subito dopo il colloquio con uno degli assistenti. Tale decisione è insindacabile. L’art. 24 comma 3 C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto di esame da parte del Giudice Sportivo il quale pertanto non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle Regole tecniche o meno; a meno che l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico (vedi ad es. C.A.F. decisione n. 22 dell’11.3.1999). Nel caso in esame l’arbitro non ha ammesso un proprio errore tecnico, ma ha semplicemente spiegato il perché del proprio ravvedimento, che lo ha motivato a revocare l’espulsione di un giocatore poco prima decretata, decisione che rientra nel suo insindacabile operato.