Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 039/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/TFN-SVE del 29.05.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ CARONNESE LA QUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL’INCASSO DELLA GARA DI TIM-CUP 2016/17 MATERA/CARONNESE DEL 31.7.2016
Massima: Il ricorso è inammissibile perché non sottoscritto dal legale rappresentante della società, così come richiesto dall’art. 33, comma 5, CGS. Si osserva, al riguardo, che, la società non è comparsa alla riunione dinanzi alla Corte, in tal modo precludendosi definitivamente di sanare la rilevata irregolarità che, ai sensi dell’art. 33, comma 9, C.G.S., risulta in effetti sanabile sino al momento del trattenimento in decisione del ricorso.