F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. SAN SEVERO/A.V. HERCULANEUM DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016)

RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. SAN SEVERO/A.V. HERCULANEUM DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016)

Con atto, spedito il 31.10.2016, la Società A.S.D. AV Herculaneum 1924 preannunciava la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 28.10.16 del predetto Dipartimento) con la quale il predetto Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dalla società U.S.D. San Severo, aveva inflitto alla società, odierna ricorrente, la sanzione sportiva della perdita della gara

U.S.D. San Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924 del 2.10.2016 con il punteggio di 0-3.

La predetta decisione era stata motivata con la circostanza che alla predetta gara aveva preso parte, in posizione irregolare, il calciatore della società A.S.D. AV Herculaneum 1924, Marco Ginestra.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, da parte della Segreteria di questa Corte, la società A.S.D. AV Herculaneum 1924 ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di ricorso.

Nel presente giudizio, si è costituita la Società U.S.D. San Severo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso proposto dalla società A.S.D. AV Herculaneum 1924 sia infondato.

Deve, preliminarmente evidenziarsi che la società A.S.D. AV Herculaneum 1924 non ha mai contestato,davanti al Giudice Sportivo né davanti a questa Corte, la fondatezza del reclamo proposto dalla società U.S.D. San Severo, e quindi la circostanza che il calciatore, Marco Ginestra, abbia preso parte, in posizione irregolare (in quanto squalificato) alla gara U.S.D. San Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924 del 2.10.2016.

Le doglianze della società A.S.D. AV Herculaneum 1924 si appuntano, esclusivamente, sulla presunta inammissibilità dell’originario reclamo, proposto dalla società U.S.D. San Severo avverso la omologazione del risultato della gara U.S.D. Sav Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924, disputatasi in data 2.10.2016; inammissibilità che, secondo l’assunto di parte ricorrente, discenderebbe, in primo luogo, dal fatto che l’originario ricorso sarebbe stato erroneamente notificato dalla società U.S.D. San Severo ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla società

A.S.D. AV Herculaneum 1924 per la ricezione della corrispondenza, o comunque ad un indirizzo non corrispondente, con esattezza, a quello della sede legale, in secondo luogo, dal mancato versamento della tassa reclamo.

Secondo l’assunto di parte ricorrente, pertanto, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità dell’originario reclamo e non avrebbe potuto, per come ha, invece, fatto,  rimettere  in  termini,  riconoscendo  l’errore  scusabile,  la  società  U.S.D.  San  Severo, disponendo, peraltro, la trasmissione di copia del reclamo alla Società A.S.D. AV Herculaneum 1924, al fine di consentirle di controdedurre in ordine ai motivi dello stesso.

Tali doglianze, che presentano, peraltro, un certo grado di strumentalità, non possono essere in alcun modo condivise.

Quanto al presunto mancato versamento della tassa reclamo, si evidenzia che, per come risulta dagli atti, la società U.S.D. San Severo ha espressamente chiesto, prima dello svolgimento dell’udienza di trattazione, l’addebito della stessa sul proprio conto, esercitando una facoltà prevista dalle norme federali (cfr. art. 33.8 del C.G.S.).

Quanto, poi, alla notifica dell’originario reclamo, si rileva come la stessa sia stata effettuata, dalla società U.S.D. San Severo, presso l’indirizzo corrispondente alla sede legale della società

A.S.D. AV Herculaneum 1924, ovvero in via A. Moro, 130 – 80049 Somma Vesuviana (NA), e come tale notifica non sia andata a buon fine solo ed esclusivamente perché nell’indirizzo del destinatario della raccomandata, era stata omessa l’indicazione (c/o Radio Antenna 1); trattasi di omissione che non può, in alcun modo, giustificare la dichiarazione di inammissibilità dell’originario reclamo e che giustifica, pertanto, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, per come riconosciuto dal Giudice Sportivo.

Peraltro, il Giudice Sportivo, nel mentre ha riconosciuto il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ha disposto la trasmissione di copia del reclamo alla Società A.S.D. AV Herculaneum 1924, al fine di consentirle di controdedurre in ordine ai motivi dello stesso; il che dimostra, in modo incontrovertibile, che sul reclamo proposto dalla società U.S.D. San Severo avverso la omologazione del risultato della gara U.S.D. San Severo/A.S.D. AV Herculaneum 1924 del 2.10.2016 è stato instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti della società A.S.D. AV Herculaneum 1924 ovvero è stato pienamente raggiunto lo scopo sotteso alla previsione di cui all’art. 33.4 del Codice di Giustizia Sportiva, a tenore della quale “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”.

Per questi motivi, La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. AV Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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