F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA, SEGUITO GARA POTENZA/MADREPIETRA DAUNIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)

RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA, SEGUITO GARA POTENZA/MADREPIETRA DAUNIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)

La S.S.D. a r.l. Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Serie D pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Potenza Calcio/Madrepietra Daunia del 13.11.2016, ha comminato l’ammenda di € 2.500,00 con diffida “per avere: - propri sostenitori lanciato in più occasioni oggetti vari (accendini, bottigliette di acqua e di liquore vuote, pacchetti di sigarette) all’indirizzo di un

A.A. il quale veniva attinto in due occasioni da una bottiglietta di caffè Borghetti vuota e da un getto di acqua che lo attingeva alla schiena e sulla nuca; - il proprio dirigente addetto all’Arbitro, abbandonato l’impianto sportivo senza riconsegnare agli Ufficiali di gara le chiavi dell’autovettura, così omettendo di prestare la dovuta assistenza e costringendo la Terna ad una attesa di circa 30 minuti. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 26 e 39”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della decisione di primo grado ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che nella fattispecie erano applicabili le esimenti e attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S., ovvero l’adozione da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, e la cooperazione con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure di prevenzione di fatti violenti. Dunque non vi sarebbe stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

Quanto al comportamento del Dirigente Palmieri si sarebbe trattato di una involontaria dimenticanza di cui si sarebbe scusato con l’Arbitro.

La ricorrente inoltre, richiamando precedenti giurisprudenziali a suo favore, ha rilevato a sua discolpa il fatto che sin dall’inizio della stagione la tifoseria del Potenza è in aperta contestazione nei confronti della Società e quindi si tratterebbe di un atteggiamento preordinato.

Il ricorso va parzialmente accolto in quanto, in considerazione della tenuità dei fatti addebitati alla ricorrente, può rideterminarsi l’ammenda in € 1.500,00 ferma la diffida irrogata nei confronti della stessa.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalle società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00 confermando la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

 

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