F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CSA del 22 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC GROSSETO/LIGORNA 1922 DELL’8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)
RICORSO F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC GROSSETO/LIGORNA 1922 DELL’8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 09.12.2016)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 60 dell’8.12.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava alla società Football Club Grosseto SSD S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e 4 gare da disputarsi a porte chiuse “per avere al termine della gara, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, avvicinato la terna arbitrale mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, spintonando e rivolgendo espressioni intimidatorie all’indirizzo degli Ufficiali di gara. Una di queste tentava di colpire il Direttore di gara con una spallata. Tuttavia i medesimi sostenitori continuavano a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo degli Ufficiali di gara e contestualmente colpivano con calci e pugni, per circa 3 minuti, la porta dello spogliatoio arbitrale. La Terna era costretta ad abbandonare l’impianto sportivo scortata dalle Forze dell’Ordine”.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società sanzionata per violazione del diritto di difesa risultando, a dire della difesa, illeggibili gli atti ufficiali nonché per “violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni irrogate”.
La Corte, esaminati gli atti, osserva.
Deve preliminarmente ritenersi priva di pregio l’eccezione di violazione del diritto difesa attesa la leggibilità degli atti, se pur non del tutto agevole, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante.
Quanto invece all’asserita eccessività del trattamento sanzionatorio, ritiene la Corte che attesa la gravità dei fatti, considerata tuttavia l’insussistenza di conseguenze pregiudizievoli per l’integrità delle persone coinvolte, debba ritenersi congrua la sanzione così come rideterminata in dispositivo.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto, riduce la sola sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.
Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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