F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

RICORSO DEL S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  GRAGNANO/AVERSA  NORMANNA  DELL’11.12.2016 (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  62  del 14.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla S.F. Aversa Normanna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e dell’ammenda di € 1.500,00. Per inciso, si sottolinea che il giudice di prime cure aveva irrogato all’A.S.D. Città di Gragnano la medesima punizione sportiva, l’ammenda di € 3.000,00 e la diffida, contro cui è stato proposto ugualmente reclamo.

La decisione si fonda su tale motivazione: “durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, che hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48º del secondo tempo; la responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati da codesto Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l’Arbitro procedere all’identificazione di tutti i tesserati coinvolti; nell’occasione, numerosi sostenitori della società ospitante hanno rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dei calciatori avversari, lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco (bottigliette di plastica, etc…) e tentato di farvi ingresso scavalcando la rete di recinzione. Tale condotta veniva reiterata per circa 10 minuti, fino al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi, ma una situazione di calma veniva ristabilita solo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine”.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale, si legge che, dopo la rissa insorta al 48’ minuto del II tempo, il pubblico del Gragnano urlava frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale e lanciava oggetti in campo. In tale comportamento “la tifoseria del Gragnano continuava fino al mio rientro negli spogliatoi e solo dopo l’intervento dei carabinieri antisommossa si ristabiliva la calma dopo circa un’ora”.

L’arbitro, quindi, rientrava negli spogliatoi “perché non vi erano le condizioni tali da poter garantire l’incolumità fisica dei calciatori, della terna e delle due tifoserie”.

Propone reclamo la società S.F. Aversa Normanna, la quale chiede di annullare la punizione della perdita della gara in oggetto e di ordinare la ripetizione della stessa e chiede, poi, di cancellare integralmente ovvero, in subordine, di ridurre congruamente e sensibilmente l’ammenda comminata dal giudice di prime cure.

La difesa della società si fonda sull’assenza nel rapporto arbitrale di qualsiasi motivazione in merito alla sospensione della gara e, anzi, sulla presenza di circostanze che avrebbero potuto escludere la necessità della sospensione. Innanzitutto, la società sottolinea che la rissa è durata per 5 minuti e non per 10 minuti. Inoltre, prima di adottare una simile decisione, ad avviso della reclamante, l’arbitro avrebbe dovuto “porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere”. Ancora, non si sarebbero potute individuare “circostanze e/o emergenze tali da mettere a repentaglio l’incolumità degli Ufficiali di gara e dei tesserati in campo”. Infine, anche a seguito delle espulsioni che sono state irrogate e che sarebbero dovute essere irrogate dall’arbitro ai calciatori protagonisti della rissa, “entrambe le squadre avrebbero conservato il numero minino di atleti (sette) normativamente richiesto per la prosecuzione dell’incontro”.

Contro l’irrogazione dell’ammenda di € 1.500,00 la difesa della S.F. Aversa Normanna, sottolinea che “le uniche censure mosse in sede disciplinare concernono i sostenitori del sodalizio ospitante”.

Il reclamo è parzialmente infondato e, per l’effetto, va parzialmente rigettato per le seguenti considerazioni in

Ai sensi delle linee guida diramate dall’A.I.A. ai suoi iscritti, la “rissa tra tesserati” rientra tra le ipotesi in cui l’arbitro può sospendere definitivamente una gara. Infatti, come si evince dalle suddette linee guida, “nel caso in cui durante lo svolgimento di una gara scoppino dei disordini tra calciatori (o tesserati) con gravi atti di violenza che coinvolgano molti individui, il direttore di gara dovrà opportunamente allontanarsi e se possibile, richiamare l'attenzione dei due capitani (ovvero dei dirigenti) al fine di farli adoperare per ritornare alla normalità. Se l'arbitro dovesse constatare l'impossibilità di riportare in breve l'ordine, egli dovrà senz'altro far rientro nel proprio spogliatoio, indicando nel rapporto di gara in modo circostanziato gli accadimenti. In particolare, dovrà riferire sulla causa ultima o quantomeno sull'occasione che ha determinato i disordini; quantificare il più precisamente possibile il numero dei partecipanti (ovvero dei non partecipanti) alla rissa e la loro appartenenza ad una o all'altra società cercando di identificarne il maggior numero; il comportamento tenuto dai responsabili del servizio d'ordine e dai dirigenti; la durata della rissa sino alla decisione di sospendere la gara”.

Nel caso di specie l’arbitro ha correttamente applicato alla lettera suddette linee guida.

Tale rissa è stata causata dal giocatore dell’Aversa Normanna, Aniello Cretella, ma poi è stata aggravata dalla partecipazione di diversi giocatori di entrambe le squadre.

Pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente applicato l’articolo 17, comma 2, C.G.S., ai sensi del quale “la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”.

Prive di pregio appaiono poi le censure della reclamante in merito alla possibilità di riprendere il gioco. La normalità, infatti, è stata ristabilita dopo circa un’ora e solo con l’aiuto dei carabinieri in assetto antisommossa: risultava, quindi, impossibile una serena e rapida ripresa della partita.

Non può, pertanto, sindacarsi la scelta del direttore di gara, adottata in quel frangente così concitato e pericoloso, di sospendere definitivamente l’incontro al fine di tutelare l’incolumità di tutti, tesserati e non, sul terreno di gioco e sugli spalti.

Per quanto riguarda l’ammenda di € 1.500,00, irrogata alla reclamante, questo Collegio ritiene di accogliere la censura della reclamante volta ad eliminare l’ammenda, posto che l’unica tifoseria ad aver adottato un comportamento minaccioso è stata quella del Gragnano. Una tale circostanza emerge nitidamente dal referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta) annulla la sanzione dell’ammenda.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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